CCNL Poste: siglati accordi su riorganizzazione, indennità di relazione, orario corriere e lavoro agile

Al personale adibito ad attività di Operatore di Front End, Specialista Consulente Finanziario e Specialista Consulente Mobile verrà riconosciuta un’indennità di relazione

La scorsa settimana si è concluso il confronto tra l’Azienda Poste Italiane e le Organizzazioni Sindacali di settore per la firma di quattro importanti accordi, in materia di riorganizzazione, indennità di relazione, orario corriere e lavoro agile.
Il primo accordo riguarda la riorganizzazione e l’implementazione dei progetti di evoluzione organizzativa di PCL, Mercato Privati e DTO, mentre nel secondo le Parti hanno convenuto di riconoscere nell’ambito della funzione Mercato Privati una specifica “indennità di relazione” (ex art. 77 CCNL) al personale adibito ad attività di Operatore di Front End, Specialista Consulente Finanziario e Specialista Consulente Mobile, in considerazione della particolare natura dell’attività svolta. 
Per quanto riguarda il terzo accordo, è stata modificata la prestazione lavorativa della nuova Rete Corriere, ferma restando l’applicazione del CCNL di Poste Italiane, che si articolerà su 39 ore settimanali, secondo le modalità definite nel Verbale di Accordo sottoscritto il 16 luglio 2024. 
Con l’ultimo accordo si è concordato invece di prorogare, per Poste Italiane e per le Società del Gruppo, la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (Smart working) fino al 31 dicembre 2025

Decreto proroghe: i provvedimenti sul lavoro nella PA

Introdotto un termine massimo di 3 anni per la conclusione dei concorsi e prolungata la prescrizione previdenziale a carico delle amministrazioni (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 9 dicembre 2024, n. 107).

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 9 dicembre ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cosiddetto Decreto Milleproroghe. Sono diversi gli aspetti sui quali interviene il provvedimento per quanto riguarda il lavoro nelle pubbliche amministrazioni: la razionalizzazione del sistema delle assunzioni (concorsi); la proroga della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della PA; interventi in favore dei cittadini ucraini beneficiari di protezione temporanea.

Il sistema dei concorsi

Fino a oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla pubblica amministrazione, era gestito tramite proroghe annuali, che sono venute a protrarsi fino a 11 anni. Con il decreto approvato dal Consiglio dei ministri viene invece varata una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 165/2001). Al riguardo viene stabilito un termine massimo di 3 anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dall’amministrazione pubblica senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti. La nuova norma si applicherà a decorrere dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali a oggi non concluse.

Gli interventi sulla contribuzione

Su questo versante, viene prorogata al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della PA. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Viene anche prorogato di un anno il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all’INPS l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo.

Infine, viene prorogata al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle PA in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori).

Cittadini ucraini

Viene stabilita la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

CCNL Autostrade: siglato il verbale di accordo sul welfare

sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro, nuovi permessi per i genitori ed un bonus asilo nido 

Lo scorso 5 dicembre è stato sottoscritto dalla Società Autostrade per l’Italia e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Ugl Viabilità il verbale di accordo che chiude anni di confronto su una maggiore conciliazione vita-lavoro, anche in relazione alla necessità di valorizzare ed apprezzare maggiormente il contributo dei lavoratori.
Riduzione dell’orario di lavoro
E’ prevista la sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore settimanali per tutto il personale, a parità di condizioni economiche.
Previsto un incontro entro il mese di febbraio 2025 per definire l’articolazione della nuova organizzazione.
Permessi
Previsti dal 1° gennaio i seguenti nuovi permessi:
– permesso inserimento nido /infanzia: 8 ore/anno;
– permesso terapia DSA:  8 ore/anno;
– permesso esame figli: 1 giorno di permesso per laurea, diploma e licenza media;
– permesso nonni:1 giorno di permesso;
– permesso corso preparto: 8 ore;
– permesso malattia bimbo: ulteriori 2 giorni retribuiti al 100%;
– permesso volontariato: 2 giorni l’anno;
– permesso dismenorrea: 3 giorni l’anno;
– year off: fino ad un anno di aspettativa non retribuita.
Bonus asilo nido
A far data dal 1° gennaio 2025 viene istituito un contributo pari a 50,00 euro al mese a partire dal 2° figlio e di 100,00  euro al mese a partire dal 3°figlio.
Welfare
Prevista l’erogazione dell’importo pari a 360,00 euro l’anno in misura intera anche ai lavoratori part-time.

CIRL Pulizia Artigianato Marche: siglato il rinnovo contrattuale

Il rinnovo prevede aumenti dell’1,2% e misure di welfare aziendale

Le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-Trasporti  e Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai Marche hanno sottoscritto il rinnovo del CIRL Pulizia Artigianato della regione Marche. Il contratto decorre dal 1° dicembre 2024 e scade il 30 novembre 2028. In materia economica è previsto un aumento dell’elemento economico regionale nella misura dell’1,2% rispetto a quando riportato all’interno dell’accordo regionale interconfederale sulla bilateralità del 12 dicembre 2022. L’Eer sarà pari a 5,00 euro, al livello 4, parametro 100. Gli importi sono riportati nella tabella di seguito.

Livello Importo
1 6,16
2 5,65
3S 5,47
3 5,29
4 5,00
5 4,84
6 4,66

Per i lavoratori del settore sono previste importanti novità in materia di welfare. Per l’anno 2024, nella mensilità di dicembre, e a decorrere dal 2025 per la mensilità di luglio di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato da almeno 3 mesi consecutivi nella stessa azienda strumenti di welfare pari a 100,00 euro che verranno corrisposti in un’unica soluzione. Inoltre, viene sottoscritta la disciplina in materia di tutela di genere e disposizioni per contrastare la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro. 

Fondo Faschim: aggiornate le prestazioni sanitarie per il 2025

Ampliate le prestazioni sanitarie rimborsabili a partire dal 1° gennaio 2025

Il Fondo Faschim ha reso note le nuove misure e gli aggiornamenti delle prestazioni sanitarie in vigore dal 1° gennaio 2025. L’intento è quello di migliorare i servizi, al fine di offrire agli associati una qualità delle prestazioni sempre alta. Dal 1° gennaio 2025, infatti, è previsto l’incremento temporaneo delle prestazioni di visite specialistiche e odontoiatriche. Nella fattispecie, le visite specialistiche saranno rimborsate fino a 70,00 euro a visita; mentre per quelle di odontoiatria è previsto:
– 45% di rimborso per le prestazioni base;
– 45% di rimborso per impianti e protesi;
350,00 euro di massimale per le prestazioni base;
3.500,00 euro di massimale per gli impianti. 
Sempre dal 1° gennaio 2025 sono stati stabiliti incrementi permanenti su altre prestazioni quali: accertamenti diagnostici; interventi chirurgici e lenti correttive. Prevista anche l’erogazione continuativa delle prestazioni per gravi malattie. 

INPS aderisce a “SEND”, la piattaforma per le notifiche digitali

La novità si inserisce in un più ampio programma di evoluzione del sistema informativo dell’Istituto (INPS, messaggio 5 dicembre 2024, n. 4121).

L’INPS comunica l’adesione alla “Piattaforma per la notificazioni digitale della pubblica amministrazione”, prevista dal Decreto Semplificazioni (articolo 26, D.L. n. 76/2020). L’adesione alla Piattaforma Notifiche (o “SEND” – Servizio Notifiche Digitali) da parte dell’Istituto si inserisce in un più ampio programma di evoluzione del sistema informativo dell’INPS, volto all’integrazione dei flussi informativi, alla digitalizzazione ed all’automazione dei processi amministrativi; più in particolare, le attività di digitalizzazione delle comunicazioni rientrano nel progetto PNRR_53 Piattaforma Notifiche.

L’obiettivo del progetto d’innovazione è l’efficientamento dei processi di notifica e comunicazione con la messa a disposizione degli atti sulla Piattaforma Digitale SEND, accessibile dai destinatari o direttamente (tramite SPID) o tramite l’app IO. Il valore aggiunto che la norma attribuisce a SEND consiste nella certezza degli effetti giuridici della notifica anche se è stato depositato in piattaforma il relativo avviso di mancato recapito o nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario.

In sintesi, l’impianto normativo sotteso al servizio reso per il tramite della Piattaforma Notifiche consente all’amministrazione il buon esito della notifica in modo generalizzato. I documenti oggetto di notifica restano disponibili sulla Piattaforma per 120 giorni a partire dalla data di perfezionamento. Oltre quel termine, non è più possibile visualizzarli né dall’app IO, né da SEND, potendosi solo eventualmente contattare l’ente. Per le persone fisiche, l’Istituto metterà a disposizione i documenti oggetto di notifica sulla Cassetta postale online o Mobile Inps ad avvenuto perfezionamento della notifica da parte del destinatario (visualizzata su SEND o perfezionamento per decorrenza termini). Le prime notifiche tramite SEND saranno effettuate a partire dal mese di dicembre relative ai provvedimenti di riscatti, ricongiunzioni e rendite della gestione privata; a seguire, di rinuncia, rigetto, decadenza, revoca ADI/SFL 2024 e recuperi di somme non dovute quali bonus indennità una tantum Area Pensioni.

Metasalute: prestazioni sanitarie aggiuntive al Piano Sanitario 2024-2026

Avviate due nuove iniziative straordinarie a partire dal 2 dicembre 2024

Il Fondo Metasalute informa i propri iscritti che a partire dal 2 dicembre 2024, verranno avviate due nuove iniziative straordinarie al fine di garantire delle prestazioni sanitarie aggiuntive ai Piani Sanitari 2024-2026 che verranno gestite e rimborsate direttamente dal Fondo stesso.
I Progetti Speciali si riferiscono a:
Prestazioni specialistiche aggiuntive per i nuclei familiari numerosi: per garantire una più equa copertura delle spese sanitarie a chi ha 3 o più figli a carico, è prevista un’ulteriore possibilità di rimborso, al raggiungimento del massimale previsto dal Piano Sanitario 2024-2026, per l’assistenza specialistica ambulatoriale;
Assistenza per famiglie con figli affetti da Autismo, Schizofrenia e DSA: rimborso delle spese sanitarie per prestazioni specifiche sostenute dalle famiglie con figli affetti da Autismo, Schizofrenia e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
Queste prestazioni verranno erogate grazie al fondo per finalità istituzionali (destinato anche alla gestione delle prestazioni sanitarie a carattere straordinario) fino al 31 dicembre 2025 e fino all’esaurimento delle somme stanziate per le iniziative, come deliberato dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo.
Le richieste di prestazioni collegate ai Progetti speciali sono richiedibili esclusivamente dall’Area Riservata del Fondo Metasalute, accessibile dal sito internet.

CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni: rinnovato il contratto fino al 2027

Previsto un aumento medio a regime di 230,00 euro per il personale non viaggiante e di 260,00 euro per quello viaggiante 

Il 6 dicembre 2024 le Parti Sociali di settore hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti dei settori Logistica, trasporto merci e spedizioni, scaduto il 31 marzo scorso e conseguentemente sono state revocate le 2 giornate di sciopero programmate per il 9 e 10 dicembre prossimi. I Sindacati si sono riservati di sciogliere entro il 27 gennaio 2025 la riserva sull’accordo di rinnovo a seguito della consultazione dei lavoratori. 
Con il rinnovo del contratto le Parti hanno aggiornato la disciplina sia dal punto di vista economico che normativo, introducendo novità su numerose materie, tra cui orario di lavoro, appalti, mercato del lavoro, classificazione del personale, contrasto all’assenteismo, diritti dei lavoratori.
Sul piano economico l’accordo prevede un aumento medio a regime di 230,00 euro per il personale non viaggiante e di 260,00 euro per quello viaggiante da erogarsi in 4 rate di cui la prima decorrente dal prossimo mese di gennaio, data dalla quale cesserà di essere erogata l’ICE (Indennità di Copertura Economica) prevista per il periodo di vacanza contrattuale. E’ stata altresì introdotta una nuova voce retributiva denominata EPA (Elemento Professionale d’Area) che va a comporre l’aumento complessivo unitamente all’importo sui minimi tabellari. L’EPA costituisce un elemento retributivo a tutti gli effetti avendo incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il TFR.
Dal punto di vista normativo è stato ampliato il campo di applicazione del contratto con la previsione, da un lato, di alcune attività (corrieri espresso, imprese svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale e aziende di trasloco) e l’introduzione, dall’altro lato, di nuove attività quali la consegna e montaggio arredi e le attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci. La classificazione del personale è stata aggiornata con l’inserimento di profili nuovi e la cancellazione di quelli ormai superati.
In materia di orario di lavoro per il personale addetto alle attività di magazzino e delle aree di stoccaggio e movimentazione merci, nonché per gli addetti alle officine
interne, è stata introdotta la possibilità di modificare l’orario di lavoro al termine di ogni trimestre (anziché del semestre) senza necessità di accordo ma previo esame col
sindacato.

Tutela assicurativa degli studenti: l’erogazione delle prestazioni sanitarie

Forniti chiarimenti in materia di prestazioni integrative riabilitative in caso di frequenza della scuola durante il periodo di inabilità temporanea (INAIL, nota 5 dicembre 2024, n. 11322).

L’INAIL ha fornito chiarimenti sulle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare le prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all’evento lesivo.

L’Istituto, peraltro, è intervenuto in materia per rispondere ad alcuni quesiti e lo ha fatto innanzitutto osservando che la tutela assicurativa degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche è stata codificata dall’articolo 4, comma 1, n. 5) del D.P.R. n.
1124/1965 e dall’articolo 1, comma 3, n. 28).

In effetti, l’estensione dell’ambito operativo della tutela stabilita per l’anno scolastico e accademico 2023/2024 dall’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) e per l’anno scolastico/accademico 2024-2025 dall’articolo 9 del D.L. n.113/2024, ha riguardato l’ambito operativo della tutela assicurativa con riferimento all’occasione di lavoro e non le prestazioni.

Agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo
dell’inabilità temporanea, se il medico dell’INAIL ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.

Si tratta, peraltro, di una situazione che non riguarda solo gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca, in quanto il D.Lgs.n. 81/2015 ha introdotto con l’articolo 41, comma 3, il
sistema duale con conseguente operatività di tutele differenziate, a seconda che l’infortunio avvenga sul posto di lavoro oppure nella scuola/istituto/università (in questo secondo caso non spetta l’indennità di temporanea).
Inoltre, aggiunge l’INAIL, l’eventualità che lo studente riprenda a frequentare la scuola prima della guarigione clinica è frequente, ad esempio in caso di fratture o traumi che non impediscano di seguire le lezioni o sostenere gli esami.

CCNL Vigilanza Privata: disciplinate le modalità di erogazione dell’Una Tantum

Le Parti Sociali hanno definito le modalità di erogazione dell’Una Tantum di cui agli accordi del 30 maggio 2023 e 16 febbraio 2024

Agci, Anivp, Assiv, Confcooperative Lavoro e Servizi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil in data 2 dicembre 2024 hanno disciplinato le modalità di erogazione dell’Una tantum di cui agli accordi del 30 maggio 2023 e 16 febbraio 2024. I lavoratori aventi diritto all’erogazione delle tranche di Una Tantum sono quelli inquadrati sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) sia nel ruolo amministrativo di cui all’art. 31 del CCNL in forza nel settore alla data del 30 maggio 2023, con le seguenti modalità:
– prima e seconda tranche di 135,00 euro (per i lavoratori inquadrati al 4° livello da riparametrarsi per gli altri livelli d’inquadramento e per i lavoratori part-time) previste in pagamento per i mesi di settembre 2023 e settembre 2024 sono da riconoscere per intero al personale inquadrato sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) che nel ruolo amministrativo di cui all’art. 31 del CCNL. In caso di difformi applicazioni da parte delle imprese rispetto a quanto sopra definito, le tranches suddette saranno versate agli aventi diritto che non l’avessero ancora percepita con la mensilità di novembre 2024;
– terza tranche pari a 130,00 euro (per i lavoratori inquadrati al 4° livello da riparametrarsi per gli altri livelli e per i lavoratori part time) con la retribuzione del mese di settembre 2025, a condizione che sia ancora in forza al momento dell’erogazione della tranche. Ai lavoratori, interessati da procedure di cambio appalto nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2024 ed il 30 settembre 2025, il pagamento della terza tranche di una tantum sarà corrisposto dall’impresa uscente, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, pro quota per ogni mese di effettiva permanenza in servizio alle proprie dipendenze e I’eventuale importo residuo verrà liquidato dall’impresa subentrante nei tempi ed alle condizioni sopra previste.
Le Parti Sociali hanno precisato che gli importi di Una Tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale ivi compreso il trattamento di fine rapporto.