Plastic tax e sugar tax: postecipato il termine di decorrenza

La Legge di bilancio 2023 fa slittare in avanti i termini di decorrenza dell’efficacia delle imposte sul consumo di manufatti in plastica e di bevande analcoliche edulcorate (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 64).

La Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) nonchè l’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (cosiddette plastic tax e sugar tax).

 

In particolare, la plastic tax riguarda i manufatti in plastica che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

 

Viene riconosciuto un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI, nella misura del 10% delle spese da esse sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

 

La sugar tax è stata invece istituita dall’articolo 1, commi 661-676 della citata Legge di bilancio 2020, nella forma di un’imposta che colpisce il consumo di bevande analcoliche dolcificate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

 

Per entrambe le misure, il termine di decorrenza dell’efficacia era stato inizialmente fissato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione dei rispettivi provvedimenti attuativi e poi più volte modificato, arrivando, da ultimo, ad essere indicato nella data del 1° gennaio 2023.

 

La Legge di bilancio 2023 impatta sulle imposte di cui sopra differendone nuovamente il termine di decorrenza dell’efficacia che, infatti, viene postecipato al 1° gennaio 2024

CCNL Trasporto a fune: sottoscritto verbale integrativo

Anef e Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Savt, hanno corretto il refuso presente nell’art. 48 “Welfare integrativo” del CCNL 

In data 22 dicembre 2022 Anef e Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Savt, hanno sottoscritto un verbale integrativo per gli addetti degli impianti di trasporto a fune, dopo aver preso atto di un refuso nel testo del CCNL 15 settembre 2022, all’art. 48 “Welfare Integrativo”, concordando quanto segue: 
“- All’art. 48 – Welfare Integrativo – viene confermato il contenuto della lettera c Misure di Welfare a supporto dei lavoratori e delle loro famiglie, come formulato in occasione del precedente rinnovo di giugno 2019.
– All’art. 48 – Welfare Integrativo – lettera c, viene aggiunto un secondo comma inerente alle ulteriori previsioni concordate nel corso della trattativa per il rinnovo 2022 e contenute nell’Appendice – Ipotesi di accordo nazionale di rinnovo, sottoscritta a Milano il 19 luglio 2022. 
Alla luce di quanto sopra, il secondo comma della lettera C dell’art. 48 testualmente recita: 

2. Con il rinnovo 2022 del CCNL viene introdotto un aumento pari a 100,00 euro annui del valore degli strumenti di welfare erogati a favore di ogni lavoratore, secondo le decorrenze specificate nell’Appendice al presente CCNL. Tale aumento andrà ad aggiungersi ai valori già previsti al comma precedente. Le erogazioni dovranno essere riproporzionate per i lavoratori stagionali o a tempo determinato in base ai mesi di effettiva durata del contratto di lavoro degli stessi in ogni anno solare di riferimento. Le modalità di erogazione delle prestazioni di welfare saranno definite a livello aziendale in base a quanto previsto al comma 1’.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti stabiliscono l’immediata integrazione del testo unico del CCNL diffuso dopo la sottoscrizione del 15 settembre 2022 e si impegnano a dare immediata informazione ai rispettivi iscritti e ad eventuali parti terze interessate”.

Detassazione mance nei settori della ristorazione e delle attività ricettive: imposta sostitutiva al 5%

La Legge di bilancio 2023 prevede dal 1° gennaio 2023 una detassazione delle mance con l’applicazione di un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali del 5% (art. 1, co. 58-62, L. 197/2022).

Il co. 58 della disposizione in oggetto qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme dei clienti a favore dei lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, a titolo di liberalità, le cosiddette mance (art. 5, L. n. 287/1991), pagate anche con mezzi di pagamento elettronici (co. 62, L. 197/2022).  

 

Al riguardo, si precisa che il regime di tassazione sostitutiva si applica nei seguenti casi: entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro; ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro (co.62); salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.  

Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra elencate, salvo che il lavoratore non voglia optare per il regime di tassazione ordinario, rinunciando per iscritto al regime di tassazione separata.

 

Sul caso, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, si era espressa la Corte di Cassazione (sentenza n. 26512/2021), che aveva classificato come reddito da lavoro dipendente le somme percepite dal dipendente a titolo di liberalità, in quanto ritenuto nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito (art. 51, co. 1 del TUIR), assoggettandolo conseguentemente a tassazione secondo le ordinarie aliquote IRPEF.  

 

E’ bene precisare che tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

I redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti sono computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per calcolarne le deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria (co. 59).

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta (co. 60).

Per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette (co. 61).

CCNL Federcasa: previsti gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo

Previsto 1/3 degli arretrati con lo stipendio del mese di gennaio 2023

Il verbale di accordo del 4 ottobre 2022 sottoscritto da Federcasa, Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl e Fesica Confsal ed applicabile ai dipendenti delle aziende, società e enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA ha previsto con decorrenza dalla data del 1° dicembre 2021, anche a integrale copertura del periodo trascorso a titolo di carenza contrattuale 2019-2021, in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021,l’incremento della retribuzione tabellare, a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende, come da tabella allegata.

Livello Importo
Q1 3.240,37
Q2 2.792,39
AS 2.580,20
A1 2.365,54
A2 2.193,81
A3 2.017,79
BS 1.994,30
B1 1.938,97
B2 1.841,08
B3 1.743,73
C1 1.702,28
C2 1.639,53
C3 1.587,79
DS 1.580,83
D1 1.489,91
D2 1.440,03

Le parti hanno convenuto che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo saranno erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023.
Gli importi saranno indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021” e produrranno effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021, saranno corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro part-time o full time effettivamente svolto.

Legge di bilancio 2023: al via il “buono portuale”

La manovra finanziaria ha inserito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 dicembre 2022).

Sul versante delle politiche per il lavoro incluse nella Legge di bilancio 2023, va segnalata anche l’istituzione del Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (articolo1, commi 471 e 472, Legge 29 dicembre 2022, n. 197). Il nuovo Fondo è destinato alla concessione, per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato “buono portuale“, pari all’80% della spesa sostenuta, per le imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato inter alia ad incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione.

In particolare, il contributo in questione avrà lo scopo di agevolare:

– il conseguimento ovvero il rinnovo della  patente  e delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero  movimentazione  di persone e di merci all’interno delle  aree  portuali,  da  parte  dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un « buono portuale  »  di importo massimo pari a 2.500 euro per  una  sola  volta  per  ciascun dipendente;

– sviluppare  modelli  di  organizzazione  e  di  gestione  con il riconoscimento di un “buono portuale” di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;

– incentivare  azioni   di   riqualificazione   del   personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e  al  mantenimento  dei  livelli  occupazionali  rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a  tal  fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari  a  50.000 euro per ciascuna impresa. 

Una  quota  delle risorse del Fondo, pari a 500.000 euro per l’anno 2023, è destinata alla  progettazione  e  alla  realizzazione  della piattaforma informatica per l’erogazione  del  beneficio in questione.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, saranno stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio e della sua erogazione. 

 

CCNL Alimentari – Cooperative: con il nuovo anno previste modifiche migliorative

 Prevista l’indennità per mancata contrattazione di secondo livello e nuovi minimi retributivi

In base all’accordo siglato il 2/12/2020 tra Agci – Agrital, Confcooperative Fedagripesca, Legacoop – Agroalimentare e Fai – Cisl, Flai – Cgil, Uila – Uil, di seguito le novità a partire dal 1°gennaio 2023 per i dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari.

Indennità per mancata contrattazione di secondo livello

Le aziende che non hanno in essere una contrattazione relativa al premio per obiettivi erogano a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello, a favore dei lavoratori dipendenti gli importi di seguito riportati per 12 mensilità e senza alcuna incidenza sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, dovendo intendersi in senso omnicomprensivo ed esclusi dal computo del TFR.

Livello Parametro  Importo
1S 230 50,37
1 200 43,80
2 165 36,14
3A 145 31,76
3 130 28,47
4 120 26,28
5 110 24,09
6 100 21,90

Minimi Retributivi

Livello Minimo
1A 2.477,05
1 2.153,93
2 1.777,03
3A 1.561,62
3 1.400,10
4 1.292,37
5 1.184,70
6 1.077,00

 

CCNL Carta – Industria: le novità previste a gennaio 2023

Istituito il contributo ENIPG, corrisposto l’Elemento di Modernizzazione Contrattuale, aumento del contributo a carico del datore di lavoro per il Fondo Byblos e nuovi minimi retributivi

In base all’accordo siglato il 28 luglio 2021 tra l’Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Pasta per Carta, l’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, il sindacato Lavoratori Comunicazione, la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, la Unione Italiana Lavoratori Comunicazione, la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, la Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione, il Sindacato Nazionale Ugl Carta e Stampa di seguito tutte le novità, a decorrere dal 1°gennaio 2023,  per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone.

Contributo ENIPG
Istituito un contributo di assistenza contrattuale da versare all’ Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (E.N.I.P.G.).

Per il pagamento della quota:
– le aziende fino ai 15 dipendenti versano una quota nella misura dello 0,05% della retribuzione annua lorda per l’anno 2023;
– le aziende sopra i 15 dipendenti versano lo 0,10% della retribuzione annua lorda.
A tale esborso, non sono tenute le aziende cartarie e del converting del tissue. Il requisito dimensionale viene calcolato al 31 dicembre 2022, avendo riguardo al numero di operai, impiegati e quadri nonché, computando proporzionalmente i lavoratori part time. Il medesimo, richiesto e riscosso dall’E.N.I.P.G. Nazionale o da un ente previdenziale/assicurativo, viene così ripartito: il 70% ai Comitati provinciali o interprovinciali o regionali, ed il 30% all’E.N.I.P.G. stesso.

Elemento di Modernizzazione Contrattuale

Livello Incremento
A 8,31
B1 7,37
B2 Super 7,14
B2 6,82
C1 Super 6,31
C1 6,00
C2 5,45
C3 5,06
D1 4,75
D2 4,35

Fondo nazionale di previdenza complementare
 In favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Byblos, è riconosciuto un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro pari allo 0,3% della normale retribuzione annua.
Minimi retributivi

Livello Minimo
Quadro 2.626,38
A Super 2.618,04
A 2.304,24
B1 2.099,58
B2 Super 2.047,88
B2 1.981,31
C1 Super 1.869,63
C1 1.803,11
C2 1.684,30
C3 1.599,76
D1 1.532,07
D2 1.447,17
E 1.353,99

 

Il Garante della privacy vieta la rilevazione delle impronte digitali senza specifici requisiti

L’Autorità ha sanzionato una società sportiva per aver introdotto un sistema di rilevazione delle impronte digitali (Nota n. 498 del 22 dicembre 2022).

Il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo con adeguate garanzie e se necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa. Partendo da questo il principio, il Garante privacy ha sanzionato per 20.000 euro una società sportiva che aveva introdotto un sistema di rilevazione delle impronte digitali per accertare, con un sistema più snello e veloce, gli orari di entrata e di uscita dei dipendenti presso i club che gestiva.

In questo caso, la segnalazione al Garante era pervenuta da un’organizzazione sindacale, che lamentava l’introduzione del sistema biometrico da parte della società, nonostante la richiesta del sindacato di adottare mezzi di rilevazione meno invasivi. L’istruttoria e gli accertamenti ispettivi condotti dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza hanno fatto emergere infatti che la società aveva effettuato, per quasi quattro anni, la rilevazione delle impronte digitali per accertare la presenza dei 132 dipendenti, senza un’adeguata base normativa, e con informazioni ai lavoratori del tutto carenti sulle caratteristiche dei trattamenti biometrici.

Con tale sistema, la società in questione, violando i principi di minimizzazione e proporzionalità, aveva trattato una tipologia di dati protetta con particolari garanzie dal Regolamento europeo, per scopi di ordinaria gestione (consentire la rilevazione delle presenze con maggiore velocità e snellezza). 

Per i motivi esposti, a fronte delle numerose violazioni della normativa posta a tutela dei dati personali dei lavoratori, il Garante ha sanzionato la società sportiva. Nel definire l’ammontare dell’importo, ha tenuto conto della natura, della gravità e della durata degli illeciti, che si sono protratti fino alla data di sostituzione del sistema di rilevazione delle impronte digitali con uno non biometrico.

Impianti di interesse strategico nazionale: misure sull’amministrazione straordinaria e penali

Pubblicato in G.U. del 5 gennaio 2023 il decreto legge contenente misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale finalizzate a salvaguardare determinati contesti industriali che, a causa tra l’altro del caro-energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità (D.L. n. 2/2023).

Il decreto in oggetto, al Capo I, reca disposizioni relative al settore siderurgico. In particolare, l’articolo 2 disciplina l’amministrazione straordinaria delle società partecipate, concepita come strumento rapido per intervenire laddove la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse ritenersi non adeguata.

 

Pertanto, per le società partecipate dallo Stato non quotate in borsa, l’ammissione immediata all’amministrazione straordinaria può avvenire su istanza del socio pubblico detentore di una minoranza qualificata di quote azionarie, qualora gli amministratori siano rimasti inerti a fronte della ricorrenza dei presupposti per accedere alla procedura.

 

I compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi sono parametrati ai risultati da essi conseguiti nell’amministrazione e la corresponsione degli acconti sui compensi è subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità avendo riguardo, ad esempio, all’adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali (articolo 3). Viene anche fissato un limite complessivo per il compenso degli amministratori giudiziali che non può eccedere complessivamente i 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale (articolo 4).

 

Il decreto contiene poi disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, per bilanciare ragionevolmente l’interesse all’approvvigionamento di beni e servizi essenziali per il sistema economico nazionale e la tutela della coesione sociale, con speciale riferimento al diritto al lavoro e alla tutela dell’occupazione, e l’interesse alla tutela, in particolare, del diritto alla salute e alla salubrità ambientale.

 

Le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il giudice, in questo caso, in luogo dell’applicazione della sanzione interdittiva, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente tramite un commissario.

 

Il giudice deve di regola consentire l’utilizzo dei beni sequestrati, dettando le prescrizioni necessarie al fine di garantire un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente. 

 

Infine, l’articolo 7 sancisce la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell’attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

 

 

CCNL Turismo (Anpit-Cisal): aumentano gli importi del welfare contrattuale

Dal 2023 il datore di lavoro erogherà i nuovi importi di welfare contrattuale a tutti i lavoratori che avranno superato il patto di prova all’atto dell’accredito 

Anpit, Aiav, Aifes, Cidec, Confimprenditori, Unica, e Cisal Terziario, Confedir, con il CCNL siglato il 24 maggio 2022 hanno stabilito i nuovi importi di welfare contrattuale che il datore di lavoro erogherà al lavoratore entro il 31 dicembre. 

Livello Dal 2023
Dirigente 720,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 60,00 euro)
Quadro (ex Quadro), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) 480,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 40,00 euro)
B1, B2, C1, C2 e D1 e D2

Operatori di Vendita

240,00/anno (in quote mensili maturate di  20,00 euro)

Tale welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o con utilizzo delle apposite piattaforme. In generale è prevista l’erogazione annuale del welfare contrattuale, fermo restando che, in caso di cessazione del lavoratore, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni è considerata mese intero. Gli importi di welfare contrattuale devono considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivi del Premio di Risultato, e sono in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti in Azienda. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore secondo i criteri di Allineamento.
Gli importi di welfare contrattuale spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato sottoscritto, ossia: 
– tempo indeterminato o determinato;
– a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali;
– lavoratori apprendisti;
– lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”.
Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
I valori di welfare contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo Livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. Possono essere destinati al lavoratore e ai suoi familiari nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 
In generale i valori di Welfare Contrattuale non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di destinazione alla Previdenza Complementare da parte del lavoratore.