Congedo di paternità obbligatorio: chiarimenti su prescrizione e decadenza

Fornite indicazioni sull’istituto di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (INPS, messaggio 17 dicembre 2024, n. 4301).

L’INPS ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità). 

In particolare, per quel che riguarda la prescrizione, l’Istituto evidenzia che in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma della Legge  n. 138/1943, previsto per l’indennità di malattia.

L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2 del Testo unico sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2 del medesimo Testo unico.

Invece, con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma del D.P.R. n. 639/1970. Tutto ciò in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo.

Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.  

Fondo Fasa: al via la campagna di adesione familiari per l’anno 2025

Fino al 14 febbraio sarà possibile iscrivere i familiari fiscalmente e non fiscalmente a carico

Il Fondo Fasa, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Industria alimentare, ha informato gli iscritti che è attiva la campagna di adesione per l’iscrizione dei familiari. Detta iscrizione garantisce una copertura sanitaria dedicata, diversa rispetto a quella del lavoratore iscritto al Fondo, sulla base di quanto previsto dal Nomenclatore familiari dei dipendenti e potrà avvenire all’interno di un arco temporale definito “Campagna di Adesione Familiari”.
Possono beneficiare dell’iscrizione:
– il coniuge, anche se residente presso un indirizzo diverso rispetto all’iscritto e non fiscalmente a suo carico;
– il convivente more uxorio, purché residente allo stesso indirizzo dell’iscritto, anche se non fiscalmente a suo carico;
– i figli, fiscalmente a carico dell’iscritto per almeno il 50%, anche se residenti altrove.
Il Fondo precisa che i soggetti diversi da quelli sopra indicati (es. figli non fiscalmente a carico, genitori, nipoti, fratelli, zii etc.), non possono essere inclusi nella copertura, seppur conviventi con l’iscritto. Qualora ci siano due coniugi o conviventi more uxorio, entrambi dipendenti di Aziende iscritte al Fondo, questi saranno inseriti entrambi come iscritti e non potranno essere in alcun modo inseriti come beneficiari l’uno dell’altro. I figli fiscalmente a carico invece, potranno risultare beneficiari di entrambe le coperture dei genitori, previo pagamento da parte di entrambi.
La campagna di iscrizione terminerà il 14 febbraio 2025. 

CIPL Agricoltura Operai Ragusa: sottoscritto il rinnovo contrattuale

Previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Il 27 novembre 2024 è stato firmato il rinnovo del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti. Il contratto, siglato da Confagricoltura, Condiretti, Cia, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil Ragusa, è valido per il triennio 2024/2027. All’interno dell’accordo è previsto l’inserimento di nuove qualifiche professionali. Sono previste, inoltre, nuove contestazioni disciplinari per l’uso eccessivo del telefono cellulare durante l’orario di lavoro e per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi). Dal punto di vista retributivo è previsto un aumento del 6,3% a partire dal 1° novembre 2024. Non è prevista nessuna indennità di vacanza contrattuale; mentre, è stata aumentata l’indennità chilometrica di pari a 0,090 euro per ogni chilometro effettuato. Fino a 15 chilometri non è previsto rimborso. Di seguito le tabelle retributive con gli aumenti.

Lavoratori agricoli a tempo indeterminato

Livello Paga Base mensile al 31.12.2023 Aumento 6,3% (CIPL 2024/2027) Paga Base Comprensiva dell’aumento del 6,3% dall’1.11.2024 Retribuzione base all’1.11.2024 (OTD/169) Indennità incentivo fisso retribuzione Totale tabella OTI – Nuovi parametri all’1.11.2024
Area 1            
VI Livello 1.245,14 78,44 1.323,58 1.323,58 340,8 1.664,38
V Livello 1.194,43 75,25 1.269,68 1.269,68 328,5 1.598,18
Area 2            
IV Livello 1.153,11 72,65 1.225,76 1.225,76 315,75 1.541,51
III Livello 1.102,41 69,45 1.171,86 1.171,86 303,13 1.474,99
Area 3            
II 1.025,41 64,6 1.090,01 1.090,01 275,04 1.365,05
I 1.004,75 63,3 1.068,05 1.068,05 275,04 1.343,09

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Livello Paga Base orario 31.12.2023 Aumento 6,3% (CIPL 2024/2027) Paga Base Comprensiva dell’aumento del 6,3% dall’1.11.2024 Totale Paga Base 3° elemento Importo previdenziale lordo dall’1.11.2024 Tfr 8,63% su Paga Base Retribuzione lorda oraria comprensiva di Tfr dall’1.11.2024
Area 1                
VI Livello 7,36 0,46 7,82 7,82 2,38 10,20 0,67 10,88
V Livello 7,07 0,45 7,52 7,52 2,29 9,81 0,65 10,46
Area 2                
IV Livello 6,82 0,43 7,25 7,25 2,21 9,46 0,63 10,08
III Livello 6,53 0,41 6,94 6,94 2,11 9,05 0,60 9,65
Area 3                
II 6,07 0,38 6,45 6,45 1,96 8,41 0,56 8,97
I 5,94 0,37 6,31 6,31 1,92 8,23 0,54 8,78

 

Come calcolare la NASpI in assenza di retribuzione imponibile

Fornite indicazioni per quantificare la prestazione nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato non abbia alcuna retribuzione utile nel quadriennio di osservazione (INPS, messaggio 13 dicembre 2024, n. 4254).

L’INPS ha fornito indicazioni per il calcolo della NASpI nel caso in cui in cui il lavoratore licenziato che ha presentato domanda, non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile (esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi), in quanto posto in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’INPS.

In effetti tale situazione comporta l’impossibilità di ricavare le retribuzioni utili al calcolo della prestazione, non essendo presente nel quadriennio nessuna giornata di presenza che consenta di parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura della NASpI e non potendo ricorrere al cosiddetto “meccanismo di neutralizzazione” – con conseguente ampliamento del quadriennio di osservazione – come nel caso della ricerca del requisito contributivo di accesso alla prestazione (13 settimane nel quadriennio di osservazione), nonché per la determinazione della durata della stessa.

Conseguentemente, nell’ipotesi di cui sopra, ai fini del calcolo della prestazione NASpI – su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – l’Istituto afferma si possa procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o direttamente da parte dell’INPS.

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti Bologna: aumenti dal 1° dicembre

A livello economico, previsto l’aumento nella misura del 6% e ridefinito il welfare 

Lo scorso 20 novembre è stato sottoscritto da Confagricoltura Bologna, Federazione Provinciale Coldiretti, Cia Confederazione Italiana Agricoltura e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil di Bologna l’accordo per il rinnovo del CIPL degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna, in virtù del CCNL del 23 maggio 2022.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Tra le novità:
– un aumento salariale pari al 6%, con decorrenza dal 1° dicembre 2024;
– in merito al welfare contrattuale: previsti interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori fragili;
-dal 1° gennaio 2025 stanziata la somma di 200.000 euro per il reddito dei lavoratori in favore delle aziende agricole relativamente al ristoro, a carico della bilateralità, delle spese sostenute dalle aziende per le visite mediche, per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza del lavoro nonché degli oneri inerenti all’informazione ai lavoratori, anche mediante contributi multimediali in lingua, sulle misure previste in tema di igiene e sicurezza;
– instituito l’Osservatorio Unico ed istituzione del Comitato paritetico territoriale.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: ripreso il confronto

Riaperto il tavolo negoziale per il rinnovo del contratto di settore

Il 16 dicembre scorso le Parti sociali si sono riunite per trattare il rinnovo del CCNL in scadenza il 31 dicembre 2024, che riguarda gli oltre 400 mila dipendenti del settore. Precedentemente, era stata presentata la piattaforma di Fim-Fiom-Uilm che ha ottenuto il 99% dei voti da parte dei lavoratori.
Tale piattaforma prevede di dare stabilità con contratti di lavoro a tempo indeterminato, sperimentare la riduzione dell’orario e investire sull’innovazione normativa, anche con una nuova normativa riguardante l’inquadramento professionale.
Invero, a parere delle Organizzazioni sindacali, il rinnovo dovrà dare risposte al tema del salario, della riduzione dell’orario del lavoro, della stabilità dei rapporti di lavoro, della tutela per i lavoratori del sistema degli appalti e subappalti, della formazione professionale, della salute e sicurezza, della parità di genere, della conciliazione vita lavoro. Le stesse, hanno difatti proposto un aumento del salario pari a 280,00 euro (riferita alla quinta categoria), relativamente al periodo di vigenza 2025-2027. 
Il prossimo incontro, per entrare nel merito delle questioni, è stato fissato per il 3 febbraio 2025.

CIRL Sistemazione Idraulico Forestale Calabria: firmata l’ipotesi di rinnovo

Dopo 13 anni, siglato il rinnovo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrari

Gli enti Calabria Verde ed Ente Parco Naturale regionale delle Serre con Flai-Cgil, Flai-Cisl e Uila-Uil regionali, nei giorni scorsi, hanno rinnovato il contratto per i dipendenti di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrari. 
Il nuovo contratto ha trattato anche i seguenti temi:
– all’organizzazione dei cantieri e attività di pronto intervento;
– libertà sindacali;
– politiche di genere;
– sicurezza sul lavoro e ricambio generazionale.
Inoltre, viene specificato che potranno esserci nuove assunzioni in presenza di temporanee esigenze di intensificazione delle attività lavorative relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi, alla tutela del patrimonio forestale alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico forestale e delle connesse infrastrutture civili. 
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento contrattuale pari a 50,00 euro, a parametro 108, che verrà erogato in due rate.

Ebinter Calabria: definito il contributo dei trasporti 2024/2025

Previsto un importo massimo fino a 150,00 euro  per titoli di viaggio acquistati con validità dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2025

L’Ente Bilaterale Turismo Calabria ha previsto, per le lavoratrici ed i lavoratori del settore turismo, un contributo a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di titoli di viaggio per trasporti pubblici di importo massimo pari a 150,00 euro per nucleo familiare. 
A tal proposito, si specifica i requisiti richiesti sono:
– regolarità contributiva;
– Isee nucleo familiare fino a 30.000,00 euro annui;
– titoli di viaggio acquistati con validità dal 1° agosto 2024 e sino al 31 luglio 2025.
La domanda deve sere presentata entro il 29 agosto 2025 e contenere:
– copia delle ultime 2 buste paga;
– copia fronte/retro della carta d’identità del richiedente;
– ISEE nucleo familiare anno 2024;
– copia dei titoli di viaggio intestati all’usufruitore ed acquistati e pagati esclusivamente con metodi tracciabili (bonifico bancario, bancomat, carta di credito, ecc).

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: i nuovi ammessi 

Pubblicato il nuovo elenco delle aziende ammesse alla fruizione del beneficio (INPS, messaggio 13 dicembre 2024, n. 4252).

L’INPS ha ammesso alla fruizione dello sgravio contributivo relativo ai contratti di solidarietà (CDS) difensivi accompagnati da CIGS le imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento e non ricomprese nell’Allegato n. 1 alla precedente circolare n. 66/2024 (articolo 6 del D.L. n. 510/1996). Tali imprese vengono indicate nell’allegato 1 al messaggio in argomento.

In particolare, con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo restando il predetto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti. La procedura per la riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Le aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2022, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;

– nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo.

In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). 

 

CCNL Allevatori Zootecnici: sottoscritto il rinnovo economico per il biennio 2025-2026

Le Parti hanno convenuto di fissare nel 5,8% complessivo I’aumento delle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2024

Il 12 dicembre 2024 è stato sottoscritto tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia e AIA (Associazione Italiana Allevatori) il rinnovo del biennio economico 2025-2026, in applicazione di quanto previsto dal CCNL per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici firmato il 14 Novembre 2023.
Il rinnovo, in anticipo rispetto alla naturale scadenza contrattuale, è frutto di una importante negoziazione e dello sforzo congiunto dei lavoratori e della delegazione trattante. Le Parti hanno convenuto di fissare nel 5,8% complessivo I’aumento delle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2024; il suddetto aumento sarà ripartito come da tabella che segue e si applica al personale cui si applica il suddetto CCNL in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Area/Livelli Stipendio
1/1/2025
Stipendio
1/7/2025
Stipendio
1/9/2026
1/2 2.381,17  2.392,51  2.399,31 
1/3 2.277,50  2.288,35  2.294,85 
1/4 2.173,36  2.183,71  2.189,92 
1/5 2.095,98  2.105,96  2.111,95 
2/1 2.018,65  2.028,26  2.034,03 
2/2 1.964,88  1.974,23  1.979,85 
2/3 1.886,68  1.895,67  1.901,06 
2/4A 1.783,23  1.791,72  1.796,81 
2/4B 1.749,28  1.757,61  1.762,61 
2/5 1.729,44  1.737,68  1.742,62 
2/6 1.651,34  1.659,20  1.663,92 
3/1 1.493,10  1.500,21  1.504,48 
3/2 1.365,49  1.372,00  1.375,90