CCNL Informatica Piccola Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi ed una tantum per i dipendenti dei settori comunicazione, informatica, servizi innovativi e microimpresa

Il giorno 8 aprile 2025 Unigec Confapi, Unimatica Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti delle piccole e medie imprese della comunicazione, informatica, servizi innovativi e microimpresa. Il CCNL ha durata quadriennale sia per la parte economica che normativa e, fatte salve le decorrenze previste nei singoli istituti contrattuali, decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. 
Dal punto di vista normativo le Parti Sociali hanno apportato modifiche all’istituto del contratto a tempo determinato, individuando ulteriori ipotesi per cui il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
c) esecuzione di un progetto, un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività (es. migrazione a nuovi software, cambi di sistemi informatici, etc.);
d) realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o modernizzazione degli impianti produttivi e attivazione di nuovi processi produttivi (es. attività di engineering e impiantistica);
e) incremento di volumi produttivi;
f) partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti;
g) investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
h) realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione;
i) potenziamento tecniche e competenze in ambito digitale.
In materia di malattia e infortunio non sul lavoro, per i lavoratori con disabilità certificata ex L. n. 68/99, considerata la maggiore fragilità e conseguente aumento del rischio di malattia, il periodo di conservazione del posto di lavoro è aumentato di 90 giorni. Durante tale ulteriore periodo non decorre la retribuzione e I’anzianità in riferimento ad ogni istituito.
Dal punto di vista retributivo sono stati stabiliti incrementi retributivi con decorrenza:
1° gennaio 2025;
1° gennaio 2026;
1° gennaio 2027
A tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2025 è corrisposta con la retribuzione del mese di giugno 2025 una somma forfettaria pari a 100,00 euro lordi a titolo di Una Tantum. Detto importo è stato quantificato considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. In caso di lavoro part-time l’importo Una Tantum viene riproporzionato in base all’orario di lavoro concordato. 
Per gli anni 2025, 2026 e 2027 l’importo di 258,00 euro a titolo di flex benefits è elevato a 300,00 euro. A partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno le aziende devono mettere a disposizione di tutti i dipendenti detto importo da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso. Le aziende che per l’anno 2025 hanno già proceduto a mettere a disposizione dei lavoratori l’importo di 258,00 euro devono procedere al relativo conguaglio entro il 31 dicembre 2025. 

CIPL Edilizia Artigianato Ravenna: determinato l’EVR per l’anno 2025

Stabiliti gli importi da erogare, a titolo di EVR, dal mese di gennaio fino al mese di dicembre 2025

Con Verbale di accordo siglato il 17 marzo 2025, le Parti sociali Cna, Confartigianato, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal Uil hanno determinato l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per i lavoratori edili dipendenti dalle aziende aderenti alla Cassa Edile di Ravenna. 
Tale importo, ripartito sulle 12 mensilità, verrà erogato dal mese di gennaio e fino al mese di dicembre 2025. Le imprese che non hanno corrisposto le rate dell’EVR nel mese di gennaio e febbraio 2025, erogheranno come arretrati tali quote nei mesi di marzo e aprile 2025. 

Livello Importo complessivo Importo mensile
1 420,60 35,05
2 491,80 40,98
3 546,88 45,57
4 588,47 49,04
5 630,94 52,58
6 757,06 63,09
7 848,69 70,72

Fondo telecomunicazioni: le indicazioni sulle prestazioni integrative

Fornite le istruzioni per l’accesso a CIGO, CIGS e AIS (INPS, messaggio 7 aprile 2025, n. 1185).

Con il messaggio in argomento, l’INPS ha fornito le istruzioni per l’accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di cassa integrazione salariale (CIGO e CIGS) e all’assegno di integrazione salariale (AIS) per i lavoratori appartenenti al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, illustrando anche i requisiti per ottenere le prestazioni e le modalità di presentazione della domanda.

Beneficiari delle prestazioni integrative di CIGS, CIGO e AIS sono i lavoratori subordinati dipendenti dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, destinatari della prestazione principale. Pertanto, al fine del pagamento della prestazione integrativa, sono considerati i beneficiari per i quali si sono concluse positivamente le procedure di pagamento della prestazione principale.

L’importo della prestazione integrativa erogata deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento.

Le domande di accesso alle prestazioni integrative possono essere presentate online dal datore di lavoro o dall’intermediario abilitato entro 60 giorni dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della prestazione principale se avvenuta in data successiva allo stesso termine.

La procedura per la presentazione delle domande è disponibile sulla piattaforma OMNIA IS, accessibile attraverso la pagina “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Ebinprof: nuovo bando per borse di studio

Stanziati 260.000 euro per 120 borse di studio 

L’Ebinprof, l’Ente Bilaterale Nazionale per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, ha indetto nuovi bandi di concorso per l’assegnazione di 120 borse di studio a favore di figli (o soggetti a questi assimilati) dei dipendenti da proprietari di fabbricati per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati.
L’Ente Bilaterale ha stanziato 260.000 euro per l’iniziativa e previsto:
– n. 36 borse di studio da  3.000 euro ciascuna a studenti laureati che abbiano sostenuto l’esame di laurea nell’anno 2024, di cui 3 borse di studio da  4.000 euro destinate prioritariamente a studenti laureati nell’anno 2024 che abbiano discusso la tesi in materia di diritto del lavoro o scienze sociali ed economiche;
– n. 46 borse di studio di 2.000 euro ciascuna a studenti universitari, di cui 3 borse di studio destinate prioritariamente a studenti in condizioni di disabilità che abbiano acquisito, nell’anno accademico 2023-2024, almeno il 70% dei C.F.U. previsti dal piano di studio;
– n. 38 borse di studio da 1.500 euro ciascuna a studenti di istituti o scuole superiori di cui 3 borse di studio destinate  a studenti in condizioni di disabilità che abbiano superato l’esame di stato a conclusione dell’anno scolastico 2023-2024.
La domanda di partecipazione deve pervenire all’Ebinprof tramite Raccomandata A/R  oppure tramite PEC entro e non oltre il 18 Aprile 2025.

CIPL Agricoltura Operai Salerno: dal mese di aprile previsto un aumento salariale del 2%

Il nuovo aumento retributivo si aggiunge a quello del 4% in vigore da ottobre 2024

Il rinnovo del contratto siglato il 3 ottobre 2024, presso la sede dell’Ebat, dai presidenti provinciali di Coldiretti, Confagricoltura e Cia e dai sindacati dei lavoratori (Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil) ha previsto novità economiche e normative per i circa 25.000 addetti del comparto a livello provinciale.
Dal punto di vista normativo l’accordo ha introdotto nuovi profili nella classificazione del personale, tra cui: addetti al taglio dell’erba con attrezzi manuali ivi compresi decespugliatori a motori; aggiunto responsabile di sala e reception, ivi compresi l’accettazione delle prenotazioni informatiche nell’azienda agrituristica; operatore di sala e di cucina nell’azienda agrituristica; addetti alla vendita diretta extra aziendale. Inoltre, è stato previsto un incremento del 10% delle ferie solidali, a carico del datore di lavoro, e sono stati introdotti permessi specifici per i lavoratori immigrati che devono sostenere gli esami di lingua italiana. Un’altra innovazione riguarda il diritto alla riassunzione, che ora terrà conto non solo delle giornate effettivamente lavorate, ma anche dei periodi di malattia e infortunio, riconoscendo così il diritto dei lavoratori a una maggiore continuità occupazionale. 
Dal punto di vista economico, all’aumento salariale del 4% in vigore da ottobre scorso si aggiunge un ulteriore 2% dal 1° aprile 2025; l’indennità di trasporto subisce un aumento del 30%.

Nuova classificazione ATECO 2025: i chiarimenti del Fisco

Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, attiva dal 1° aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi (Agenzia delle entrate, risoluzione 8 aprile 2025, n. 24/E).

I contribuenti possono verificare i codici ATECO, sia prevalenti che secondari, associati alla propria posizione fiscale accedendo alla loro area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”. L’accesso è consentito tramite credenziali SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS), Carta d’identità elettronica (CIE) o, per i titolari di partita IVA, tramite credenziali Entratel/Fisconline.

 

A partire dal 1° aprile 2025, dunque, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

 

In particolare, per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.

 

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati. Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati,  oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, deve comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025. Un esempio è la comunicazione necessaria per la fruizione del credito d’imposta ZES unica, secondo il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025.

 

Se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la variazione dei dati dovrà essere effettuata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) fornita da Unioncamere; in caso contrario, dovrà utilizzare uno dei modelli disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, come il modello AA5/6 o AA7/10 per soggetti diversi dalle persone fisiche, il modello AA9/12 per le persone fisiche e il modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti.

CIRL Edilizia Artigianato Piemonte: sottoscritto l’Accordo Quadro

A livello economico prevista l’erogazione di 230,00 euro a titolo di Una Tantum

Il 28 marzo 2025 è stato sottoscritto da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e dalle confederazione sindacali del Piemonte Cgil, Cisl e Uil l’Accordo Quadro Intercategoriale sulla contrattazione del settore artigiano.
Sulla base del fatto che in Piemonte, rispetto ad altre regioni italiane, il settore artigiano ha dimostrato una resilienza superiore nell’affrontare la crisi economica causata dalla pandemia registrando anche nel 2024 un andamento di crescita con stabilità occupazionale le parti hanno definito le seguenti novità che si impegnano a recepire nei contratti regionali entro i prossimi sei mesi.
Una Tantum
Le Parti convengono di riconoscere a tutto il personale dipendente in forza al 31 dicembre 2024 l’importo lordo complessivo pari a 230,00 euro da erogarsi in due tranches:
– 140,00 euro nel 2025;
– 140,00 euro nel 2026.
L’importo deve essere riproporzionato per i lavoratori part-time e non incide su alcun istituto contrattuale ivi compreso il TFR.
Elemento Economico Regionale
Dal 1° gennaio viene riconosciuto un Elemento Economico Regionale da erogarsi per tutte le mensilità pari all’ 1,5% dei minimi tabellari.
Elemento di Produttività Regionale 
Viene istituito un importo a titolo di Elemento di Produttività Regionale (EPR) nella misura del 3% dei minimi tabellari.
Le parti convengono, inoltre, che entro il mese di marzo vengono valutati i tre èarametri (numero dipendenti subordiati, ricorso a FSBA ed un terzo elemento da concordare in merito alla produttività categoriale regionale).

INAIL: la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori 

L’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attività ispettiva (INAIL, circolare 7 aprile 2025, n. 26).

Con la circolare in commento, l’INAIL ha riassunto la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di sua competenza secondo gli orientamenti giurisprudenziali da ritenersi consolidati. Inoltre, l’Istituto ha anche riepilogato le vigenti istruzioni operative sull’attività di vigilanza, anche alla
luce delle novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 per garantire uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi

La disciplina della prescrizione

L’articolo 2934, comma 1 del Codice civile prevede che ogni diritto si estingua per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La disciplina della prescrizione dei crediti dell’INAIL verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è stabilita dall’articolo 112, comma 2 del D.P.R. n. 11241/1965 e dall’articolo 3, comma 9, lettera b) della Legge n. 335/1995. 

Per effetto delle suddette disposizioni, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Non hanno effetto impeditivo del decorso della prescrizione, e sono quindi irrilevanti, eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all’esercizio del diritto di credito da parte
dell’INAIL, così come non rileva la particolare complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi.

Il verbale di  accertamento e notificazione in materia assicurativa, anche se privo della misura precisa del credito, è un atto idoneo a interrompere la prescrizione e a costituire in mora il datore di lavoro, purché siano esplicitati la motivazione del credito vantato e gli elementi per la sua determinabilità da parte del datore di lavoro stesso.

Il computo del termine di prescrizione

Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza dal 2015 è fissata entro il 28 febbraio.

L’accertamento ispettivo in materia assicurativa

Nella circolare in esame l’Istituto richiama la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) n. 4/2019, riguardante la verbalizzazione degli accertamenti ispettivi e il regime delle preclusioni di cui all’articolo 3, comma 20 della Legge n. 335/1995, dove si ribadisce che le verifiche dell’INAIL riguardano l’ambito assicurativo come definito con nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 2 febbraio 2017, n. 2176.

Tale indicazione risulta coerente con l’articolo 7, comma 2, D.Lgs n. 149/2015, modificato dall’articolo 31, comma 12, D.L. n. 19/2024 che allo scopo di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva individua forme di coordinamento tra l’INL e i servizi ispettivi di INPS e INAIL, ferme restando le rispettive competenze.

In particolare, l’Ispettorato nella citata circolare prevedeva  che le verifiche ispettive possano essere circoscritte:
– a un determinato oggetto;
– a un ambito territoriale (ad esempio, una specifica posizione assicurativa);
– a una determinata tipologia di posizione lavorativa;
– a un ambito temporale specifico. 

CCNL Metalmeccanica Industria: previste ulteriori 8 ore di sciopero

I sindacati contestano la “contropiattaforma” di Federmeccanica e Assistal e preannunciano 8 ore di sciopero

Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno diramato un comunicato stampa, mediante il quale hanno reso nota la buona riuscita dello sciopero del 28 marzo scorso ma, allo stesso tempo, hanno ribadito la posizione ferma di Federmeccanica e Assistal nel non voler riprendere il confronto per il rinnovo contrattuale scaduto da 8 mesi. La “contropiattaforma” presentata dalla parte datoriale viene considerata dai sindacati uno strumento per azzerare le proposte espresse in piattaforma in materia di salario e normativa. Pertanto, diventa necessario negoziare partendo, proprio, dalla piattaforma sindacale, alla luce anche del contesto internazionale. Infatti, i Sindacati giudicano la “contropiattaforma” come uno strumento per delegittimare il sindacato. 
Alla luce dei fatti, le OO.SS. hanno dichiarato almeno 8 ore di sciopero nazionale da organizzarsi su tutto il territorio, rafforzando il blocco degli straordinari e delle flessibilità, oltre a quegli aspetti normativi che prevedono una votazione positiva da parte delle RSU o delle organizzazioni sindacali, ad eccezione degli ammortizzatori sociali. 

Regime fiscale del contributo erogato per la riduzione del canone di locazione

Arriva all’Agenzia delle entrate una richiesta di chiarimenti da parte di un Istante che ha stipulato un contratto di “locazione concordato” ed ha intenzione di richiedere un contributo a valere sul fondo di rinegoziazione dei contratti di locazione a fronte della riduzione del canone (Agenzia delle entrate, risposta 8 aprile 2025, n. 91).

Per accedere a tale contributo, l’Istante deve formalizzare la riduzione del canone attraverso una scrittura privata tra le parti e la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle entrate, utilizzando la modulistica RLI.

Ciò posto, l’Istante che ha assoggettato il canone di locazione alla cedolare secca, chiede se tale regime possa essere applicato anche al contributo erogato dal Comune a fronte della riduzione del canone dovuto dal conduttore.

 

L’Agenzia spiega che sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio regionale che abbiano rinegoziato il contratto di locazione, secondo determinati criteri. Sono, invece, beneficiari indiretti i conduttori di alloggi situati nel territorio regionale.

In particolare, per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda è previsto, tra l’altro, che venga stipulato un atto di rinegoziazione tra le parti e che lo stesso sia sottoposto alla registrazione.

La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a € 800,00.

 

Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia osserva che con riferimento alla determinazione del reddito dei fabbricati l’articolo 37, del testo TUIR prevede, al comma 1 che «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta». Con riferimento agli immobili, concessi in locazione, il successivo comma 4bis stabilisce che «Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento».

 

In alternativa alle regole di tassazione ordinaria, inoltre, è possibile applicare il regime sostitutivo della cedolare secca al ricorrere dei requisiti previsti.

Come chiarito con la risposta n. 597, pubblicata il 16 settembre/2021, tale regime, con aliquota ridotta, si applica con riferimento ai contratti di locazione di unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri Comuni individuati ad alta tensione abitativa, stipulati a ”canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini.

 

L’articolo 6, comma 2, del TUIR prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

In linea generale, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.

Nel caso di specie, dunque, considerato che il contributo viene erogato dal Comune, a fronte della riduzione del canone di locazione da parte del locatore, in quanto conseguito in sostituzione ed integrazione del canone del percipiente, lo stesso costituisce reddito della stessa categoria e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell’articolo 36 del TUIR da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo articolo 37.