Concessione di finanziamenti a pensionati INPS

L’Inps, con messaggio 1 dicembre 2022, n. 4357, comunica l’adozione del nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”.

 

La novità di particolare rilievo è rappresentata dall’introduzione all’articolo 2, rubricato “oggetto della convenzione”, del comma 2 che prevede: “La disciplina della presente convenzione è applicabile, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all’integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure. L’operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione al soggetto convenzionato, da parte dell’Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure”.
Il testo del Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” è stato oggetto di analogo aggiornamento e, pertanto, sono stati aggiornati oltre all’articolo 1, avente a oggetto l’ambito di applicazione, anche gli articoli finalizzati a disciplinare i “Rinnovi di contratto” (art. 10), la “Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche” (art. 12), il “Rimborso oneri” (art. 15) e le “Disposizioni in materia di protezione dei dati personali” (art. 16).
Nell’ambito del nuovo schema convenzionale, l’Istituto, alla luce delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo per l’anno 2021, ha aggiornato l’onere sostenuto per il servizio prestato in favore dei soggetti convenzionati nella misura di € 2,04 (due/04), IVA esente, per estrazione del rateo pensionistico dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Le Banche e gli Intermediari finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento dovranno corrispondere all’INPS un onere pari a € 106,08 (centosei/08), IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di € 8,84 (otto/84) per estrazione del rateo pensionistico dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L’Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2024 e 2025.

Firmato l’accordo di rinnovo del CCNL Assicurazioni Ania

Firmata con riserva il 16/11/2022, tra ANIA e FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, l’Ipotesi di Intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, scaduto il 31 dicembre 2019

La presente intesa, salvo decorrenze e scadenze indicate specificamente, decorre dal 16 novembre 2022 e si applica al personale in effettivo servizio alla suddetta data, nonché a quello assunto successivamente. Esso scadrà il 31 dicembre 2024 e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 anni, qualora non venga disdettato per iscritto da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
Le Parti si impegnano a redigere, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il testo coordinato del CCNL.
In tale sede si provvederà anche a una armonizzazione del contratto collettivo, nonché a correggere eventuali errori materiali.
La sua efficacia è condizionata all’approvazione degli Organi consiliari dell’ANIA nonché delle Assemblee del lavoratori delle imprese assicuratrici.

PARTE ECONOMICA

Al personale disciplinato dal presente CCNL si applicherà il seguente trattamento economico:

un aumento retributivo a regime, pari a 205 euro lordi per la figura media del settore e da riparametrare per le altre, da corrispondere nel seguente modo:

– la prima tranche pari al 50% da erogare a gennaio 2023

– la seconda tranche pari 25% da erogare a gennaio 2024

– la terza tranche pari al 25% da erogare a dicembre 2024

Al personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza del CCNL di settore, in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula della presente intesa verrà corrisposto – entro il 31 dicembre 2022 – un importo, a titolo di una tantum, che le Parti intendono correlato al periodo di vacanza contrattuale, pari a euro 1.000, per un dipendente di 4° livello, 7.a classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità.

Al medesimo personale di cui al sopra, sarà altresì corrisposto – entro il 31 marzo 2023 – un importo, a titolo di una tantum, pari a euro 400 per un dipendente di 4° livello, 7.a classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità.

In via del tutto eccezionale, le Parti concordano che qualora gli andamenti dei prezzi dovessero essere caratterizzati da straordinari aumenti dell’inflazione, misurata con l’indice “IPCA al netto degli energetici importati” e il mercato del lavoro dovesse registrare pesanti contraccolpi negativi legati alla crisi economica derivante dal complesso quadro politico internazionale, le Parti potranno attivarsi per verificare la coerenza tra l’inflazione prevista per definire gli aumenti contrattuali riconosciuti in sede di rinnovo e l’inflazione effettivamente osservata. Qualora si riscontrassero significativi scostamenti, le Parti medesime si incontreranno entro il 31 dicembre 2023 per una valutazione complessiva delle eventuali criticità.

Avviato l’iter di approvazione del Ddl bilancio 2023

Con la trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio 2023, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 novembre, viene avviato alla Camera dei deputati l’iter per l’approvazione del provvedimento.

Nel testo della manovra, che ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, è confermato l’approccio prudente e realista ma allo stesso tempo coraggioso che sta alla base delle scelte di politica economica del Governo, nelle quali si tiene conto della situazione economica, anche internazionale, e della necessità di garantire interventi sostenibili per la finanza pubblica, a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e l’aumento dell’inflazione, nonché di prospettiva per la crescita e la competitività economica del Paese (MEF – comunicato 01 dicembre 2022)

Adempimenti e versamenti contributivi sospesi per il settore sportivo: proroga termine di ripresa

Prorogato al 22 dicembre 2022 il termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche (INPS – Messaggio 01 dicembre 2022, n. 4358)

Per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 è stata prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dal 1 gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Il termine per la ripresa dei predetti adempimenti e versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, in applicazione delle previsioni di cui al richiamato comma 1-bis dell’articolo 39 del D.L. n. 50/2022, alla data del 16 dicembre 2022, in unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il DL Aiuti-quater ha prorogato il suddetto termine di ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi.
L’Inps ha precisato, in particolare, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi, precedentemente fissata al 16 dicembre 2022, è stata prorogata alla data del 22 dicembre 2022.
Entro la medesima data del 22 dicembre 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1 gennaio 2022 al 30 novembre 2022).

CCNL Lapidei Industria: da approvare il rinnovo

Firmata, con riserva, l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Lapidei Industria, con validità dal 1 Aprile 2022 al 31 Marzo 2025.

Con il rinnovo firmato lo scorso 24/11/2022 del CCNL Lapidei Industria, i lavoratori dovranno approvare quanto segue:
– Minimi tabellari: aumento di euro 123,00 lordi a regime a categoria C, in tre franche dei seguenti importi euro 40,00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2023, euro 39,00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 44, 00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2025; l’individuazione delle tranche è stata fatta tenuto conto del particolare periodo storico caratterizzato da un alto tasso inflazionistico;
– Fondo Arco: aumento dello 0,40% in due tranche di pari importo da corrispondere a partire dal 1° luglio 2023 e dal 1° luglio 2024;
– EGR: a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’importo dell’EGR sarà di euro 210,00 lordi annui;
– Bonus: considerato il periodo storico caratterizzato dall’aumento dei prezzi dell’energia, le Parti concordano di riconoscere nel corso del mese di dicembre 2022 un importo pari ad euro 100,00 da erogarsi tramite fringe benefits (buoni spesa/buoni carburante) di cui al DL 18 novembre 2022, n. 176, cd. Aiuti quater

Bonus cultura: regolamento sulla Carta elettronica

Pubblicato nella G.U. 01 dicembre 2022, n. 281 il regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica (MINISTERO DELLA CULTURA – Decreto 26 settembre 2022, n. 184).

Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all’importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE.
La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.
L’applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta.
L’applicazione prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all’acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
La Carta è riconosciuta ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, nell’anno del compimento di diciotto anni di età ed è utilizzabile nell’anno successivo.
I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identità elettronica, di seguito «CIE». In fase di registrazione, è acquisito l’indirizzo e-mail dei beneficiari che l’Amministrazione responsabile tratta secondo quanto previsto dall’articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione e all’utilizzo della Carta.
I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all’indirizzo https://www.18app.italia.it/, oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che mantiene la titolarità del trattamento dei dati personali. La registrazione è consentita dal 31 gennaio al 31 ottobre dell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.
A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, di importo pari a 500 euro, per l’acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
d) musica registrata;
e) prodotti dell’editoria audiovisiva;
f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
g) corsi di musica;
h) corsi di teatro;
i) corsi di lingua straniera.
La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i beneficiari si sono registrati, per acquisti presso le strutture e gli esercizi.
La Carta è usata attraverso buoni di spesa. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell’identità da parte dell’esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione.
I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.
L’accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati determina la riduzione, pari all’importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.

CCNL Agenzie di viaggio Fievet: ultima tranche di una tantum

Spetta, con la retribuzione del mese di novembre, l’ultima tranche di una tantum per i dipendenti del CCNL  Imprese di Viaggi e Turismo – Confcommercio, Fievet

Lo scorso marzo è stato siglato l’accordo che posticipa le tranche di una tantum previste per il mese di aprile e giugno 2022 del CCNL Imprese di Viaggi e Turismo vista situazione di crisi in cui si è trovato l’intero settore del turismo e delle agenzie di viaggi.

Nello specifico, le Parti hanno convenuto di posticipare, per i lavoratori in forza alla data del 31 ottobre 2022, la II e la III tranche di una tantum, rispettivamente da aprile 2022 ad ottobre 2022 e da giugno 2022 a novembre 2022, fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia.

Per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro la data del 31 ottobre 2022, il riconoscimento della II e la III tranche di una tantum avverrà con la liquidazione delle competenze finali.

Pertanto, con la busta paga del mese di novembre, verrà erogata la seguente ultima tranche spettante.

Livelli

Una tantum Novembre 2022

A 128,25
B 118,50
1 111,00
2 101,25
3 95,25
4 90,00
5 84,75
6S 81,00
6 80,25
7 75,00

Pagamento accisa su alcuni prodotti per immissioni in consumo dal 1° al 15 dicembre 2022

Fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2022 (MEF – decreto 28 novembre 2022)

In considerazione dell’approssimarsi delle scadenze di pagamento dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) e con riferimento alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2022, si comunica che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione il decreto che fissa al 19 dicembre 2022 il termine per i pagamenti eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti ed al 27 dicembre 2022 il termine per i pagamenti eseguiti direttamente presso la tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato, nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA.

 

Procedura di ricostituzione indennità di frequenza per invalidità civile sospese

Con il Messaggio 30 novembre 2022, n. 4315, l’Inps ha attivato il processo automatizzato per il ricalcolo delle indennità per l’invalidità civile di frequenza scolastica sospese nel periodo estivo.

Fino ad oggi, per il ricalcolo delle indennità di frequenza sospese nel periodo estivo, erano necessari una serie di adempimenti a carico del cittadino e l’intervento dell’operatore della Struttura territoriale INPS competente per la verifica della documentazione prodotta e il ricalcolo della prestazione, con la conseguente estensione delle tempistiche per la chiusura dell’istruttoria.
Il nuovo processo automatizzato prevede l’accentramento del procedimento amministrativo, senza intervento alcuno da parte del cittadino che viene sgravato dall’onere di attestare la frequenza scolastica attraverso la presentazione della domanda di ricostituzione della pensione e senza interventi da parte delle Strutture territoriali.

La procedura di ricalcolo automatizzato delle indennità di frequenza è attivato per l’anno scolastico 2021/2022 ed è articolato nelle seguenti fasi:
1. estrazione dei dati relativi ai minori titolari di indennità di frequenza sospesa;
2. acquisizione d’ufficio delle informazioni relative alla frequenza scolastica attraverso colloquio informatico con il Ministero dell’Istruzione e del merito;
3. ricalcolo della prestazione;
4. notifica dell’avvenuto ricalcolo della prestazione.
Inoltre, ai fini del riconoscimento della prestazione, il sistema esegue centralmente i seguenti controlli automatici volti ad accertare che il titolare della prestazione:
– non sia deceduto;
– sia frequentante;
– non sia titolare di un’altra prestazione di invalidità civile;
– abbia un tutore o rappresentante legale;
– sia residente in Italia.

Nuovo modello di avviso di intimazione

Approvato il nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439455)

L’espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data della predetta notifica.
La notifica del suddetto avviso va effettuata anche nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento e degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle entrate.
L’avviso di intimazione può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri dell’atto innanzi all’autorità giurisdizionale competente per l’atto indicato nell’avviso e di cui si intima l’adempimento.
La legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo, tra l’altro, la nuova denominazione delle commissioni tributarie con effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.
In particolare gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.
Con il provvedimento in oggetto si procede pertanto a sostituire il riferimento alle Commissioni tributarie contenuto nel modello di avviso di intimazione con l’attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria nonché ad adeguare il logo dell’agente della riscossione.