INPS: il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali

La titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo dei periodi di assicurazione.

Al fine di garantire una più ampia attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori, l’Inps ha chiarito che, in analogia con quanto già previsto per le pensioni a carico di Stato estero in materia di totalizzazione nazionale dei periodi assicurativi (D.Lgs. 42/2006) e di cumulo dei periodi assicurativi (L. 228/2012), la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo in esame.
Ciò tenendo conto altresì del chiarimento ministeriale relativamente alla totalizzazione di cui al D.Lgs. 42/2006, in base al quale, avendo considerato come motivo ostativo alla totalizzazione solamente la titolarità di pensioni in regime nazionale maturate nelle predette gestioni elencate tassativamente, deve considerarsi corretta l’interpretazione favorevole alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare.
Non c’è ragione, pertanto, per optare per la soluzione contraria, che pregiudicherebbe, tra l’altro, anche gli interessi dei pensionati interessati.
Dunque, si intendono superate le disposizioni gia fornite in materia (paragrafo 3, circolare n. 71/2017), nella parte in cui si considera precluso il diritto al cumulo ai sensi dell’articolo 18 della L. n. 115/2015 a coloro che alla data della domanda di cumulo risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle organizzazioni internazionali (Circolare Inps 21 aprile 2022, n. 50).

Edilizia Ravenna: rinnovato il CIPL Industria e Cooperative

Firmato il 14/3/2022, tra AGCI Emilia-Romagna, CONFCOOPERATIVE Romagna, LEGACOOP Romagna, ANCE Romagna e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, l’accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale per i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative ed industriali che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini della provincia di Ravenna

Con il presente accordo si intende modificare ed integrare specifiche parti dei contratti provinciali in essere, sia per il settore delle cooperative sia per quello delle imprese industriali nella provincia di Ravenna.

Le nuove disposizioni saranno in vigore dall’1/4/2022 al 31/12/2023.

Permessi lutto
Per i lavoratori viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito aggiuntivo annuale da utilizzarsi esclusivamente in caso di lutto di un parente entro il secondo grado.
Per i lavoratori extracomunitari viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito aggiuntivo annuale da utilizzarsi esclusivamente in caso di lutto nel Paese di origine di un parente entro il secondo grado.

Indennità di trasferta
– Per le COOPERATIVE le nuove indennità di trasferta giornaliera, da riconoscere in caso di cantieri posti al di fuori del territorio comunale in cui ha sede l’azienda, sono le seguenti:

Fasce km

Indennità (Euro)

20-30 5,76
31-40 9,51
41-50 11,56
>50 13,26

Si precisa che il calcolo della distanza prende come punto di partenza il luogo di assunzione del lavoratore.

– Per le AZIENDE INDUSTRIALI le nuove indennità di trasferta giornaliera da riconoscere in caso di cantieri posti al di fuori del territorio comunale in cui ha sede l’azienda, sono le seguenti:

Fasce km

Indennità (Euro)

20-30 9,5
31-40 12,00
41-50 13,00
>50 15,00

Si precisa che il calcolo della distanza prende come punto di partenza li luogo di assunzione del lavoratore.

Sia per il comparto industriale che per quello cooperativo vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore presenti a livello aziendale.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’applicazione dei CCNL di riferimento.

Indennità di reperibilità
Relativamente a fasi lavorative che riguardano lavori eseguiti nell’ambito di servizi di pubblica utilità, che prevedono attività con regimi di orano flessibile e continuato imposto dagli Enti appaltanti, con interventi nell’arco di tempo della durata di 24 ore giornaliere, le parti concordano di confermare una indennità di reperibilità ai lavoratori che sono disponibili, per il periodo concordato commisurata ad un valore settimanale.

– Per le COOPERATIVE, tale valore viene aggiornato a Euro 110,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e a Euro 82,50 lorde per le maestranze addette.
Così come in precedenza, le indennità di reperibilità sono riconosciute per un periodo transitorio e limitato, conseguentemente non hanno carattere retributivo ai fini dei vari istituti contrattuali.

– Per le AZIENDE INDUSTRIALI tale valore viene individuato in Euro 110,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e a Euro 82,50 lorde per le maestranze addette. Tale cifra verrà raggiunta al termine del triennio dalla data di vigenza del presente accordo (quindi dal 2024) con una fase transitoria che prevede per il 2022 Euro 50,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e Euro 37,00 lorde per le maestranze addette, per il 2023 Euro 85.00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e Euro 53,00 lorde per le maestranze addette. Qualora, per comprovate esigenze aziendali la turnazione di reperibilità sia inferiore alla settimana, l’indennità viene riparametrata sugli effettivi giorni di reperibilità prestata. Tale riparametrizzazione verrà comunicata alle OO.SS. territoriali.

Sono fatti salve condizioni di miglior favore per i lavoratori esistenti in azienda.

Indennità di mensa
Si confermano le percentuali esistenti per la fruizione del pasto. Qualora l’organizzazione aziendale renda difficoltoso o impossibile garantire un servizio mensa o una convenzione presso mense o ristoranti. l’azienda eroga ai dipendenti un buono pasto giornaliero pari ad Euro 8,00. Le parti concordano la preferenza per l’utilizzo di buoni elettronici.
Sono fatti salve condizioni di miglior favore per i lavoratori esistenti in azienda.

Professionalità
Il passaggio dal 1° al 2° livello dovrà avvenire, per le imprese cooperative, entro e non oltre i 12 mesi dall’assunzione e per le aziende industriali entro e non oltre i 16 mesi dall’assunzione. Trascorso tale periodo, qualora il lavoratore abbia palesemente dimostrato di non avere maturato la professionalità necessaria per il passaggio di livello, l’azienda fornirà argomentata motivazione in forma scritta alle OO.SS. territoriali e all’interessato, su sua precisa richiesta.

Formazione
Ai fini di contribuire all’obiettivo di una sempre maggior sicurezza sui luoghi di lavoro, viene introdotto l’obbligo di 4 ore aggiuntive di formazione per la prevenzione e sicurezza per tutti i dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età. Tale formazione andrà svolta presso la Scuola Edile di Ravenna.

EVR (Elemento Variabile della Retribuzione)
– Per le AZIENDE COOPERATIVE, viene confermata la vigente disposizione territoriale su EVR. Entro il 15 di aprile di ogni anno, le parti si incontreranno per la definizione dell’EVR da erogare cosi come previsto dall’integrativo vigente.

– Per le AZIENDE INDUSTRIALI, solo per l’anno edile 2020/2021, per i lavoratori in forza alla data di firma del presente accordo verrà corrisposta una indennità forfettaria annua come di seguito indicata, da proporzionare in base ai mesi di presenza in azienda.

Livelli

Importi in Euro

7 e 7Q 750,00
6 700,00
5 580,00
4 540,00
3 500,00
2 450,00
1 390,00

L’una tantum determinata per EVR ANCE viene erogata a tutti i lavoratori in forza al 1 aprile 2022 con anzianità superiore a 6 mesi in un’unica soluzione.

Pei gli anni successivi di vigenza del presente accordo, in conformità a quanto previsto dal CCNL di settore, le parti si danno atto che si incontreranno entro il 31 maggio 2022 per la definizione dei parametri e dei meccanismi di erogazione, necessari al line di garantire lo speciale regime di detassazione ed eventuale decontribuzione previsti dalla legislazione vigente.
Annualmente entro il mese di febbraio le parti si incontreranno per la valutazione sull’esito dei parametri dell’EVR.

Modalità di tassazione del trattamento di fine mandato in caso di società estinta

Il trattamento di fine mandato è un’indennità che le società possono corrispondere agli amministratori/collaboratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell’accantonamento pluriennale, in apposito fondo, di una quota parte del compenso spettante agli amministratori/collaboratori per il loro ufficio. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 aprile 2022, n. 204)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante rappresenta di essere stato liquidatore di una Società, cancellata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma in data gg/mm/aaaa.
L’Istante riferisce di aver appreso, dopo la cessazione della Società, dell’esistenza di una polizza, stipulata dalla Società prima della cessazione, per il Trattamento di Fine Mandato (TFM) in ” favore di un socio, procuratore della” Società. Il beneficiario della polizza è l’assicurato, ovvero il ” Procuratore” della Società.
Tenuto conto che la compagnia di assicurazione deve provvedere alla liquidazione delle somme al beneficiario ” Socio Procuratore”, l’ Istante chiede di chiarire se occorra “effettuare il versamento delle Ritenute Fiscali” da parte della Società estinta e, pertanto, se possa provvedere in qualità di liquidatore.
Per il Fisco, nel caso di specie, il liquidatore istante fa presente che, successivamente alla cancellazione della Società dal Registro delle Imprese, avvenuta in data 1° ottobre 2020, ha appreso che a un Socio Procuratore sarebbe stato erogato il trattamento di fine mandato per effetto di una polizza assicurativa sottoscritta dalla Società estinta.
Al riguardo, si ritiene che, poiché alla data di erogazione delle somme (allo stato non ancora attuata), la Società risulta cancellata dal Registro delle Imprese e, dunque, estinta, le predette somme non potranno essere assoggettate a ritenuta.
Per completezza, si rileva che, in linea generale, il trattamento di fine mandato è un’indennità che le società possono corrispondere agli amministratori/collaboratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell’accantonamento pluriennale, in apposito fondo, di una quota parte del compenso spettante agli amministratori/collaboratori per il loro ufficio.

Assegno unico e universale: indicazioni per figli maggiorenni e genitori separati

L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di Assegno unico e universale con particolare riferimento alle maggiorazioni per il nucleo in caso di genitori entrambi lavoratori, nuclei numerosi e nuclei con figli maggiorenni e con genitori separati (messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022).

Maggiorazione per genitori entrambi lavoratori

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, la maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore è pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Al riguardo, l’Inps specifica che rilevano, ai fini di tale maggiorazione:
 i redditi da lavoro dipendente o assimilati;
 i redditi da pensione;
 i redditi da lavoro autonomo o d’impresa,
che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
L’Ente precisa inoltre che rilevano, altresì, gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, se il soggetto risulta percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno, nonchè il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.
L’Inps precisa, infine, che la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

Maggiorazioni in caso di nuclei numerosi

Sono previste anche maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare la maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
E’prevista, invece, una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Al riguardo, l’Istituto evidenzia che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in questione spettano solo ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli.

Sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, anche nel caso in cui alcuni di essi non abbiano diritto all’AUU.
In mancanza di ISEE, il riferimento per la determinazione del numero dei figli corrisponde alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE.

Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati

L’Assegno unico e universale è ripartito nella stessa misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli.
Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore:
– se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo;
– se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Nei predetti casi (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100%.
Inoltre, qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.
In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall’Istituto anche in un momento successivo.
L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione comprovante.

Figli maggiorenni

L’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione una delle seguenti condizioni:
– frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
– svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
– registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolgimento del servizio civile universale.
l’Inps chiarisce che il figlio maggiorenne fino ai 21 anni:

se convivente con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale a patto che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000;
se non convivente con alcuno dei genitori, può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF e non coniugato o a sua volta genitore.
Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
Ai fini dell’AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:
– nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
– nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.
Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

Raggiungimento della maggiore età dopo l’inoltro della domanda di AUU

Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda è prevista la possibilità che il figlio presenti domanda di AUU per conto proprio.
Ciò comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e, conseguentemente, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, con riguardo alla quota di assegno a lui spettante.
Qualora invece il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” cosicchè il cittadino potrà chiedere l’integrazione delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale.
Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà, in particolare:
1) accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” e selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne:
2) accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma;
3) salvare i dati inseriti.
Tale integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo.

LAZIO: Accordo mobilità e cassa in deroga per le aree di crisi complessa

Firmato l’11/4/2022, tra la REGIONE LAZIO e le Parti Sociali Lazio: CGIL, CISL, UIL, UGL UNINDUSTRIA, FEDERLAZIO, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI, COLDIRETTI, CONFPROFESSIONI, CNA, CONFETRA, FEDERALBERGHI, CISAL, CONFAPI, CDO, ABI, l’Accordo quadro per la gestione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti anno 2022

L’Accordo Quadro sottoscritto tra la Regione Lazio e le Parti Sociali Regionali Lazio, definisce i criteri per la fruizione delle risorse volte al finanziamento dell’indennità di mobilità in deroga ex art. 53-ter del DL 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L 21/6/2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex art. 44, co. 11-bis, del DLgs n. 148 del 2015, nelle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti anno 2022.

Destinatari della mobilità in deroga
Ai fini del presente accordo, i destinatari sono i lavoratori residenti nella Regione Lazio e che operavano in società aventi unità produttive ubicate nell’area di crisi industriale complessa del SLL di Frosinone o di Rieti.

Durata del trattamento di mobilità in deroga
Il trattamento di mobilità in deroga può avere una durata massima di 12 mesi e può essere riconosciuto ai destinatari di cui sopra, senza soluzione di continuità, rispetto al precedente trattamento di mobilità ordinaria e comunque entro il 31 dicembre 2022.

Procedura per richiedere il trattamento di mobilità in deroga
Le Parti, in un’ottica di semplificazione e di celerità, concordano di definire la seguente procedura per richiedere il trattamento di mobilità in deroga:

1) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvede a trasmettere – in data odierna – alle organizzazioni sindacali l’elenco, in formato xls, degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga fino alla data del 1 gennaio 2022.

2) Le Organizzazioni sindacali, entro il 19 aprile 2022, attraverso mail da trasmettere alla casella di posta certificata dell’Area Ammortizzatori Sociali areavertenze@regione.lazio. legalmail.it, dovranno confermare la presenza, all’interno del suddetto elenco, dei nominativi dei propri iscritti per i quali si richiede la concessione del trattamento di mobilità in deroga a partire dalla data del 2 gennaio 2022, avendo cura di evidenziare solamente coloro che abbiano maturato o maturino il requisito pensionistico, indicandone la data precisa o abbiano avviato un rapporto di lavoro, segnalando l’inizio dello stesso o che per altre motivazioni non abbiano più diritto al trattamento di mobilità.

3) Per le domande di mobilità in deroga per le quali si richiede l’accesso per la prima volta perché riferibili a lavoratori che alla data del gennaio 2017 avevano un trattamento di mobilità ordinaria in scadenza a gennaio 2022, la O.S. raccoglie la domanda da parte del lavoratore e la invia alla casella PEC di cui al punto 1).

4) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro richiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la sostenibilità finanziaria degli interventi di mobilità in deroga, trasmettendo l’elenco nominativo dei soggetti interessati, indicante il codice fiscale, la data di cessazione del precedente trattamento, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso.

5) Ottenuta la fattibilità economica da parte del MLPS, la stessa provvede a inserire nella piattaforma informatica regionale i dati dei richiedenti il trattamento di mobilità.

6) Successivamente, la Direzione procede con propria determinazione ad autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in deroga, a favore dei lavoratori indicati negli elenchi allegati.

7) La Direzione trasmette all’INPS l’elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest’ultimo.

8) La Direzione provvederà a trasmettere ad Anpal, l’elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la durata del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga e il costo dello stesso nonché il piano regionale di politiche attive.

Trattamento di mobilità in deroga condizionato all’attivazione di una politica attiva
Il trattamento di mobilità in deroga è condizionato all’attivazione di un percorso di politica attiva finalizzato al reinserimento occupazionale pena la decadenza dal beneficio di integrazione salariale.
Il servizio sarà modulato anche da remoto al fine di garantire un servizio personalizzato nel rispetto delle prescrizioni di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso.

Percorsi formativi per i beneficiari di ISCRO: competenza a regioni e province autonome

Alla fruizione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) sono associati percorsi formativi che hanno lo scopo di fornire ai beneficiari l’aggiornamento professionale utili al reinserimento nel mercato di riferimento. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la competenza per la definizione dei percorsi di aggiornamento spetta alle regioni e province autonome (Decreto 24 marzo 2022).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che i percorsi di aggiornamento professionale previsti per i beneficiari dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) devono rispondere ai seguenti criteri:
a) mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell’adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento;
b) acquisizione di un livello di conoscenze, abilità e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore.
La competenza per la definizione dei percorsi di aggiornamento professionale è demandata alle regioni e alle province autonome, nell’ambito della propria offerta formativa.
Regioni e province autonome definiscono i percorsi formativi anche mediante accordi con le associazioni professionali, individuando i requisiti per la validità dei percorsi ai fini dell’assolvimento dell’impegno formativo, della spendibilità degli apprendimenti acquisiti nel rispetto della normativa vigente inerente al Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
A tal fine, le regioni e le province autonome rendono consultabili sui propri portali istituzionali e per settore economico professionale, i percorsi di aggiornamento professionale effettivamente disponibili, mettendo a disposizione un’area dedicata per consultare il catalogo e iscriversi alle iniziative di interesse.
La domanda di ISCRO, presentata all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato, i beneficiari dell’ISCRO devono contattare i centri per l’impiego entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome; in mancanza, sono convocati dal centro per l’impiego entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
I dati relativi all’esperienza formativa sono registrati nel fascicolo elettronico del lavoratore.

Regime forfetario: attività svolta precedentemente in un Paese Estero

Per poter applicare l’aliquota ridotta al reddito imponibile occorre il requisito di “novità”, requisito che risulta essere escluso qualora il professionista intenda proseguire la medesima attività svolta nel Paese Estero e rivolgerla agli stessi clienti. (Agenzia delle entrate – Risposta 20 aprile 2022, n. 197)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco l’istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di optare per il regime forfetario (art. 1, co. da 54 a 89, legge n. 190 del 2014). Riferisce, in particolare, di essere residente da più di tre anni nel Paese Estero, dove svolge attività professionale mediante utilizzo di partita iva estera, e di voler trasferire la propria residenza in Italia, per ivi continuare l’esercizio della precedente attività a servizio dei medesimi clienti esteri (con contestuale chiusura della posizione Iva all’estero), optando per il regime forfetario.
Al riguardo, rappresenta il dubbio circa la possibilità di fruire o meno dell’aliquota ridotta (5 per cento) prevista per le nuove attività produttive, evidenziando che la normativa di riferimento non fornisce indicazioni univoche sul punto.
L’istante, pur sottolineando che l’attività che lo stesso intende svolgere in Italia sarà la medesima attività svolta nel Paese Estero e sarà rivolta agli stessi clienti, ritiene che ciò non pregiudicherà la sussistenza dei requisiti per fruire dell’aliquota ridotta al 5 per cento, prevista dal comma 65 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Tale disposizione, infatti, farebbe implicito riferimento al requisito di novità riferendosi a precedenti attività svolte con una partita iva italiana, ipotesi nella quale non rientra l’istante, che quindi dovrebbe poter aprire la partita iva in Italia nel 2022 ed applicare il regime forfetario con aliquota ridotta al 5 per cento sino al quinto anno di attività (2026).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, seppur possa fruire del regime forfetario (sussistendone tutti gli altri requisiti), l’istante dovrà determinare il reddito imponibile ai sensi del comma 64 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, senza poter applicare l’aliquota ridotta di cui al successivo comma 65, in quanto il predetto requisito di “novità” risulta essere escluso per espressa dichiarazione dell’istante, il quale afferma che intende proseguire la « medesima attività svolta nel Paese Estero» e che la stessa «sarà rivolta agli stessi clienti».

CFP perequativo: per la determinazione occhio alla dichiarazione dei redditi

Ai fini della richiesta del contributo a fondo perequativo previsto dal DL Sostegni-bis, per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, occorre far riferimento agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2021, per ciascun modello di dichiarazione (Agenzia Entrate – risposta 20 aprile 2022, n. 199).

L’art. 1, co. 16-27, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 ha riconosciuto a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, un contributo a fondo perduto subordinato al conseguimento di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Tale contributo a differenza degli altri contributi a fondo perduto, non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell’intero risultato economico d’esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l’anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19.
Pertanto, in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l’obiettivo di velocizzare l’erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, il calcolo del contributo perequativo è semplificato. Infatti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, n. 227357, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) da considerare per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, sono stati individuati nell’allegato A al menzionato provvedimento. Pertanto, ai fini del calcolo del peggioramento del risultato d’esercizio (o del risultato economico d’esercizio) assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A allegata al provvedimento dell’Agenzia delle entrate 4 settembre 2021, n. 227357.

Sismabonus acquisti e leasing finanziario

In materia di Sismabonus acquisti, l’Agenzia delle entrate, con la risposta del 20 aprile 2022, n. 202, ha fornito chiarimenti sul leasing finanziario.

La società istante, che esercita l’attività di locazione di immobili propri o in leasing (codice ATECO 682001), ha acquistato, mediante un’operazione di leasing finanziario, a inizio 2021, dall’impresa costruttrice, tramite contratto di leasing, un’unità immobiliare ad uso commerciale al piano terra di un fabbricato ricostruito in sostituzione di un preesistente opificio industriale rispetto al quale presenta un miglioramento sismico di almeno 2 classi. Tale immobile ricade in una zona sismica 2.
La società evidenzia, inoltre, che detta unità immobiliare, in base alle informazioni e alla documentazione fornita dal costruttore permette di usufruire del c.d. «sismabonus acquisti» nel limite dell’85% del prezzo di acquisto o della minor somma di Euro. 96.000 in forza del comma 1-septies dell’articolo 16 del DL 63/2013.
In relazione al possesso dell’immobile di cui si tratta, l’istante precisa, innanzitutto, che il soggetto che “giuridicamente” acquisisce la proprietà immobiliare è la società di leasing mentre l’utilizzatrice è la società istante che diventerà proprietaria solo al termine del contratto pagando il riscatto contrattualmente predeterminato.
L’istante dopo avere premesso che disciplina agevolativa in argomento non richiama espressamente la proprietà ma l’acquirente delle unità immobiliari senza fornire ulteriori indicazioni, chiede di sapere, ai fini dell’agevolazione disciplinata dall’articolo 16, comma 1- septies del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. «Sismabonus acquisti»), se con il termine «acquirente» si «debbano intendere coloro che divengono titolari del diritto di proprietà, ovvero se il temine usato si possa riferire a tutti coloro che ottengono dal venditore un diritto reale (ad esempio usufruttuario) ovvero ancora se l’acquirente debba invece identificarsi con il soggetto che “acquisisce” l’immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria usata».
Con riferimento al caso prospettato nell’istanza di interpello, nel contratto di leasing finanziario si prevede che la società di leasing acquisti gli immobili oggetto degli interventi agevolabili, al prezzo già concordato tra l’istante e l’impresa di costruzioni che li ha effettuati, al solo scopo di concederli in locazione finanziaria alla società interpellante e, inoltre, che gli oneri di qualunque natura derivanti dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsiasi ragione (sinistro, furto o altri eventi) sono sempre a carico dell’istante). Dunque, nel presupposto che la società che ha realizzato gli interventi agevolabili sia un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare e che si provveda alla stipula dell’atto avente ad oggetto il leasing finanziario entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l’utilizzatore può fruire delle detrazioni di cui all’articolo 16, comma 1- septies del decreto legge n. 63 del 2013. Proprio in considerazione dello schema contrattuale qui rappresentato che consente di operare una piena equiparazione con l’acquisto in proprietà, inoltre, l’ammontare della detrazione di cui al più volte citato comma 1- septies, fermo restando il limite massimo di spesa posto dalla disposizione qui in esame pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, dovrà essere commisurata al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi agevolabili e la società di leasing.
Resta fermo, in ogni caso, che nel caso di specie la società di leasing concedente è esclusa dalla possibilità di fruire della detrazione qui in esame, al fine di considerare rispettato il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Adeguamento IPCA per il CCNL Metalmeccanica Cooperative

 

Sottoscritto l’accordo di adeguamento per i dipendenti del CCNL della Metalmeccanica Cooperative

In adempimento di quanto stabilito nell’Accordo di rinnovo 31 maggio 2021, sulla base dei valori dell’IPCA,  sono stati definiti i nuovi importi al netto degli energetici importati sull’incremento retributivo complessivo e dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità in vigore dal 1° giugno 2021

Livelli

Quota relativa all’IPCA

D1 7,34
D2 8,14
C1 8,32
C2 8,50
C3 9,10
B1 9,75
B2 10,46
B3 11,68
A1 11,96

Misura dell’indennità

Dal 1° giugno 2021

Trasferta intera 44,12
Quota per il pasto meridiano o serale 11,92
Quota per il pernottamento 20,28

Indennità di reperibilità dal 1 giugno 2021

b)COMPENSO GIORNALIERO

c) COMPENSO SETTIMANALE

LIVELLO 16 ORE (GIORNO LAVORATO) 24 ORE (GIORNO UBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO UBERO
DI-D2-CI 4,95 7,45 8,05 32,20 32,80 35,30
C2-C3 5,90 9,26 9,93 38,76 39,43 42,79
SUPERIORE AL B1 1,78 11,15 11,74 45,05 45,64 50,01

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 21 febbraio e fino al 15 aprile 2022, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di aprile 2022.

Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di febbraio 2022, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 aprile 2022.

Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.

Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C BANCARIO intestato a FIM, FIOM e UILM – contratti aziende private presso la BNL, Roma, IBAN: IT 68G010 05032 000 000 000 45109.