CIPL Agricoltura Operai Mantova: siglato il rinnovo

Dal 1° agosto previsto un aumento del 6,3% per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova 

Il 1° agosto è stato sottoscritto da Confagricoltura Mantova, Federazione Provinciale Coldiretti Mantova, Confederazione Italiana Agricoltori Est – Lombardia e Fai-Cisl Asse del Po, Flai-Cgil Mantova, Uila-Uil Mantova il rinnovo del contratto applicabile agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova. 
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Innanzitutto, dal punto di vista del trattamento economico le parti hanno convenuto di stabilire, dal 1° agosto 2024, l’aumento salariale nella misura del 6,3% e un adeguamento del premio provinciale del 40% con pagamento dal 1°giugno 2025.
Per quanto riguarda, invece, il welfare viene aumentato di 25.000 euro l’importo complessivo e previste prestazioni aggiuntive come l’inserimento di un contributo economico di solidarietà pari al 30% del minimo retributivo per numero 3 mensilità, 200,00 euro per rimborso spese scolastiche, un premio di 1.000 euro per i figli dei dipendenti.
Viene concessa la facoltà di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time per i lavoratori con figli di età inferiore ai 13 anni con disabilità.
Infine, con l’obiettivo di dare maggiori possibilità di assistenza, viene garantita la possibilità di cedere a titolo gratuito le ferie  al dipendente che debba assistere i figli entro 14 anni, il coniuge o convivente con particolari condizioni di salute o gravi patologie.

Le istruzioni operative del Fisco in merito al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale

Con una nuova circolare, l’Agenzia delle entrate illustra in dettaglio l’istituto del concordato preventivo biennale, fornendo chiarimenti su aspetti più generali, su aspetti validi per i contribuenti ISA e per i forfetari ed infine su quesiti specifici in materia (Agenzia delle entrate, circolare 17 settembre 2024, n. 18/E).

L’articolo 17 della Legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del concordato preventivo biennale, per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni. Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale da:

  • coloro che sono tenuti all’applicazione degli ISA;

  • coloro che aderiscono al regime dei forfetari.

Tra le condizioni per l’adesione, rientra il non avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia o debiti contributivi o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire al concordato, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro.

Il concordato è precluso, inoltre, a coloro che nei tre anni precedenti a quello di applicazione non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuti a farlo.

Ulteriore condizione è non essere stati condannati per determinati reati (D.Lgs. n. 74/2000, articolo 2621 c.c., articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p.).

 

L’adesione alla proposta consente di pianificare la propria tassazione per un anno in via sperimentale (2024) per i forfetari e per due anni (2024 e 2025) per i contribuenti ISA. Inoltre, nei confronti di tutti i soggetti che aderiscono non potranno essere effettuati gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del D.P.R. n. 600/73 salvo che, in esito ad attività istruttorie dell’amministrazione Finanziaria, non si verifichi una causa di decadenza dal concordato stesso.

Ulteriori benefici riguardano i contribuenti che applicano gli ISA, che avranno diritto alle premialità specifiche del regime.

L’adesione, invece, non ha alcun effetto ai fini IVA.

 

L’Agenzia ricorda che con i due provvedimenti del 28 febbraio 2024, sono già stati individuati i dati da comunicare per l’elaborazione e accettazione della proposta di CPB e le modalità per la trasmissione telematica all’Amministrazione finanziaria.

In particolare, il contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla norma, che intende aderire alla proposta di concordato, deve dichiarare i dati contenuti nel modello CPB. Tale modello costituisce parte integrante dei modelli ISA 2024 e di conseguenza è parte integrante dei modelli REDDITI 2024.

I contribuenti soggetti agli ISA potranno, dunque, aderire alla proposta di concordato preventivo biennale avvalendosi del software “IltuoISA_CPB2024“, versione dell’applicativo ISA opportunamente implementata per consentire la gestione del nuovo istituto con riferimento al periodo di imposta 2023.

Per poter ricevere una proposta di CPB, i contribuenti forfettari, invece, devono aver applicato tale regime nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta. In particolare, per il primo anno di applicazione del concordato afferente al periodo d’imposta 2024 è necessario che il contribuente abbia applicato nel 2023 il regime forfetario, fermo restando che l’articolo 24 del decreto CPB dispone che non possono accedere al CPB i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

 

Infine, nell’ultimo capitolo della nuova circolare, l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti: viene ad esempio chiarito che il contribuente che ha già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di concordato può ancora aderire, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il prossimo 31 ottobre, scadenza per l’invio del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale: la rivalutazione per il 2024

Le prestazioni economiche previste per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti (INAIL, circolare 16 settembre 2024, n. 25).

L’INAIL ha comunicato che per l’anno 2024 la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti è stata effettuata, con decorrenza dal 1° luglio 2024, sulla base della variazione percentuale del 5,4% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2022 e il 2023, così come previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 38/2000. 

Con la circolare in commento, l’Istituto ha illustrato i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione.

Prestazioni economiche

Tra le prestazioni economiche incluse nella circolare in argomento vi sono le rendite per inabilità permanente. In questo caso, in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate. Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in 96,474 euro.
Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:

Retribuzione annua minima euro 20.258,70
Retribuzione annua massima euro 37.623,30

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i sopra citati importi della retribuzione media giornaliera (96,47 euro) e della retribuzione annua minima (euro 20.258,70), la retribuzione annua massima è così fissata:

Comandanti e capi macchinisti euro 54.177,55
Primi ufficiali di coperta e di macchina euro 45.900,43
Altri ufficiali euro 41.761,86

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 30.577,54 euro.

Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:

 

Lavoratori subordinati a tempo determinato Retribuzione annua convenzionale

euro 30.577,54

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:

minimo euro 20.258,70

massimo euro 37.623,30

Lavoratori autonomi Retribuzione annua convenzionale

euro 20.258,70 

Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 66.366,14 euro.

Riliquidazione delle prestazioni in corso

Per quanto riguarda la riliquidazione delle prestazioni in corso, in particolare per le rendite per inabilità permanente, i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:

Per l’anno 2022 e precedenti 1,054
Per l’anno 2023 e I semestre 2024 1,000

Più nel dettaglio, 

la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come di seguito:

Lavoratori subordinati a tempo determinato Retribuzione annua convenzionale euro 30.577,54 (NOTA 13)
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:

minimo euro 20.258,70

massimo euro 37.623,30

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 Retribuzione annua convenzionale euro 30.577,54
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 Retribuzione annua convenzionale euro 30.577,54
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 Retribuzione minimale del settore industria euro 20.258,70 (NOTA 14)

Infine, per i casi di integrazione rendita relativi al 2023 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.

La rivalutazione degli indennizzi del danno biologico

Gli importi sono stati adeguati alla variazione registrata dall’ISTAT e pari al 5,4% per il 2024 (INAIL, circolare 16 settembre 2024, n. 16).

L’INAIL ha comunicato la rivalutazione degli indennizzi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2024. La variazione segue la registrazione da parte dell’ISTAT di una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2022 e il 2023 – pari al 5,4%. Di conseguenza, con il D.M. n. 119/2024 è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella misura sopra citata.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2024, l’incremento viene applicato agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I citati importi saranno corrisposti dall’INAIL con il rateo di rendita del mese di dicembre 2024.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’Istituto comunica che l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2024, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2024, la rivalutazione sarà corrisposta dall’INAIL a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi, con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2024 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione verrà applicata all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2024.

Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del citato D.M. n. 119/2024, saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.

EBM: al via il bando per l’assegnazione di 500 Borse di studio

C’è tempo fino al 15 novembre per la presentazione delle domande

L’Ente Bilaterale Metalmeccanici di Confapi ha comunicato che a partire dal 15 settembre 2024 i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle Aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi Pmi ed in regola con i versamenti all’Ente, potranno partecipare alla selezione Bando per l’assegnazione di 500 Borse di Studio per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2023/2024 del valore di 400,00 euro ciascuna.
Le domande potranno essere presentate fino al 15 novembre 2024 dai lavoratori attraverso l’area riservata del sito E.B.M., o per conto dei lavoratori, anche da parte dell’Azienda o del Consulente associato all’Azienda, tramite la specifica sezione.
Al ricevimento della domanda verrà assegnato un numero di protocollo che consentirà il riconoscimento nella graduatoria che verrà pubblicata sul sito dell’Ente. I vincitori risultanti dalla graduatoria riceveranno la somma spettante per il tramite dell’azienda, mediante erogazione in busta paga del lavoratore che ha presentato la domanda. Decorsi i termini per la prestazione di eventuale ricorso, l’erogazione della somma spettante avverrà con bonifico sull’IBAN dell’Azienda indicato nella nell’Anagrafica dell’Area Azienda, entro un mese dalla data di pubblicazione online della graduatoria. Sarà poi cura dell’azienda provvedere all’inserimento in busta paga della somma ricevuta per conto del lavoratore, assoggettandola a ritenute fiscali IRPEF. 

CCNL Agenzie Immobiliari: presentata la piattaforma di rinnovo

I sindacati chiedono modifiche sulla classificazione del  personale e l’adeguamento dei salari alla nuova spinta inflattiva 

Il 6 settembre Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno presentato la piattaforma di rinnovo con le proposte, per procedere ad un rapido rinnovo del CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e da mandatari a titolo oneroso, scaduto il 31 dicembre 2023.
Diritti sindacali
La richiesta è di aumentare il numero delle ore di permesso sindacale retribuito in favore delle RSU/RSA.
Formazione
I sindacati propongono di avviare percorsi di certificazione delle competenze anche al fine di verificare l’inquadramento del personale ai corretti livelli previsti dal CCNL.
Diritto allo studio
Si chiede si aumentare il numero delle ore di permesso retribuito per i lavoratori studenti.
Classificazione del Personale
Si chiede l’aggiornamento della classificazione del personale in funzione delle nuove figure emerse con l’evoluzione delle competenze dei lavoratori.
Orario di lavoro
Viene proposta una nuova formulazione degli orari di lavoro, con eventuale riduzione settimanale, andando a definire schemi organizzativi migliorativi, sia per i lavoratori che per le aziende.
Proposta economica
Secondo i sindacati è necessario un aumento dei salari per garantire il recupero del potere di acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici nel triennio 2021-2023, rispetto all’aumento dei prezzi al consumo individuato secondo il parametro dell’IPCA.

Tutela marchi di particolare interesse e valenza nazionale: pubblicato in G.U. il decreto MIMIT

Il Ministro delle imprese e del made in Italy, al fine di garantire la tutela dei marchi di particolare interesse nazionale e prevenire la loro estinzione ha adottato il decreto 3 luglio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro, da parte del Ministero, nella titolarità dei marchi di imprese che cessano definitivamente la propria attività.

Il Decreto ministeriale 3 luglio 2024, recante attuazione dell’articolo 7 della Legge n. 206/2023, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.

 

Il decreto, in particolare, prevede due linee di intervento:

  • la prima, che riguarda i marchi collegati a imprese che intendono cessare l’attività;

  • la seconda, rivolta ai marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno 5 anni.

In relazione alla prima linea di intervento sarà emanato, entro 60 giorni, un successivo decreto ministeriale, con il quale sarà definita la modulistica, la data di avvio della procedura e le eventuali ulteriori indicazioni di carattere operativo che le imprese dovranno seguire.

 

Nel caso in cui la Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy manifesti l’interesse a subentrare nella titolarità, l’impresa concederà gratuitamente il marchio con apposito atto.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto MIMIT, l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l’attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio deve notificare, alla Direzione generale, il progetto di cessazione dell’attività, almeno 6 mesi prima dell’effettiva cessazione.

La Direzione generale, entro 3 mesi dalla notifica, deve comunicare all’impresa gli esiti dell’istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell’attività. Nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.
Il mancato riscontro formale da parte della Direzione generale entro il predetto termine si deve intendere come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio.
Nel caso in cui la Direzione generale abbia manifestato l’interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l’impresa giuridicamente legittimata a disporne, entro i
successivi due mesi, deve cedere gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla Direzione Generale, con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione.
La Direzione generale, a seguito del subentro, deve poi presentare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la domanda di trascrizione per comunicare la variazione di titolarità del marchio.

 

Per la seconda linea di intervento, il MIMIT, in caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo da almeno cinque anni, potrà depositare domanda di registrazione del marchio a proprio nome e autorizzarne la titolarità alle imprese nazionali ed estere che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni.

Omesso o ritardato versamento dei contributi, variazione dell’interesse

Ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema dal 18 settembre 2024 (INPS, circolare 16 settembre 2024, n. 89).

La Banca centrale europea (BCE) ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) a decorrere dal 18 settembre 2024.

La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili (articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo e terzo periodo, Legge n. 388/2000).

Pertanto, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11 del D.L. n. 338/1989 è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024.

Al riguardo, l’INPS comunica che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Invece, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Le sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (lettera a), comma 8, articolo 116, Legge n. 388/2000) la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).

Peraltro, l’INPS evidenzia che per favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d’anno.

Invece, nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’articolo 30, comma 1, lettera b) del citato D.L. 19/2024 è intervenuto anche sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della Legge n. 388/2000:

– come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;

– nel caso il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’11,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Infine, con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116, le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Le sanzioni in caso di Procedure Concorsuali

Infine, tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno), a decorrere dal 18 settembre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,65%.

Autotrasporto, le risorse per la formazione professionale

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per il settore per il 2024 (D.M. 6 agosto 2024).

Il D.M. 6 agosto 2024, recante le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell‘autotrasporto per l’annualità 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In particolare, il provvedimento destina allo scopo 5 milioni di euro.

I soggetti destinatari delle risorse sono le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi i cui titolari,  soci,
amministratori,  dipendenti  o  addetti  inquadrati nel CCNL logistica, trasporto e spedizioni, partecipino a iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove   tecnologie, allo sviluppo della competitività e
all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Le imprese di autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi possono anche beneficiare della misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione  professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal decreto in commento. Da queste iniziative  sono  esclusi  i corsi di  formazione finalizzati all’accesso alla professione di  autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto. 

L’attività formativa deve essere avviata a partire dal 27 febbraio 2025 e deve avere termine entro  il 1° agosto 2025. Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data, purché  successivi  al 13 settembre 2024

Le domande

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l’istruttoria  delle  domande, nonché  l’esecuzione  dei monitoraggi e dei controlli saranno svolti dal soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti S.p.a.

Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate,
tramite posta elettronica certificata,  al gestore all’indirizzo PEC indicato nel decreto in argomento a  partire  dalla data del 10 dicembre 2024 ed entro il successivo  termine  perentorio della data del 23 gennaio 2025, sottoscritte con firma  digitale  dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente,  specificando  nell’oggetto: “Domanda   di   ammissione incentivo formazione  professionale  edizione  15“. 

I contributi 

Il contributo massimo erogabile  per  l’attività  formativa è fissato in accordo con le seguenti soglie: 
15.000 euro per le microimprese (che occupano meno di 10 unità); 
50.000 euro per le  piccole  imprese  (che  occupano meno di cinquanta unità); 
100.000 euro per le medie imprese (che  occupano meno di 250 unità); 
150.000 euro per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero pari o superiore a 250 unità).
Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari alla  somma  dei  contributi  massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000 euro

 

CCNL Funzioni Locali: resoconto quarto incontro con l’Aran

Avanzate le contro proposte al tavolo negoziale

In data 11 settembre 2024 si è tenuto il quarto incontro tra Fp-Cgil e l’Aran per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.
Son state presentate le risposte dell’organizzazione sindacale alle proposte dell’Aran in tema di:
– personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione, proponendo il rimborso delle spese di trasferta automatico e che il riproporzionamento degli istituti del salario accessorio avvenga in considerazione anche del peso delle responsabilità attribuite;
ferie, respingendo l’irrigidimento delle modalità di programmazione e godimento avanzato dall’Aran;
patrocinio legale, modificando il testo in modo da evitare che il mancato godimento da parte dell’amministrazione sul legale scelto dal dipendente comprometta il rimborso delle spese legali al termine del processo;
welfare integrativo, inserendo tra le possibili finalità quella relativa a contributi aggiuntivi del datore di lavoro al fondo di previdenza complementare.
– gestione del personale più anziano, richiedendo l’accoglimento di alcune proposte, tra cui il diritto soggettivo del lavoratore turnista di essere escluso dai turni notturni al compimento dei 60 anni o dalla reperibilità.
Le Parti si riuniranno nuovamente il 30 settembre 2024.