Trasporto su strada e distacco dei conducenti: obblighi e sanzioni

Entra in vigore oggi il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, con l’introduzione di nuovi obblighi e sanzioni (D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27). 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2023, con vigenza al 21 marzo 2023, il D.Lgs. n. 27/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

 

Ambito di applicazione

 

Il decreto in commento interviene apportando modifiche al D.Lgs. n. 136/2016, concernente il distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, aggiungendo, innanzitutto, il Capo III bis contenente disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada.

 

Le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e il conducente distaccato. Le disposizioni si applicano anche alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese terzo, per quanto compatibili.

 

Viene precisato che il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri, anche laddove costituiscano il tragitto finale o iniziale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE. 

 

Obblighi amministrativi

 

L’articolo 12 sexies introdotto dal decreto in commento stabilisce precisi obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente.

 

In particolare, il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi, ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco, al più tardi all’inizio del distacco, attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.

 

La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

 

a) l’identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;

b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;

c) l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;

d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge a esso applicabile;

e) la data di inizio e di fine del distacco;

f) il numero di targa dei veicoli a motore;

g) l’indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.

 

Il trasportatore deve aggiornare le suddette informazioni entro 5 giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento.

 

Il trasportatore deve anche assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:

a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;

b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009; c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 (art. 12 sexies, comma 4).

 

Riguardo al conducente, egli ha l’obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, in occasione del controllo su strada, la documentazione di cui sopra.

Il trasportatore, previa richiesta formulata dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dagli organi di polizia stradale, ha l’obbligo di trasmettere, dopo il periodo del distacco ed entro 8 settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI, le copie dei documenti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché: 1) la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente durante il periodo del distacco; 2) il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 152/1997; 3) i prospetti orari relativi alle attività del conducente e le prove del pagamento della retribuzione.

 

Sanzioni

 

Sono poi previste, dal nuovo articolo 12 septies del D.Lgs. n. 136/2016, specifiche sanzioni in caso di violazioni degli obblighi amministrativi di cui detto.

 

Il trasportatore che violi l’obbligo di trasmissione della comunicazione di distacco o quello sancito all’articolo 12 sexies, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.

Nel caso in cui non vengano adempiuti gli obblighi di completa e corretta comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 12-sexies, comma 2, nonchè all’obbligo di aggiornamento delle medesime informazioni, il trasportatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000

 

Sanzionato anche il conducente che non adempia all’obbligo di cui all’articolo 12 sexies, comma 6, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 600 euro. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione della documentazione mancante entro il termine di trenta giorni. All’accertamento delle violazioni consegue l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo.

Invalidità: il punto sulla semplificazione delle procedure

L’INPS riepiloga le modalità operative vigenti e le attività per implementare il servizio di presentazione della documentazione sanitaria (INPS, messaggio 17 marzo 2023, n. 1060).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha tracciato il quadro delle modalità operative e delle nuove iniziative in materia procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 29-ter del D.L. n. 76/2020.

In particolare, la norma, al fine di semplificare e innovare il procedimento di riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, ha previsto che le commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario sono autorizzate a definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamare il soggetto a visita diretta, a condizione che la documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione obiettiva. Qualora, al contrario, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione una valutazione sufficiente del quadro clinico, la commissione medica di accertamento convocherà la persona.

La produzione degli atti può trovare impulso:

– su iniziativa della commissione medica che, ricevuta la domanda di prestazione assistenziale, esaminerà la documentazione allegata e potrà, eventualmente, invitare il richiedente a integrarla secondo le modalità sotto descritte;

– su iniziativa dell’interessato che potrà allegare le necessarie certificazioni direttamente sul sito istituzionale dell’INPS, dopo avere effettuato l’accesso all’area personale tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS). La documentazione può essere allegata online anche dal medico certificatore o dal Patronato che assiste il diretto interessato.

La valutazione agli atti è immediatamente applicabile sia per tutte le domande di primo accertamento e di aggravamento dove l’INPS procede direttamente alla valutazione degli stati invalidanti in convenzione con le regioni (CIC), sia per le revisioni sanitarie.

Soltanto qualora, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta.

Peraltro, le nuove modalità semplificate di definizione del giudizio medico-legale non fanno venire meno quanto indicato dalla commissione medica superiore in materia di revisioni, seppure in riferimento a specifiche menomazioni e malattie invalidanti. Pertanto, la rivedibilità del verbale sanitario deve essere prevista esclusivamente nei casi in cui sussistano effettive possibilità di miglioramento del quadro anatomo-funzionale, tali da comportare ipotesi di un futuro diverso giudizio medico-legale. È necessario, inoltre, che i tempi di previsione della revisione, laddove dovuta, siano congrui in ragione delle patologie esaminate.

Il ruolo del PNRR

In riferimento al tema in questione, l’attuazione del PNRR ha avuto a oggetto il “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”. È stato implementato, infatti, il servizio di domanda online che consente a tutti i cittadini, al medico certificatore e all’istituto di patronato, in caso di presentazione di nuova domanda di invalidità civile o di aggravamento, di poter allegare la documentazione, cliccando direttamente sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”. Inoltre, è stata inserita la nuova voce di menu, denominata “Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della Legge n. 120/2020)”, che consente di allegare la documentazione anche successivamente alla trasmissione della domanda. Questo servizio è oggi la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria.

Infine, in aderenza alla ratio della norma e al fine di dare compiuta attuazione all’articolo 29-ter, l’INPS ha reso noto che sta portando a termine un’implementazione dei sistemi informatici che connettono le ASL con l’Istituto, in modo da consentire la visualizzazione della documentazione sanitaria allegata e quindi, ove possibile, la definizione dei verbali agli atti anche da parte delle commissioni mediche delle ASL.

CIPL Edilizia Industria – Ancona: accordo per la determinazione degli importi EVR

Nell’anno 2023 l’EVR da liquidare sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018

Il giorno 13 febbraio 2023 ad Ancona il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all’Ance e Fillea-Cgil Provinciale, Filca-Cisl Provinciale, Feneal-Uil provinciale hanno definito gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da liquidare nell’anno 2023.
Con l’accordo del 2014 l’EVR veniva stabilito nella misura del 4% dei minimi tabellari allora in vigore, con determinazione dei primi 3 parametri da applicare, cui si aggiungeva un quarto stabilito territorialmente. Successivamente con l’accordo del 2021 le Parti sociali hanno previsto che le incidenze ponderali in termini percentuali dei singoli parametri sono individuate nel modo seguente:
– numero lavoratori iscritti in Cassa Edile Ancona: 25%;
– monte salari denunciato in Cassa Edile Ancona: 25%;
– ore denunciate in Cassa Edile Ancona: 25%;
– rapporto tra massa salariale versata e quella denunciata: 25%.
Con l’accordo raggiunto il mese scorso le Parti hanno inoltre previsto che per ciascun indicatore si procederà al confronto dei trienni, per l’anno 2023 (Gennaio 2023 – maggio 2023) il triennio di riferimento è 2020-2021-2022, mentre il triennio di confronto 2019-2020-2021. Pertanto nell’anno 2023 (fino al 31 maggio 2023) l’EVR da liquidare sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, determinato dalle tabelle che seguono.

 

Operai – Minimi paga base orari/EVR – decorrenza 1° gennaio 2023

  EVR
a) OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio di quarto livello

0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,1592

Impiegati – Stipendi minimi mensili/EVR – decorrenza 1° gennaio 2023

 

LIVELLI EVR
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,74
2 40,26
1 34,41

Le Parti hanno precisato altresì che per quanto non previsto e disciplinato dal verbale, valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 1° luglio 2014 e del CIPL del 17 giugno 2021, nonché le norme delle precedenti tornate contrattuali provinciali non espressamente modificate.

Manageritalia Executive Professional: Ltc in forma temporanea compresa nella quota associativa

Long Term Care temporanea per coprire il risk management di ogni professionista

La tematica della non autosufficienza sta diventando di notevole rilevanza, perché l’evoluzione demografica ha determinato: un aumento esponenziale dei bisogni sociosanitari legati all’invecchiamento, ed un incremento delle spese sostenute dal personale di comparto aderente.
Le polizze assicurative Long Term Care che tutelano tutte le persone che per qualsiasi causa perdano la propria autosufficienza, stanno sempre più prendendo piede nel mercato delle assicurazioni.
Questa tipologia di copertura assicurativa prevede due diverse prestazioni:
– una rendita per aiutare l’assicurato e la sua famiglia a sopportare i costi derivanti dalla perdita dell’autosufficienza;
oppure
– l’attivazione di una serie di servizi socioassistenziali.
In Italia, il mercato delle polizze Long Term Care è caratterizzato da prodotti ad adesione individuale con costi importanti ed elevati per i singoli assicurati e quindi di difficile sostenibilità, per questo Manageritalia ha deciso di stipulare tale polizza collettiva in forma temporanea il cui costo pari ad euro 120,00, è contenuto nella quota associativa Manageritalia per tutti gli Executive Professional con età inferiore ai 69 anni. Difatti, dopo aver inserito la tutela anzidetta nel contratto dirigenti già dal 2001, ora risulta inglobata anche nel sistema di welfare offerto agli Executive Professional, coprendoli con una tutela di natura superiore all’importo della stessa quota associativa.
Trattasi di un piano di assicurazione per eventi imprevisti di malattia o infortunio che causino una non autosufficienza, garantendo una rendita mensile vitalizia netta di euro 1.000,00 attivata nel momento in cui l’associato non sia più in grado di svolgere in maniera autonoma 4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano (lavarsi, vestirsi e svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi).
L’attivazione della polizza per gli associati avviene automaticamente con il pagamento della quota associativa a Manageritalia senza alcun questionario sanitario, restando invece esclusi solo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado di svolgere una delle sei attività sopra riportate.
L’assicurazione copre sino al raggiungimento dei 70 anni di età.
Da ultimo, si ricorda che la quota d’iscrizione 2023 a Manageritalia Executive Professional è pari ad euro 120,00 per chi ha meno di 69 anni ed euro 90,00 per chi ne ha 69 o più, e che, oltre a numerosi servizi e vantaggi per la professione e la famiglia, include altresì alcune novità in tema di welfare e di sviluppo professionale.

Le retribuzioni convenzionali del 2023 per i lavoratori italiani all’estero

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2023 il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero riferite all’anno 2023 (D.M. 28 febbraio 2023). 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fissa annualmente, con apposito decreto, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei: tali retribuzioni vengono utilizzate per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi e anche al fine del computo dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati.

 

Con il decreto in oggetto, le retribuzioni convenzionali riferite all’anno 2023 da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del D.L. n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 398/1987, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del decreto stesso.

 

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

 

Il decreto prende in considerazione anche il caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, che si verifichino nel corso del mese, precisando che, in tali ipotesi, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate.

 

Infine, l’articolo 4 del decreto riguarda il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati, che va liquidato sulle retribuzioni convenzionali così come fissate nelle predette tabelle.

 

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale 

 

Pubblicato in G.U., il D.L. 17 marzo 2023, n. 25 contenente disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

Il decreto legge introduce norme necessarie per dare attuazione al regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla «tecnologia a registro distribuito» o DLT pilot regime, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi. Il regolamento prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate. Inoltre, si introducono misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech), di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con la quale è stato introdotto nell’ordinamento un regime semplificato e transitorio  per la sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

 

L’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d’Italia o dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il registro ha, dunque, la funzione di garantire l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni  attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. Consente, inoltre, direttamente o indirettamente, l’identificazione dei soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di permetterne la circolazione. Il soggetto in favore del quale sono effettuate tali scritturazioni ha sempre la possibilità di accedere alle scritturazioni relative ai propri strumenti finanziari  digitali  ed estrarre copia in formato elettronico, restandovi comunque sempre garantita l’accessibilità da parte della Consob e della Banca d’Italia per l’esercizio delle rispettive funzioni.

 

Per il soggetto che ha ottenuto la scritturazione in suddetto registro ne consegue la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, mentre in capo all’emittente resta la verifica della legittimazione all’esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali.

Ai fini dell’emissione nel registro in forma digitale:

  • di azioni, le informazioni elencate all’art. 2354 del c.c. e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui  all’articolo 2355-bis del c.c. risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo;
  • di obbligazioni, le informazioni elencate all’art. 2414 del c.c., nonché i termini e le condizioni dell’emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, anche attraverso registro;
  • di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2483 del c.c., risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito, i termini e le condizioni dell’emissione nonchè le informazioni equivalenti a quelle previste dall’articolo 2414 del c.c., le informazioni necessarie all’identificazione dell’investitore professionale e le informazioni necessarie all’identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti;
  • di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa o risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale.

A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali, non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT, è associata una strategia di transizione chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile al fine di garantire il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile. Nel caso, invece, di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT, secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE)  858/2022, le operazioni necessarie per il mutamento  del regime di forma e circolazione degli strumenti  finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione, o cessazione dell’attività.

 

Riforma fiscale: l’ok del Consiglio dei ministri

Approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 16 marzo 2023, n. 25).

La seduta del Consiglio dei ministri n. 25 del 16 marzo ha dato il via libera al disegno di legge delega al Governo per una riforma del fisco con l’obiettivo, tra gli altri, della riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi di complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo di raccogliere le norme in testi unici per tipologia di imposta e di redigere uno specifico codice.

IRPEF

In materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione in modo da attuare gradualmente l’obiettivo dell’ “equità orizzontale”, mediante:

– l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;

– il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;

– la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;

– l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;

– la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

IRES

La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le condizioni di seguito elencate:

– una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito in questione sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;

– gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha lo scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

IVA

Per la revisione dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono:

– la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione;

– la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote;

– la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.

IRAP

Prevista una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.

 

Statuto del Contribuente

 

Viene rivisto lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.

SAN.ARTI: aperte le iscrizioni ai familiari dei dipendenti delle imprese artigiane

Dal 2023 è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili 

Il Fondo SAN.ARTI., il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato, ha previsto anche per il 2023 la possibilità di iscrizione dei familiari dei lavoratori dipendenti e di titolari, soci, collaboratori delle imprese artigiane. Per familiari si intendono i coniugi o conviventi e i figli distinti in due fasce di età: da 0 fino a 18 anni di età e da 18 anni compiuti a 26 anni di età.
Le Prestazioni del Piano sanitario sono erogate:
– direttamente da SAN.ARTI.  in autogestione
– da UniSalute per conto di SAN.ARTI.
Dal 2023 è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito (familiari fino a 18 anni 10,00 euro al mese, familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni 15,00 euro al mese).
Le prestazioni decorrono superati 3 mesi di carenza iniziale.
Gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 potranno rinnovare nel mese di maggio.

 

CCNL Esattorie-Banche: siglata l’Ipotesi d’Accordo sulla polizza sanitaria

Nuove garanzie sanitarie per i lavoratori del comparto

In data 8 marzo 2023, tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, è stata siglata l’Ipotesi di Accordo sulla polizza sanitaria applicata ai lavoratori del settore aderenti ad essa, e che andrà a sostituire quella vigente, con scadenza il 31 gennaio 2024.
Attraverso la suddetta, le Parti Firmatarie hanno inteso realizzare delle variazioni in merito.
A titolo di esempio, si enunciano quelle relative:
– al Regime rimborsuale inerente a
1. ricoveri con o senza intervento, con scoperto pari al 20%, e con franchigia minima pari ad euro 250,00 e massima pari ad euro 1.500,00;
2. day hospital e day surgery, con scoperto del 20%, e con franchigia massima nella misura di euro 350,00;
– alle Spese per accertamenti diagnostici e terapie di alta specializzazione avente un massimale pari ad euro 3.000,00 per annualità assicurativa e per ogni nucleo familiare, con regime diretto scoperto pari al 10%, e con franchigia minima di euro 30,00;
– al Regime rimborsuale con scoperto pari al 25%, e con franchigia minima di euro 50,00.
L’AdEr si impegna altresì a versare per ogni dipendente iscritto una somma pari ad euro 1.300,00 circa le garanzie offerte. In aggiunta, si precisa che, ogni lavoratore potrà includere nella copertura, i familiari non fiscalmente a carico mediante la corresponsione di un premio pari ad:
– euro 296,43 fino a 30 anni;
– euro 395,32 da 31 a 45 anni;
– euro 592,97 da 46 a 65 anni;
– euro 823,60 per un solo coniuge, da 66 a 75 anni.
Il personale in pensione, con massimo fino a 75 anni di età e che intende aderire alle polizza, dovrà corrispondere un premio per una somma pari ad euro 1.887,37 con possibilità di estenderla anche al coniuge e/o ai figli, mediante l’esborso di un ulteriore premio pari a:
– euro 300,64, fino a 30 anni ;
– euro 400,35, da 31 a 45 anni;
– euro 601,27, da 46 a 65 anni;
– euro 835,12, da 66 a 75 per il solo coniuge.
Il notevole deficit economico esistente tra premio versato e costo delle prestazioni sopportato dalla Compagnia di assicurazione e consolidato nel corso degli anni di vigenza del contratto, ha reso indispensabile l’intervento sulle garanzie offerte, perché le attuali condizioni esistenti, ad oggi, risulterebbero fuori mercato e quindi non attrattive ai fini della partecipazione alla nuova gara che si intende predisporre in tempi congrui per consentire la prosecuzione della copertura sanitaria.
Nell’ipotesi di accordo sono contenute altresì le modifiche che si spera porteranno all’aggiudicazione della gara; ed inoltre, a fronte della richiesta di incrementare il valore del premio, si è infine ottenuto un aumento del 17%, risultando così realizzato l’obiettivo di mantenere l’attuale impianto della polizza, il cui costo rimane totalmente a carico dell’Ente. 
Da ultimo preme comunicare che, è stata programmata per il 28 marzo 2023, una riunione per l’aggiornamento del Protocollo relativo alle misure di contrasto all’epidemia da Covid 19.

CCNL Enel: accordo per la conversione del Premio di risultato in prestazioni welfare

Estesa la possibilità di convertire fino al 100% del Premio per ogni tipologia di beni e servizi presenti sulla piattaforma dedicata

Enel Italia e Flaei, Filctem e Uiltec hanno sottoscritto il 14 marzo 2023 un accordo che introduce miglioramenti per la conversione del Premio di risultato aziendale in prestazioni welfare. 
Con l’accordo siglato, che aggiorna i precedenti del 2018, viene incrementata dal 15% al 20% la maggiorazione del credito riconosciuta al lavoratore che converte il Premio di risultato in welfare.
E’ stata inoltre estesa la possibilità di convertire fino al 100% del Premio per ogni tipologia di beni e servizi, mentre in passato il limite del 60% era superabile solo in caso di accredito su FOPEN. A tal fine ogni dipendente ha la possibilità di scegliere su una piattaforma dedicata i beni e servizi di welfare per la conversione del premio, in base alle proprie esigenze individuali e familiari.
Restano invariate le precedenti regolamentazioni in ordine alla tempistica per la conversione, tempi per l’utilizzo del credito welfare, tipologie di beni e servizi acquistabili con il credito welfare.
L’intesa, affermano le OO.SS. rende più vantaggiosa la conversione in welfare del premio, tenendo conto la riduzione della tassazione del premio di risultato dal 10% al 5%.