Agenzia delle dogane: modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE

A partire dal 18 settembre 2024, il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto al 3,5%. È quanto comunicato dall’Agenzia delle dogane in un avviso pubblicato sul sito istituzionale il 24 settembre 2024.

Il giorno 12 settembre 2024 è stato pubblicato un comunicato da parte della Banca Centrale Europea che informa sulle ultime misure del Consiglio direttivo, miranti ad assicurare un ritorno dell’inflazione verso il suo obiettivo del 2% a medio termine.

 

Il Consiglio direttivo ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, ossia il tasso mediante il
quale orienta la politica monetaria.

 

Ne consegue che a partire dal giorno 18 settembre 2024 il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto al 3,50%. Invece, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono stati ridotti rispettivamente:

  • al 3,65%;

  • al 3,90%.

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali incide sul calcolo degli interessi di credito sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sugli interessi di mora sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, disciplinati rispettivamente dall’art. 112 e 114 bis del Reg. EU n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione. 

CCNL Enel: modifiche all’orario di lavoro

Prevista nuova distribuzione giornaliera delle ore di lavoro per il personale reperibile e per quello neo assunto in affiancamento

Fermo restando che l’orario di lavoro previsto per i dipendenti del settore è di 38 ore settimanali, con l’accordo del 19 settembre 2024 le Parti sociali e-Distribuzione, Filctem-Cgil. Flaei-Cisl e Uiltec-Uil, prevedono, per il personale reperibile e per quello neo assunto in affiancamento, una diversa distribuzione giornaliera
– mattina dalle 7 alle 16.21, con intervallo meridiano 12,30-13,15;
– pomeriggio dalle 13,24 alle 20,00, con intervallo meridiano prima della prestazione.
Il personale in turno di reperibilità sarà impegnato nella prestazione del pomeriggio.
Pertanto, il numero di ore, a settimane alterne, oscillerà tra le 33 e 43 ore, con una compensazione periodica. Tale distribuzione giornaliera non comporterà alcun riproporzionamento per quanto riguarda la fruizione di ferie, FA o le altre tipologie di assenze.
Al personale interessato, viene riconosciuta una maggiorazione pari all’11% del valore orario del minimo contrattuale integrato per ogni ora di effettiva prestazione ordinaria.
Resta fermo quanto previsto, dagli accordi economici regionali vigenti, per l’accesso ai servizi mensa/convenzione o la spettanza del buono pasto per entrambe le fasce orarie. Per la prestazione pomeridiana ordinaria non é previsto il rimborso della cena.
L’accordo troverà applicazione a partire da lunedì 28 ottobre 2024

Le indicazioni dell’INL sulla patente a crediti

Fornite le prime osservazioni a seguito dell’emanazione del D.M. n. 132/2024 (INL, circolare 23 settembre 2024, n. 4).

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni in materia di “patente a crediti“, ossia il Sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (articolo 27, D.Lgs. n. 81/2008). La circolare in commento giunge a seguito dell’emanazione decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132/2024 recante il regolamento delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Infatti, il decreto ministeriale demanda all’INL la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

Il rilascio della patente

Il portale telematico dell’Ispettorato per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal 23 settembre 2024, momento della pubblicazione della circolare in commento è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla medesima circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 27, comma 1D.Lgs. n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo pubblicato nella circolare.

Al riguardo, l’Ispettorato precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. 

La revoca

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’INL sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.
Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi dell’INL o di altri organi di vigilanza.

L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

Attribuzione di crediti ulteriori

In materia di attribuzione di crediti ulteriori (articolo 5, D.M. 132/2024), l’Ispettorato informa che la richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui verrà data notizia sul sito internet dell’INL, insieme alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”.

Infine, la circolare in argomento include anche indicazioni sui contenuti informativi della patente, sulla procedura di sospensione, sulla decurtazione dei crediti, sulla modalità del loro recupero e sui casi di fusioni e trasformazioni di impresa.

Fondo Sanilog: rinnovata la copertura per l’assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° ottobre e fino al 9 dicembre 2024 è possibile rinnovare o iscriversi alla polizza assicurativa

Il fondo Sanilog ha comunicato il rinnovo o la nuova adesione della copertura relativa all’assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al fondo. Infatti, dal 1° ottobre fino al 9 dicembre 2024 è possibile effettuare il rinnovo per l’anno 2025 al nucleo familiare che nel 2024 risulta già iscritto, ovvero procedere ad una prima iscrizione per l’anno 2025, con decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2025. In assenza di rinnovo, la polizza risulterà scaduta automaticamente il 31 dicembre 2024. Se l’iscritto decide di non rinnovare l’iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2025 può procedere ad una nuova inclusione in copertura solo per un’ulteriore volta e trascorsi due anni dalla data di uscita dalla copertura. Il rinnovo può avvenire mediante l’accesso all’area riservata e seguendo le procedure indicate.
Le nuove iscrizioni per il proprio nucleo familiare possono essere effettuate a partire dal 1° ottobre e fino al 9 dicembre 2024. L’iscrizione è volontaria e può essere attivata dal dipendente che risulta iscritta al Fondo alla data del 1° ottobre 2024. L’iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo familiare ad eccezione di familiari già coperti da altro fondo/ente di assistenza sanitaria integrativa. La copertura decorre dal 1° gennaio 2025. Il rinnovo può avvenire mediante l’accesso all’area riservata e seguendo le procedure indicate.
Il passaggio dalla copertura familiari benefit all’estensione volontaria a pagamento consiste nel fatto che l’iscritto, che ha già registrato il nucleo familiare alle prestazioni gratuite benefit, può passare all’estensione della copertura mediante la sezione “anagrafica”, seguendo le indicazioni. 
Il contributo annuo per l’assistenza sanitaria integrativa del nucleo familiare, sia per quel che concerne il rinnovo della copertura, sia per la nuova iscrizione, è pari a:
145,00 euro per coniuge/convivente “more uxorio”;
125,00 euro per ciascun figlio. 
Per i familiari dei dipendenti per i quali viene effettuata l’iscrizione potranno beneficiare delle prestazioni dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, a questa data la polizza risulta scaduta se non si procede al rinnovo per il 2026. 

MIMIT, schema di decreto interministeriale sull’obbligo assicurativo per le imprese

Il MIMIT informa che il 23 settembre 2024 si è svolto l’incontro tecnico con i rappresentanti delle associazioni rappresentative delle categorie produttive, durante il quale sono stati illustrati i contenuti dello schema di decreto interministeriale di prossima emanazione relativo all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali ministero delle (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 23 settembre 2024). 

L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 (articolo 1, commi 101 e ss. Legge 30 dicembre 2023, n. 213), entrerà in vigore il primo gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

 

Il decreto interministeriale implementerà quanto già previsto dal D.D.L. “Ricostruzione’, ora all’esame del Parlamento, che introduce l’obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali: una disposizione volta a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività.

 

Lo schema di decreto interministeriale, predisposto dal MEF d’intesa con il MMIMIT, definisce:

  • le imprese soggette all’obbligo assicurativo;

  • l’oggetto della copertura assicurativa;

  • le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

I premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese.

SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

Patente a crediti: pubblicato il regolamento di attuazione

Disciplinate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento dell’abilitazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (D.M. 18 settembre 2024, n. 132).

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132/2024 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 settembre scorso ed entrerà in vigore il 1° ottobre.

Le modalità di presentazione della domanda

La domanda per l’ottenimento della patente a crediti va presentata dal legale rappresentante dell’azienda o dal lavoratore autonomo anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Il portale dell’INL rende disponibili per ogni patente le seguenti informazioni:

– dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; 
– dati anagrafici del soggetto richiedente la patente; 
– data di rilascio e numero della patente; 
– punteggio attribuito al momento del rilascio; 
– punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; 
– esiti  di  eventuali  provvedimenti  di  sospensione (articolo 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008); 
 – esiti  di  eventuali  provvedimenti  definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue  la  decurtazione dei  crediti  (articolo  27,  comma  6,  D.Lgs. n. 81/2008). 

Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 crediti. Il punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti complessivi.

Sospensione della patente e attribuzione di ulteriori crediti

Il D.M. n. 132/2024 regolamenta anche i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente nei casi in cui nei cantieri in questione:

– se si  verificano  infortuni  da  cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo  delegato (articolo  16  del D.Lgs. n.  81/2008) ovvero al dirigente (articolo 2, comma 1, lett. d),  del medesimo  decreto),  almeno  a  titolo  di  colpa  grave,  l’adozione della sospensione è  obbligatoria, fatta salva  la diversa valutazione dell’INL  adeguatamente motivata;
– nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità  permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti  sopra citati almeno a titolo di colpa grave, la  sospensione può essere  adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante  il  provvedimento  di  cui  all’articolo  14  del D.Lgs. n. 81/2008 o all’articolo 321 del codice di procedura penale. 

La durata della sospensione comunque non può essere superiore ai 12 mesi.

Infine, l’attribuzione di ulteriori crediti dipende, tra gli altri fattori, dall’anzianità di iscrizione alla camera di commercio e dagli investimenti nella formazione e nella sicurezza dei lavoratori.

Nuova Sabatini Capitalizzazione: presentazione delle domande per i contributi alle PMI

Il MIMIT ha comunicato che dal primo ottobre le imprese che investono in beni strumentali potranno presentare le domande per i contributi messi a disposizione dalla Nuova Sabatini Capitalizzazione (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 18 settembre 2024).

L’articolo 21 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ha previsto il riconoscimento di un contributo in favore delle PMI, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.
Per tali operazioni l’agevolazione è concessa, nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo del:

  • 5 % per le micro e piccole imprese;

  • 3,575 %, per le medie imprese.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con la circolare del 22 luglio 2024, n. 1115, ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso e l’erogazione dei contributi riguardanti la “Nuova Sabatini Capitalizzazione“. Tale provvedimento fa seguito all’entrata in vigore, lo scorso 20 aprile, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43, recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

 

Il provvedimento ha una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro.

 

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate da parte delle PMI a partire dal 1° ottobre 2024.

CIRL Agricoltura Operai FVG: le OO.SS. annunciano il rinnovo del contratto

Dal punto di vista economico è previsto un aumento salariale del 6,4% 

La scorsa settimana Fai-Cisl, Uila-Uil, Confagricoltura, Coldiretti e Cia del Friuli Venezia Giulia hanno siglato il rinnovo del contratto regionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, scaduto il 31 dicembre scorso. Il contratto avrà validità per la parte normativa dal 2024 al 2027, mentre per la parte economica per il biennio 2024/2025.
Con il rinnovo in oggetto le Parti Sociali hanno stabilito, con decorrenza 1° settembre 2024, un aumento salariale pari al 6,4%, comportando un incremento medio mensile superiore ai 100,00 euro. Previsto anche l’incremento delle indennità di reperibilità e per il lavoro festivo o notturno del settore agrituristico.
Dal punto di vista normativo si segnala un miglioramento della regolamentazione degli appalti, con il coinvolgimento delle istituzioni per arginare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. Viene favorita la stabilità occupazionale, tramite convenzioni, da stipularsi presso gli Enti Bilaterali Territoriali. Al fine di contrastare e prevenire le molestie sessuali ed il mobbing sono state introdotte attività di promozione e sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, mentre in tema di sicurezza sul lavoro è stata istituita la giornata della sicurezza in agricoltura in cui saranno organizzati, momenti di informazione e confronto. 
Con il rinnovo, affermano le OO.SS., si afferma il valore della contrattazione regionale e delle relazioni sindacali per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, alla luce anche delle specificità settoriali a cui si applica il contratto. 

Ebinter Milano: contributo a sostegno della natalità

Erogati 200,00 euro per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi

Ebinter Milano ha previsto l’erogazione di un contributo, riconosciuto ad un solo genitore per i figli nati, adottati e/o in affido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, dal valore di 200,00 euro a sostegno della natalità.
Potranno beneficiare del suddetto contributo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi i lavoratori a tempo determinato e gli apprendisti, che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a Ebiter Milano da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.
La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo online, dovrà essere trasmessa entro il 15 novembre 2024 con raccomandata A7R o attraverso la procedura web.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’esito dell’istanza sarà comunicato entro il 24 gennaio 2025 e le erogazioni avverranno fino al raggiungimento della cifra massima deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contratti a termine: le modifiche alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo

Le novità normative costituiscono una parte delle disposizioni per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’UE (D.L. 16 settembre 2024, n. 131).

Tra gli interventi sul versante del lavoro (articoli da 9 a 12) contenuti nel D.L. n. 131/2024 approvato nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 4 settembre vi sono le modifiche apportate alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo dei contratti a tempo determinato.

In particolare, il decreto in commento interviene sulla norma a seguito della procedura d’infrazione n. 2014/4231, con la quale l’Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.

Per quel che riguarda il settore privato, prima dell’intervento, l’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.

L’articolo 11 del D.L. n. 131/2024 ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. Inoltre è stato abrogato il terzo comma dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.