CIPL Edilizia – L’Aquila: rinnovato l’integrativo provinciale

Potenziamento della formazione, indennità varie, EVR, Banca ferie e smart working tra le tematiche principali dell’intesa

Ance L’Aquila e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno sottoscritto, in data 14 febbraio 2023, il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e sarà valido per 36 mesi. 
Sul piano economico è stata definita l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) al 5%, quale premio variabile che tiene conto dell’andamento del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia dell’Aquila a livello aziendale.
Per l’indennità di alta montagna viene confermata l’aliquota del 2016 (0,10 euro per cantieri ubicati oltre i 1.100 metri s.l.m.), mentre per l’indennità trasporto casa- lavoro sono stati adeguati gli importi, dovuti all’inflazione e all’innalzamento del costo della vita. Gli operai percepiranno 3.00 euro/giorno e gli impiegati 53,00 euro/mese.
In relazione all’indennità di mensa per operai e impiegati, nel caso di organizzazione del servizio mensa o servizio esterno, l’impresa concorrerà fino al 70% di 11,00 euro/giorno (7,70 euro/pasto). In alternativa gli Operai percepiranno una indennità sostitutiva di 1,00 euro per ogni ora di lavoro ordinario prestato o buono pasto equivalente e per un massimo di 8 ore giornaliere. Per gli Impiegati è previsto l’adeguamento a 130,00 euro/mese.
Novità in merito all’indennità di reperibilità, con la previsione, qualora necessario, di turni di reperibilità retribuiti con 6,00 euro lordi dal lunedì al sabato, e 8,00 euro lordi per giornata festiva, oppure con 30,00 euro lordi per ogni settimana intera di reperibilità (da lunedì a domenica). 
Sul piano normativo viene potenziata la formazione per favorire lo sviluppo del nuovo Campus dell’Edilizia di San Vittorino, e suddivisa in 4 macro aree: Sicurezza sul lavoro, Professionalizzante, Innovativa e qualificante, Sociale. 
La fornitura di D.p.i e indumenti di lavoro viene prevista nei costi sostenuti dalle imprese (1,05%) ed ottimizzata la procedura per l’erogazione da parte delle imprese che potranno richiedere il contributo alle spese per l’acquisto dei d.p.i. alla Cassa Edile, previa esibizione delle spese sostenute.
Sul piano normativo, in materia di Banca ferie e permessi solidali viene prevista la possibilità di concessione solidale da parte di lavoratori attivi che dispongono di ferie e permessi da fruire, in favore di dipendenti dello stesso datore di lavoro, oggetti della cessione, per gravi motivi personali o familiari di primo grado che siano affetti da gravi patologie (L. n. 53/2000) o che necessitino di assistere, con costanza di cure, figli minori affetti da particolari condizioni di salute.
Per i portatori di handicap e lavoratori stranieri potranno essere previste condizioni di maggior favore per la tutela dei soggetti fragili, sempre previo accordo con l’azienda.
Al fine di incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro viene prevista la possibilità di richiedere lo smart working, a patto che vengano rispettate le previsioni normative nazionali in materia e di concerto con l’azienda. 

CCNL Calzature – Industria: E.G.R. a marzo

Con la retribuzione del mese di marzo previsti 300,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva 

L’Ipotesi di Accordo del 21 giugno 2021 sottoscritto tra l’Assocalzaturifici Italiani e la Femca – Cisl, la Filctem – Cgil, la Uiltec – Uil per i  dipendenti delle aziende industriali che producono calzature, delle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma e  delle fabbriche per la confezione di calzature che non rientrano nella sfera di applicazione di altri contratti collettivi,  ha previsto per i lavoratori di società prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva pari a 300,00 euro.
Tale cifra, prevista dal 2021, sarà uguale per tutti i lavoratori e omnicomprensiva di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il t.f.r. e verrà corrisposta interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2022.L’e.g.r. sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale, in base al minor orario contrattuale. L’erogazione avverrà con la retribuzione del mese di marzo. 
Le aziende in situazione di crisi rilevata nel 2022  e/o nel 2023, che hanno ricorso o ricorrano agli ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso alle procedure concorsuali potranno definire con RSU e/o OO.SS. di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione per l’anno di competenza.

Consolidato Nazionale: modalità e limiti di utilizzo di crediti trasferiti

Le società partecipanti al consolidato possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato (Agenzia delle Entrate, risposta a istanza di interpello 22 febbraio 2023, n. 220).

Con la risposta in commento l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti al quesito posto da una società che ha esercitato l’opzione per il regime del consolidato fiscale, relativamente alle modalità e limiti di utilizzo dei crediti trasferiti, secondo quanto disposto dall’art. 7, co. 1, lett. b), del D.M. 1° marzo 2018, il base al quale ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione, nel limite previsto dall’art. 34 della L. n. 388/2000, per l’importo non utilizzato.

 

In aggiunta, l’istante rappresenta che il credito IVA legittimamente ceduto nel 2020 resta nel 2021 ancora una volta inutilizzato, per questo motivo chiede se il predetto credito possa essere riportato a nuovo nella dichiarazione consolidata dell’esercizio 2021, pur se per tale annualità non sussiste alcun debito IRES.

 

Nel fornisce risposta, l’Amministrazione finanziaria, con riferimento al consolidato fiscale, sottolinea che gli articoli 117 e seguenti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) consentono di determinare in capo alla società o ente controllante un’unica base imponibile costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società partecipante. In particolare, l’articolo 121 prevede che ciascuna società partecipante al consolidato debba redigere e presentare, secondo le modalità e i termini previsti dal D.P.R. n. 322/1998, la propria dichiarazione dei redditi senza liquidare la relativa imposta, comunicando alla società o ente controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili (art. 17, D.L.gs. n. 241/1997), e gli acconti autonomamente versati (prima dell’accesso al consolidato). A seguire, l’art. 122 prevede che la società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo.

 

Ciò premesso, le società partecipanti al consolidato possono, dunque, trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite che, per effetto della Legge di bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato elevato a 2 milioni di euro. Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un’eccedenza a credito.

Con riferimento al caso specifico, non viene condivisa quindi la soluzione prospettata dall’istante, in quanto il credito IVA trasferito dalla consolidata relativo all’anno d’imposta 2020 poteva essere utilizzato esclusivamente per compensare il debito IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato (modello CNM) relativo all’anno d’imposta 2020, a titolo di saldo per il periodo d’imposta 2020 e di acconto per il periodo d’imposta 2021.

 

Pertanto, assumendo che il credito IVA sia stato maturato e rispetti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa applicabile, la consolidante avrebbe dovuto utilizzare in compensazione il credito IVA, trasferito dalla consolidata, per il pagamento del saldo IRES relativo al periodo d’imposta 2020 e per il pagamento del primo e/o secondo acconto IRES relativo al periodo d’imposta 2021. In questo modo, non sarebbe rimasto alcun credito residuo da utilizzare in periodi di imposta successivi. D’altronde, all’atto del trasferimento del credito IVA da parte della consolidata, l’importo dovuto dal consolidato a titolo di saldo 2020 e acconto 2021 era già noto, pertanto non è plausibile che residui alcun credito da utilizzare nei successivi periodi d’imposta.

Contribuzione volontaria 2023 per dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti alla Gestione separata

L’INPS si occupa dei contributi volontari relativi al 2023 di alcune categorie di soggetti, indicando, tra l’altro, le aliquote contributive alla luce della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo comunicata dall’ISTAT (INPS, circolare 20 febbraio 2023, n. 22).

Si tratta, in particolare, dei versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST), dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, dei versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti e degli iscritti alla Gestione separata.

 

La variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021 – dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022, è stata comunicata dall’ISTAT nella misura del +8,1%.

 

Riguardo ai lavoratori dipendenti non agricoli, sulla base della predetta variazione dell’indice ISTAT, per l’anno 2023: la retribuzione minima settimanale è pari a € 227,18; la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, è di € 52.190,00; il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a € 113.520,00.

 

Viene indicata l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, che è pari al 33% mentre, con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata l’aliquota del 27,87%.

 

Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%. Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari.

 

Nessuna variazione nemmeno per l’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.

 

Versano la stessa aliquota contributiva IVS vigente nell’assicurazione generale obbligatoria, pari al 33%, anche giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ovvero all’evidenza contabile separata dello stesso FPLD.

 

L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote: 24% e 24,48%, rispettivamente per artigiani e commercianti titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni; 23,25% e 23,73% per artigiani e commercianti collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

 

Per i versamenti volontari nella Gestione separata, infine, per la determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2023, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

 

Poiché nel 2023 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 17.504,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.376,04 su base annua e a € 364,67 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.776,32 su base annua e a € 481,36 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

 

Calcio femminile: obbligo di iscrizione al Fondo sportivi professionisti a decorrere dal 1° luglio

L’INPS illustra le disposizioni normative e amministrative in vigore, in seguito al passaggio al professionismo sportivo del calcio femminile di Serie A (INPS, circolare 20 febbraio 2023 n. 24).

Con l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile per la stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A, le società sportive che beneficiano dell’attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti contributivi in favore del Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP). In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2022 si applicano le disposizioni che disciplinano l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti, ai sensi della Legge n. 91/1981, per diverse figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile, come i direttori sportivi, i direttori tecnici, le atlete calciatrici, gli allenatori e i preparatori atletici.

Più nel dettaglio, l’Istituto ricorda che, con specifico riferimento alle calciatrici professioniste, si prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e si ammette quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti stabiliti tassativamente dalla norma (articolo 3, Legge n. 91/1981). Peraltro, l’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore.

La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile (ancorché si tratti di lavoro autonomo), è suddivisa con la medesima ripartizione operata presso l’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pari al 23,81% a carico del datore di lavoro/committente e al 9,19% a carico del lavoratore subordinato o autonomo.

La contribuzione (33%), per i lavoratori dello sport professionistico, è calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore. Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18 (secondo periodo), della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Per gli sportivi professionisti “vecchi iscritti” (aventi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312. 

È altresì dovuto il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all’importo stabilito annualmente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo. Si applica, inoltre, l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore di cui all’articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992.

La circolare in commento include, infine, le istruzioni operative per i datori di lavoro.

CCNL Assicurazioni-Personale amministrativo: corrisposte Indennità di carica ed Una Tantum-cash

Indennità di carica e Una Tantum – Cash in arrivo con il mese di marzo

L’Ipotesi di Accordo siglata il 16 novembre 2022 tra Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e con scadenza il 31 dicembre 2024, prevede all’Allegato 1, per il personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del presente CCNL, la corresponsione, entro il 31 marzo 2023, di un importo a titolo di Una Tantum-Cash pari ad euro 400,00, per un dipendente di 4° livello, 7a classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le tabelle di cui all’Allegato anzidetto. 

 

CLASSE LIV. 7 LIV. 6 LIV. 5 LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2 LIV. 1
Cl 1 1-2 457,68 386,68 362,36 341,88 313,36 286,28 271.52
Cl 2 3-4 472.24 398,24 372,76 351,16 322,04 293,48 278,48
Cl 3 5-6 486.76 409,76 383,20 360,44 330,72 300,68 285.40
Cl 4 7-8 501,28 421,32 393,60 369,76 339,36 307,88 292,32
Cl 5 9-10 515,84 432,88 404,04 379,04 348,04 315,12 299,24
Cl 6 11-12 530,36 444.40 414.44 388,36 356,72 322,32 306,16
Cl 7 13-14-15 546,60 458,80 427,32 400,00 367,24 330,92 313,16
Cl 8 16-17-18 562,80 473,16 440,16 411,68 377.80 339 56 320,16
Cl 9 19-20-21   487,52 453,00 423,32 388,32 348,16 327,12
Cl 10 22-23-24   501,88 465,84 434,96 398,84 356,80 334.12
Cl 11 25-26-27   516,24 478,68 446,64 409,40 365,40 341,08
Cl 12 28-29-30   530,60 491,52 458,28 419,92 374,04 348,08
Cl 13 oltre   544,96 504,36 469,96 430,44 382,64 355.08

Altresì, sempre nel mese di marzo 2023, viene erogata per il personale Funzionario del settore, un’Indennità economica, quale ex indennità di carica.
Indennità di carica dei funzionari – Una Tantum per indennità di carica

 

CLASSE   3° GRADO 2° GRADO 1° GRADO Funzionario Senior Funzionario Business Assegno ad personam per ex F2
Cl 1 1-2 106.40 78,36 48,28 106,40 48,28 30,08
Cl 2 3-4 117,80 89,36 58,68 117,80 58,68 30,68
Cl 3 5-6 129,20 100,32 69,08 129,20 69,08 31,24
Cl 4 7-8-9 140,60 111,32 79,44 140,60 79,44 31,88
Cl 5 10-11-12 152,00 122,28 89.84 152,00 89,84 32,44
Cl 6 Oltre 163,40 133,28 100,28 163,40 10028 33,00

 

CCNL Servizi Funerari – Imprese pubbliche: Una Tantum con la retribuzione di marzo

 A copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2023 viene corrisposto ai lavoratori un importo Una Tantum di 400,00 euro lordi  al Livello C1, da riparametrare per gli altri livelli

Con l’ipotesi di accordo siglata il 7 febbraio 2023 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, Utilitalia e Funzione Pubblica-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno riconosciuto ai soli lavoratori in forza alla data di stipula un importo forfettario Una Tantum, a copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2023.
L’importo, escluso dalla base di calcolo del TFR, è stato stabilito convenzionalmente dalle Parti in 400,00 euro lordi, riferiti al parametro medio del livello C1 (141,50), e sarà erogato contestualmente alla retribuzione del mese di marzo 2023.

Livello Una Tantum
QS € 692,16
Q € 618,54
A1 € 546,12
A2 € 496,48
B1 € 459,08
B2 € 429,54
C1 € 400,00
C2 € 378,66
C3 € 367,18
D1 € 355,70
D2 € 336,03
D3 € 282,69

Detta somma viene determinata in misura pari ad 1/14 (un quattordicesimo) per mese intero di servizio prestato da ciascun lavoratore nel periodo 1° gennaio 2022-28 febbraio 2023. Per mese intero si intende anche la frazione superiore a 15 giorni.
Sono equiparate a servizio prestato le sole assenze con diritto alla retribuzione almeno parziale a carico dell’azienda (es. malattia, infortunio, congedo per maternità, ecc.). In caso di retribuzione ridotta per lavoro part-time, la somma verrà corrisposta con la stessa percentuale di riduzione.
Ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2022, l’importo sarà corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione.

Enasarco e versamenti ante 1996: sufficienti per l’anzianità contributiva?

L’INPS affronta la questione relativa alla valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco), ai fini della determinazione del sistema pensionistico applicabile, retributivo o contributivo,  legato all’anzianità assicurativa (INPS, messaggio 20 febbraio 2023, n. 730).

Si ricorda che, a seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della Legge n. 335/1995, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Ciò è previsto in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici e, pertanto, anche ai fini del versamento della relativa contribuzione.

 

L’Istituto, già in precedenza (circolari nn. 42/2009 e 177/1996), ha chiarito che “la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo”, facendo dunque riferimento alle gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle Casse per i liberi professionisti.

 

Con particolare riferimento agli agenti e ai rappresentanti di commercio, la Legge n. 613/1966, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’INPS.

 

La Fondazione Enasarco, pertanto, a seguito della trasformazione in ente di diritto privato, continua a provvedere ai trattamenti previdenziali integrativi per gli agenti e i rappresentanti di commercio che vi sono obbligatoriamente iscritti ai fini pensionistici integrativi.

 

Conseguentemente, la natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco – che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione – fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.

 

Nel messaggio in oggetto, dunque, l’INPS precisa che, ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della citata legge, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all’entrata in vigore della Legge n. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.

 

Solamente nel caso in cui sussistano periodi contributivi antecedenti all’entrata in vigore della Legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all’Enasarco, gli stessi potrebbero concorrere per la determinazione dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale in argomento.

CCNL Giornalisti Radiotelevisivi Locali: nuovi minimi

Previsti aumenti retributivi da marzo 

Con il CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022 tra Aeranti – Corallo e la Federazione Nazionale Stampa Italiana sono previsti nuovi aumenti retributivi a partire da marzo 2023 per i dipendenti di imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.
Di seguito gli importi.

Livello Minimo
Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 2.065,55
    Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.635,13
 Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.470,58

Atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali esenti da bollo per la Società di Mutuo Soccorso

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad una Società di Mutuo Soccorso, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in merito all’esenzione dall’imposta di bollo sugli atti relativi al procedimento arbitrale (Agenzie delle Entrate, risposta a istanza di interpello 21 febbraio 2023, n. 219).

Con particolare riferimento ai procedimenti arbitrali, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 20 della tariffa allegata al D.P.R.  n. 642/1972, che prevede, per gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali, il pagamento dell’imposta di bollo, nella misura di euro 16.00 per ogni foglio. Poiché l’imposta di bollo su tali atti e provvedimenti è dovuta fin dall’origine, l’obbligazione tributaria deve essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.

 

Con riferimento al caso rappresentato, ricorda, invece, che l’art. 82, co. 5 del Codice del terzo settore prevede per “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato”, relativi o richiesti dagli Enti del terzo settore, l’esenzione dall’imposta di bollo.

L’ampiezza della formulazione utilizzata dal legislatore porta a ritenere corretto ricomprendere nel regime di esenzione anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo. In linea con quanto ipotizzato dall’istante, l’Agenzia ritiene infatti che il legislatore con tale esenzione ha manifestato la volontà di agevolare il più possibile gli enti del Terzo settore per il ruolo che svolgono, tanto che l’unico limite posto dalla norma per la fruizione del beneficio fiscale è l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore. 

In conclusione, l’Agenzia ritiene che la società di mutuo soccorso istante possa fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo.