CCNL Abbigliamento Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo che prevede aumenti retributivi

Stabilito un incremento salariale di 200,00 euro, contributo per welfare sanitario e l’erogazione di un EGR per i dipendenti del settore

In data 11 novembre 2024, la Filctem-Cgil, la Femca-Cisl e la Uiltec-Uil hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale del settore tessile abbigliamento moda, insieme alle rappresentanze di Confindustria Sistema Moda Italia. Il contratto, scaduto il 31 marzo scorso, avrà validità fino al 31 marzo 2027 e riguarda oltre 372mila dipendenti occupati in circa 41mila aziende. Il rinnovo prevede novità sia per quanto riguarda la parte economica che quella normativa.
Dal punto di vista economico, l’accordo ha stabilito un aumento complessivo (Tec) nel periodo di vigenza contrattuale pari a 232,00 euro al 4° livello, vale a dire del 13%. Per quanto concerne, invece, il Tem, l’aumento, sempre riferito al 4° livello e da riproporzionarsi sugli altri livelli, è pari a 200,00 euro, diviso in 3 tranche:
95,00 euro dal 1° dicembre 2024;
57,00 euro dal 1° gennaio 2026;
48,00 euro dal 1° gennaio 2027
Il montante sarà pari a 4.001,00 euro e la percentuale di aumento sui minimi dell’11,20%. Incrementato anche l’elemento di garanzia retributiva per i dipendenti delle aziende che non praticano la contrattazione di 2° livello che sarà pari a 50,00 euro annuali. Vengono riconosciuti anche 200,00 euro a titolo di welfare; mentre, per il welfare sanitario sarà compito delle aziende versare per ogni dipendente un contributo aggiuntivo di 3,00 euro al fondo Sanimoda e di 2,00 euro all’assicurazione per la non autosufficienza (LCT). Il contributo al fondo pensione complementare Previmoda sarà innalzato dello 0,30% a partire dal 1° luglio 2026 e la quota per Premorienza passerà, dal 1° aprile 2025, allo 0,24%. 
Alla luce delle migliorie apportate, i sindacati fanno sapere che dal lato retributivo i lavoratori avranno un incremento di 271,00 euro nel triennio, superando, di fatto, la cifra oraria di 9,00 euro. 
Dal punto di vista normativo, invece, aumentano i permessi per i rappresentanti della sicurezza e aumentano, in generale, i permessi retribuiti e non. Nella fattispecie:
– 10 giorni di permessi non retribuiti per malattia figlio/a;
– estensione dei 3 giorni in caso di infermità o decesso dei figli del coniuge/convivente e in caso di perdita dei genitori di quest’ultimo;
– permessi retribuiti dalla legge per adozioni e donatori di midollo osseo;
– permessi non retribuiti per chi assume la tutela di stranieri non accompagnati e per percorsi di fecondazione assistita anche all’estero;
– 30 giorni retribuiti per gli invalidi civili oltre il 50%. 
Per i genitori con figli con Dsa è previsto un orario agevolato e la possibilità di frazionare i permessi 104. L’aspettativa non retribuita, in caso di superamento del periodo di comporto, passa a 8 mesi e viene riconosciuto un periodo di comporto di 15 mesi per gli invalidi (legge 68). Per i certificati medici superiori ai 5 giorni, la carenza di malattia verrà pagata al 100%. Novità anche in tema di ferie solidali, Banca Ore, smart working e ampliamento delle ore di formazione, oltre al rispetto delle norme di legge per le donne vittime di violenza di genere; senza dimenticare l’istituzione di un ente bilaterale di settore che avrà il compito di sviluppare un’informativa nazionale ed iniziative volte alla difesa e allo sviluppo del comparto e un Osservatorio per la promozione dell’occupazione femminile. 

Ora la parola passa alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore che dovranno votare l’accordo. 
 

CCNL Trasporto Merci e Logistica: interrotte le trattative per il rinnovo del contratto

Le distanze tra le Parti Sociali non hanno permesso di affrontare il tema della richiesta di aumento economico del 18% 

Le trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della logistica, trasporto merci e spedizione si sono interrotte dopo un’intensa tre giorni di incontri, tenutasi dall’8 al 10 novembre 2024. Dalla presentazione della piattaforma del 30 novembre 2023 ad oggi si sono tenuti circa 20 incontri, in cui le OO.SS. di settore e le Parti datoriali si sono confrontati su vari temi, sia di carattere normativo che economico.
In virtù della mancanza di progressi significativi per il rinnovo del contratto i Sindacati si sono dichiarati insoddisfatti, facendo emergere anche alcuni punti di disaccordo in tema di orario di lavoro, clausola sociale per il personale viaggiante, salute e sicurezza, riduzione della precarietà sui temi dell’autotrasporto. Per le OO.SS. le richieste datoriali dimostrano la volontà di ridurre la contrattazione aziendale e territoriale, limitando lo spazio di azione delle RSA e delle organizzazioni sindacali sul territorio. 
Le distanze tra le richieste dei Sindacati e le posizioni delle controparti datoriali non hanno permesso di affrontare il tema della richiesta di aumento avanzata nella piattaforma del 18% del trattamento economico complessivo.
Per quanto sopra le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno rotto le trattative per il rinnovo del contratto, dichiarando di essere pronti alla mobilitazione di settore. L’obiettivo è il raggiungimento di un rinnovo contrattuale che riconosca la professionalità e la dignità dei lavoratori del settore.  

CCNL Enel: siglato accordo in materia di genitorialità

Nuove misure a sostegno della genitorialità a decorrere dal 1° gennaio 2025

Con accordo firmato il 6 novembre 2024, le Parti sociali Enel Italia, Filctem, Flaei e Uiltec hanno convenuto di introdurre ed ampliare una serie di misure a sostegno della genitorialità.

Congedo lavoratori padri

A decorrere dal 1° gennaio 2025, vengono riconosciuti ulteriori 20 giorni, ai 10 giorni (20 in caso di parto plurimo) già previsti dalle norme di legge, di permesso retribuito di congedo obbligatorio per i lavoratori padri. Tali misure trovano applicazione per gli eventi nascita, adozione e/o affidamento che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per gli eventi che avvenuti in data anteriore, sempreché e nella misura in cui i permessi aggiuntivi possano essere fruiti entro i cinque mesi previsti.
I permessi retribuiti sono assorbibili in caso di future previsioni legislative e di contrattazione collettiva nazionale che dovessero prevedere un incremento delle attuali misure a favore dei lavoratori padri.

Congedo parentale

Sono state incrementate ai dipendenti Enel, in relazione alle rispettive spettanze dei genitori e ai periodi di congedo fruiti dall’altro coniuge, le indennità previste per il congedo parentale:
90% della retribuzione per la madre o per il padre, in alternativa tra loro, fino al sesto anno di vita del bambine per i mesi e i casi in cui la normativa di legge e le relative indicazioni applicative INPS riconoscono l’indennità all’80%;
60% per i restanti mesi non trasferibili, spettanti alla madre e al padre fino al dodicesimo anno di vita del bambino, al netto dei mesi eventualmente fruiti entro il sesto anno di vita del bambino dall’uno o dall’altro genitore, in alternativa tra loro, con indennità al 90%;
45% per gli ulteriori 3 mesi cui i genitori hanno diritto in alternativa tra loro fino al dodicesimo anno di vita del bambino. 

Permessi retribuiti per i caregivers

Da marzo 2025 saranno riconosciuti 2 giorni di permesso retribuito all’anno, frazionabili anche ad ore secondo i criteri di fruizione delle FA, per esigenze documentate di assistenza e cura di genitori anziani per i quali non ricorrano i presupposti per la fruizione dei permessi ai sensi dell’art. 33, co. 3, L. n. 104/1992.

Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 4, co. 1, L. n. 53/2000

Il riconoscimento dei giorni di permesso retribuiti previsti dall’art. 4, co. 1, L. n. 53/2000 (e dagli accordi sindacali del 10 novembre 2016 e del 21 giugno 2019) verrà esteso anche in caso di decesso, grave infermità, ricovero o intervento chirurgico debitamente documentati degli affini di 1° grado, fermo restando il limite 5 giorni complessivi annui. 

Infine, vengono confermate le misure già previste nell’accordo sindacale del 24 gennaio 2023 in tema di:
– congedi per la malattia del figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni, riconoscendo 10 giorni di permesso non retribuito all’anno;
200,00 euro a titolo di Una tantum versati dall’azienda sulla posizione di ciascun figlio iscritto dal dipendente a Fopen, entro i primi 3 anni di vita.
Le Parti si sono impegnate a riunirsi entro il 30 settembre 2025 per una verifica complessiva dell’accordo in esame. 

EBM Salute: avviata la campagna di adesione 2025 ai familiari non a carico

La domanda di estensione del Piano Sanitario può essere presentata fino al 31 dicembre 2024

L’EBM Salute, il Fondo Sanitario integrativo a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore metalmeccanico, ha previsto anche per il 2025 la Campagna di Adesione per l’estensione della copertura sanitaria al proprio nucleo familiare non fiscalmente a carico.
Sono considerati familiari non fiscalmente a carico i seguenti soggetti che non superano il reddito annuale stabilito per legge:
– il/la coniuge con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016 (Art.1, commi 1-34) non legalmente ed effettivamente separato/a;
– il/la convivente di fatto, di cui alla L.76/2016 (Art. 1, commi 36-65);
– i figli e le figlie.
I premi sono stati determinati in:
230,00 euro per il/la coniuge o il/la convivente;
– 230,00 euro per ogni figlio/a.
La copertura decorre dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025.
Le domande possono essere presentate telematicamente entro il 31 dicembre 2024.

APE Sociale, il 30 novembre è il termine per la presentazione della domanda

L’accesso al beneficio è subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato (INPS, comunicato 8 novembre 2024).

L’INPS rammenta che il prossimo 30 novembre 2024 scade il termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale (anticipo pensionistico). 

L’indennità spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata che si ritrovano in determinate condizioni lavorative, personali e familiari.

In particolare, per ottenere l’indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

– almeno 63 anni e 5 mesi di età;
– almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività gravose, l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni (o almeno 32 anni, per le categorie di gravosi illustrate nella pagina APE Sociale). Ai fini del  riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni;
– non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione, nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

 

CCNL Servizi Funerari – Imprese pubbliche: nuovi minimi con la retribuzione di novembre

Nella busta paga di novembre nuovi importi dei minimi per i dipendenti del settore

Con l’ipotesi di accordo siglata il 7 febbraio 2023 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, Utilitalia e Funzione Pubblica-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno riconosciuto ai lavoratori nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° novembre 2024. All’importo della paga base si aggiunge quello dell’elemento distinto della retribuzione. Di seguito la tabella con gli importi.

Livello Minimo Edr Totale
Quadro S 3.239,01 10,33 3.249,34
Quadro 2.894,65 10,33 2.904,98
A1 2.555,68 10,33 2.566,01
A2 2.323,37 10,33 2.333,70
B1 2.148,39 10,33 2.158,72
B2 2.010,08 10,33 2.020,41
C1 1.871,83 10,33 1.882,16
C2 1.772,01 10,33 1.782,34
C3 1.718,30 10,33 1.728,63
D1 1.664,59 10,33 1.674,92
D2 1.572,43 10,33 1.582,76
D3 1.322,88 10,33 1.333,21

CCNL Federcasa: siglato il rinnovo contrattuale

Previsti aumenti salariali, maggiori tutele e nuove regole sul lavoro agile

Il 6 novembre 2024, le Parti sociali Federcasa, Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil Fpl, Fesica-Confsal hanno firmato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2022-2024. 
Dal punto di vista economico, il nuovo testo contrattuale prevede:
– un incremento del 7,5%, della retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1, pari a 145,42 euro lordi mensili, da riparametrare sugli altri livelli, con decorrenza dalla mensilità del mese di dicembre 2024;
– il 7% Una Tantum che copre dal 1° gennaio 2024 fino al 30 novembre 2024;
– il 3% Una Tantum del 2022 e 3% Una Tantum del 2023 complessivamente pari a circa a 1200,00 euro lordi sul biennio con i pagamenti spalmati sull’anno 2025. 
Vengono inoltre riviste le declaratorie professionali, viene riconosciuta una indennità per coloro che svolgono incarichi pericolosi (operai, manutentori, sportellisti e custodi) e rivista la classificazione, al fine di valorizzare le competenze specifiche dei vari profili professionali.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024. 

Fondo Sanilog: scadenza versamento entro il 16 novembre

Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025 deve essere pari a 75,00 euro

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dedicato ai dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione – Sanilog ha comunicato che è in scadenza il 16 novembre il versamento a carico delle aziende per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l’apprendista, in forza alla data del 31 ottobre 2024.
Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025, da effettuarsi mediante modello F24, deve essere pari a 75,00 euro. Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2025 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. Il Fondo precisa inoltre che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione l’azienda che omette il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato ed il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

CCNL Servizi Anpit-Cisal: da novembre previsti nuovi minimi retributivi

Con la busta paga di novembre in arrivo nuove retribuzione

Le Parti datoriali Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario, con l’assistenza di Cisal, hanno sottoscritto il 29 ottobre 2021 un CCNL, con decorrenza 1° novembre 2021 e scadenza al 31 ottobre 2024, stabilendo nuovi minimi retributivi da erogare al 1° novembre 2024.
Il contratto si applica ai dipendenti delle aziende che erogano servizi ausiliari integrati alla persona, alle collettività e alle aziende, forniscono servizi distributivi o gestiscono piattaforme logistiche. Nella tabella riportata di seguito i nuovi minimi retributivi.
 

Livello Minimo
Dirigente 4.848,00
Quadro (ex QA1) 2.404,00
A1 (ex A2) 2.089,60
A2 (ex A3) 1.879,20
B1 1.671,20
B2 1.512,80
Venditore Gestionale 1.504,08
Venditore 1 1.361,52
C1 1.356,80
C2 1.250,40
Venditore 2 1.221,12
D1 1.146,40
Venditore 3 1.125,36
D2 1.040,00

La riduzione dei premi degli artigiani per il 2024

Pubblicato il decreto nella sezione Pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 9 ottobre 2024).

Il D.M. 9 ottobre 2024 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del dicastero. Il provvedimento determina la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2022/2023 (ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b) della Legge n. 296/2006), in misura pari al 4,81% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2024, come previsto nella deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL del 18 luglio 2024, n. 43 (articolo 1, D.M. 9 ottobre 2024).

L’articolo 2 del decreto ministeriale in argomento stabilisce che le economie, eventualmente generate dall’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, sono destinate a incrementare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal medesimo decreto.
Infine, l’INAIL è incaricato di effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese. 

Il decreto in argomento verrà ora trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.