Assegno sociale e soggiorno in Italia, le precisazioni dell’INPS

L’INPS si sofferma sul requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente la prestazione di assegno sociale con alcuni chiarimenti (INPS, messaggio 3 aprile 2023, n. 1268).

Il D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, ha introdotto, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno 10 anni.

 

Ciò premesso, con il messaggio in oggetto, l’INPS fornisce alcune precisazioni riguardo al suddetto requisito, anche a parziale rettifica di quanto in precedenza affermato sull’argomento e alla luce del mutato criterio per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

 

L’assegno sociale in argomento spetta al ricorrere dei seguenti requisiti anagrafici:

 

a) età anagrafica (attualmente 67 anni);

 

b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo;

 

c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda;

 

d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione.

Il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni, di cui alla menzionata lettera c), costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello di cui alla lettera b), rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.

 

Richiamando i chiarimenti già contenuti nella circolare n. 131/2022, l’Istituto ricorda che la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio, con eccezioni a tale interruzione per gravi e comprovati motivi.

 

Il permesso di soggiorno di lungo periodo di cui alla citata lettera b), può essere richiesto dallo straniero che sia in possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità (articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998).

 

Pertanto, rettificando quanto detto nel paragrafo 2.2 della citata circolare n. 131/2022, l’INPS precisa che, qualora sussista continuità delle date di rilascio di 2 permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi automaticamente soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.

 

A tale conclusione l’Istituto perviene anche in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale, consolidato da diverse pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui vi è una differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, invece, dato fattuale regolato dal codice civile.

Qualificazione buoni mobilità rilasciati dal Comune per il percorso casa-lavoro

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro (risposta n. 274 del 4 aprile 2023).

L’istante ha sollevato dubbi riguardo ai buoni mobilità che i lavoratori dipendenti ricevono dal Comune, a titolo di incentivi chilometrici, e se questi debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti, che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall’art. 51, comma 3, del Tuir, con conseguenti riflessi sull’importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l’anno 2022.

 

In risposta al quesito, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, ai sensi dell’art. 1 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), costituisce presupposto di tassazione il “possesso di redditi”, in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie tassativamente previste dall’art. 6 del Tuir: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e redditi diversi. Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, l’arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.

 

Nel caso di specie, il Comune richiamato nell’istanza ha pubblicato un avviso pubblico per l’erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel comune, coerentemente con obiettivi di sostenibilità ambientale, che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa-­lavoro e lavoro-­casa, fino ad esaurimento dei finanziamenti specificatamente stanziati, e comunque non oltre il termine del 30 giugno.

 

I buoni mobilità sono stati fissati nella misura di 20 centesimi a km e nella misura  massima di 40 euro mensili per ogni lavoratore dipendente e per accedervi sono stati previsti i seguenti requisiti:

– che il datore di lavoro abbia aderito al programma in risposta all’ avviso comunale;

– che il Comune abbia accettato l’adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita APP di monitoraggio;

– che il singolo lavoratore abbia accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione  mediante registrazione sulla APP di monitoraggio.

 

Il contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli art. 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’art. 6 del Tuir.
Ne consegue, pertanto, che l’importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell’art 51 del Tuir, in quanto non costituisce reddito di lavoro dipendente.

CCNL Metalmeccanica (Artigianato): trattative sulla piattaforma di rinnovo contrattuale

Richieste salariali e non salariali sul tavolo delle trattative

Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro tra i delegati del comparto relativo al CCNL Metalmeccanica Artigianato con le Associazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm definendo la piattaforma per il rinnovo del CCNL 2023-2026 dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri, Odontotecnici e Restauro dei beni culturali. Le richieste verranno presentate alle Parti Datoriali dopo il voto dei lavoratori il prossimo 28 aprile.
In tale circostanza si è constatato che, dopo il rallentamento dovuto alla pandemia, il settore in oggetto è tornato nuovamente ai livelli di Pil antecedenti alla crisi, prevedendo per il 2023 un trend di ulteriore crescita. A fronte di queste prospettive e della situazione inflattiva attuale e tenendo conto del consistente differenziale sui minimi retributivi rispetto agli altri contratti di settore, viene richiesto per l’anno corrente un incremento salariale nella misura del 12%.
In aggiunta a ciò, vengono al contempo domandati il riconoscimento una tantum di euro 250,00 a titolo di Flexible benefit ed ulteriori euro 250,00 annui nel caso non vi sia nessuna contrattazione regionale, nonché, l’introduzione di una clausola annuale di salvaguardia dei salari.
Circa le richieste non salariali invece, si demandano miglioramenti di quanto già previsto su: diritto di assemblea in azienda, sicurezza e ambiente, formazione professionale ponendo l’attenzione alla formazione continua certificata e alla richiesta di elevare a 24 il diritto individuale formativo, malattie brevi e di lunga durata, previdenza complementare, utilizzo del part-time, maternità e congedi, ferie e Par solidali, facilitazioni per i lavoratori immigrati. Ed inoltre, il completamento del processo di unificazione normativa tra i vari comparti del settore Artigianato Metalmeccanico iniziato già mediante l’ultimo rinnovo contrattuale.
Ed ancora, preme evidenziare che, ciò che i Sindacati vogliono esaminare, risultano esser le tematiche critiche e decisive di seguito elencate: il futuro delle competenze, il futuro della bilateralità e delle tutele e per la sostenibilità del lavoro, nonché la difesa del potere d’acquisto dei lavoratori in un’epoca di alta inflazione.
Da ultimo si comunica che, la piattaforma pone al centro della discussione, anche il tema relativo alle migliorie sul salario, al fine di riallineare i minimi del settore metalmeccanico ed impedire la competizione tra i lavoratori che spesso operano nelle stesse filiere produttive.

 

Cassetto previdenziale del contribuente integrato per i datori di lavoro di dipendenti pubblici

L’INPS rende nota l’integrazione del Cassetto previdenziale del contribuente con un’apposita sezione relativa ai servizi per le posizioni contributive dei datori di lavoro di dipendenti pubblici e con nuove modalità di abilitazione per l’accesso (INPS, circolare 31 marzo 2023, n. 34).

Il Cassetto previdenziale del contribuente, come ben noto, è la piattaforma tramite la quale, i datori di lavoro e i loro intermediari, possono verificare le principali informazioni sulla posizione contributiva aziendale tramite un unico canale di accesso: tale strumento, fino a oggi, era disponibile per i soli datori di lavoro del settore privato.

 

Con la circolare in oggetto, l’INPS, al fine di uniformare il sistema di richiesta delle abilitazioni alle procedure della Gestione dei dipendenti pubblici da parte degli operatori degli Enti pubblici a quello della Gestione privata, individua una nuova modalità di abilitazione per i servizi facenti capo a “Denunce contributive e versamenti”.

 

Il Cassetto previdenziale del contribuente e i servizi disponibili nel suo interno sono stati, inoltre, integrati con il “Sistema di Instant Feedback”, realizzato nell’ambito dei progetti di innovazione PNRR dell’INPS, al fine di recepire il giudizio degli utenti sui servizi digitali dell’Istituto.

 

Già con la circolare n. 71/2016 le procedure di accesso ai servizi della Gestione dipendenti pubblici (GDP) sono state omogeneizzate a quelle già in uso per le altre procedure INPS, prevedendo l’accesso a tali servizi solo a seguito di rilascio del PIN dispositivo all’operatore dell’Ente (Datore di lavoro e/o dipendenti dell’Amministrazione/Ente) con lo specifico profilo di “Amministrazioni e Enti pubblici – Servizi GDP”; successivamente, la possibilità di chiedere le abilitazioni ai servizi indicati sul modello “RA012” è stata estesa anche a soggetti aventi qualità di intermediari abilitati, e, precisamente, a consulenti del lavoro, commercialisti ed esperti contabili e avvocati.

 

Viene ora individuata una nuova modalità di abilitazione per i servizi indicati sul modello “RA012” facenti capo a “Denunce contributive e versamenti” e, più specificatamente, per: visualizzazione versamenti Ente; visualizzazione note di debito Ente; visualizzazione piani di ammortamento Ente; compilazione manuale DMA – UNIEMENS ListaPosPa; visualizzazione DMA – UNIEMENS ListaPosPa.

 

La compilazione del modello “RA012” e le relative indicazioni per l’abilitazione ai servizi telematici restano operative in riferimento ai servizi Note di debito Ente (Benefici in sede di pensione e in sede di TFS), Contribuzione figurativa e Prestiti, riscossione crediti, gestione TFR/TFS.

 

I datori di lavoro (rappresentanti legali delle Amministrazioni ed Enti) e i dipendenti delegati che, alla data di pubblicazione della circolare in commento, risultino già abilitati ai servizi Gestione dipendenti pubblici citati, non dovranno ripetere le operazioni di accreditamento.

 

I datori di lavoro (persone fisiche o rappresentanti legali delle società) non ancora titolari di un profilo, dovranno presentare alla Struttura INPS territorialmente competente l’apposito modello “SC65” reperibile nel sito istituzionale.

Il modello è stato modificato e prevede la possibilità di essere abilitati a: Gestione contributiva dipendenti privati; Gestione contributiva dipendenti pubblici; Malattia (consultazione attestati; richiesta visita medica di controllo).

Il datore di lavoro di dipendente pubblico potrà abilitare a svolgere gli adempimenti anche un dipendente di altra Amministrazione, in comando o per effetto di specifiche convenzioni tra le Amministrazioni stesse.

 

Analogamente, anche gli intermediari, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti che, alla data di pubblicazione circolare, risultino già abilitati ai servizi della Gestione dipendenti pubblici citati, non dovranno ripetere le operazioni di accreditamento.

 

Per consentire ai datori di lavoro di dipendenti pubblici, ai dipendenti delegati di verificare la corretta profilazione e agli intermediari di acquisire le deleghe, nel periodo transitorio, intercorrente dalla data di pubblicazione della presente circolare fino al 15 luglio 2023, l’accesso ai servizi della Gestione dipendenti pubblici facenti capo a “Denunce contributive e versamenti” sarà consentito sia attraverso il servizio “Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende”, sia mediante il nuovo Cassetto previdenziale del contribuente, accedendo al sito istituzionale e seguendo il percorso “Home” > ”Pensione e Previdenza” > “Versamento Contributi”. Dal 16 luglio 2023 sarà possibile accedere ai suddetti servizi solo attraverso il nuovo Cassetto previdenziale del contribuente.

 

La modifica delle modalità di abilitazione sopra descritte è propedeutica a consentire l’accesso ai soggetti abilitati a tutte le funzioni del nuovo Cassetto previdenziale del contribuente.

 

Infine, vengono date indicazioni in merito alla realizzazione della funzionalità di Comunicazione bidirezionale ora possibile anche con le Amministrazioni e gli Enti titolari di posizioni per i dipendenti iscritti alle Casse della Gestione pubblica, con l’obiettivo di implementare la gamma delle modalità di comunicazione strutturata tra l’utente e l’Istituto, aumentando così l’efficacia comunicativa e diminuendo, nel contempo, i tempi di risposta e l’impiego di risorse.

CIRL Edilizia Artigianato – Veneto: definiti gli importi dell’EVR

L’EVR verrà erogato da aprile 2023 a marzo 2024 

Sulla base dell’accordo del 20 marzo 2023 è stato quantificato l’EVR da erogare ai dipendenti delle imprese edili che applicano il CIRL Edilizia Artigianato – Veneto, i quali risultano in forza:
– durante il periodo di misurazione dei parametri (dal 1°ottobre 2021 al 30 settembre 2022),
– alla data del 1° febbraio 2023.
Al fine di stabilire l’importo si deve tener conto del livello di inquadramento risultante al 1°marzo 2023 e dovrà essere riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di part-time.
Dovrà, inoltre, essere erogato dalla mensilità di aprile 2023 alla mensilità di marzo 2024.
L’azienda potrà verificare i parametri aziendali (numero ore denunciate in Edilcassa Veneto e volume d’affari ai fini IVA) e stabilire l’erogazione dell’EVR:
– qualora entrambi i parametri saranno positivi rispetto all’anno precedente l’azienda erogherà il 100%;
– qualora entrambi i parametri risulteranno negativi rispetto all’anno precedente l’azienda non erogherà l’EVR;
– qualora un solo parametro risulti positivo  rispetto all’anno precedente l’azienda erogherà il 50%.
Di seguito gli importi calcolati al 4% sui minimi in essere al 1°gennaio 2022.

Livello Importo mensile
Impiegati 7°livello 72,19 euro
Impiegati 6°livello 64,46 euro
Impiegati e operai 5°livello 53,72 euro
Impiegati e operai 4°livello 50,12 euro
Impiegati e operai 3°livello 46,56 euro
Impiegati e operai 2°livello  41,91 euro 
Impiegati e operai 1°livello 35,81 euro

 

CCNL Terziario (Confcommercio): dibattito sulla classificazione del personale

Esemplificazione delle figure professionali nelle macroaee del settore

Nei giorni scorsi, le Associazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs si sono riunite con Confcommercio al fine della prosecuzione delle trattative sul rinnovo del CCNL Terziario-Confcommercio scaduto in data 31 dicembre 2019, ed applicato a tutte le aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie di riferimento, nonché a tutto il relativo personale dipendente.
Tale confronto si è prevalentemente focalizzato sulla tematica della classificazione del personale.
Ciò che si è prefissato di raggiungere, anche alla luce dell’impegno contenuto nella Dichiarazione a verbale n. 2 dell’art. 113 del CCNL in esame, è la definizione delle esemplificazioni delle figure professionali appartenenti al settore servizi e riconducibili alle macroaree quali: ricerche di mercato, marketing e comunicazione, società di consulenza e di revisione, servizi assicurativi e servizi finanziari.
Per rendere più dinamico il dibattito su tale argomento, le OO.SS. si sono rese disponibili ad intervenire su un elaborato approntato dall’Associazione Datoriale.
L’orientamento di queste, rimane comunque quello di rendere coerenti le declaratorie e le semplificazioni con i vari profili proposti.
In generale, per le Parti Sindacali risulta di fondamentale importanza verificare con attenzione la complessa proposta di Parte Datoriale, sia sulla corretta corrispondenza tra profilo professionale e livello assegnato, sia sulla coerenza tra la sfera d’applicazione e la declaratoria. Inoltre, sempre su proposta dei sindacati dei lavoratori, si è trattato altresì della tematica relativa al franchising.
Già dalla piattaforma unitaria, con la quale si è dato avvio al confronto negoziale, le OO.SS. hanno sottolineato la necessità di addivenire ad una regolamentazione nel Contratto Collettivo di tale componente della struttura commerciale ed imprenditoriale che assume sempre più un ruolo centrale nella realtà distributiva in Italia.
Pur riconoscendo le difficoltà che un intervento del genere comporta, le tre Federazioni Sindacali hanno domandato nuovamente la richiesta di integrare il CCNL con previsioni volte ad introdurre dei percorsi di interazione fra franchisor e Organizzazioni Sindacali al fine di dare degli orientamenti in termini di riferimenti normativi e di applicazione contrattuale da implementare anche a livello di contrattazione aziendale.
Da ultimo, le medesime, hanno altresì richiamato l’urgenza di giungere ad un rinnovo del contratto collettivo per dare al personale del macrosettore risposte opportune in termini di incremento retributivo, dovendo tuttavia far fronte ad un andamento inflazionistico ancora lontano dall’essere ricondotto a livelli fisiologici.

L’INPS rilascia il nuovo simulatore dell’importo dell’Assegno Unico e Universale

L’Istituto ha annunciato la disponibilità della nuova versione dell’applicazione sul proprio sito con funzioni a supporto della presentazione e gestione delle domande (INPS, messaggio 3 aprile 2023, n. 1256).

Ѐ disponibile sul sito dell’INPS una nuova versione del simulatore del calcolo dell’importo dell’Assegno Unico e Universale per i figli. L’applicazione è dotata di nuove funzioni a supporto della presentazione e gestione delle domande, è accessibile senza autenticazione e permette di calcolare l’importo dell’Assegno che verrà corrisposto nel 2023, applicando le disposizioni della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

Bisogna ricordare, infatti, che per il 2023 sono stati incrementati gli importi spettanti ai minori, entro il primo anno di vita, mentre ai nuclei familiari numerosi, sono stati stabilizzati gli aumenti effettuati nel corso del 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni ed è stato confermato l’incremento dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili.

L’applicazione propone all’utente una serie di domande in successione che cambiano dinamicamente in base alle risposte via via fornite, evitando di presentare quesiti non inerenti. Saranno inoltre visualizzati dei messaggi di errore qualora una risposta sia incompatibile con quelle precedenti. Nella pagina finale, è presente il riepilogo. Al termine della simulazione verrà visualizzato l’importo calcolato, utilizzando le informazioni rese dall’utente, senza un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell’Istituto.

Per supportare patronati e cittadini nella presentazione della domanda di Assegno Unico, nella consultazione dell’avanzamento dell’istruttoria e per la gestione delle istanze, sono state introdotte alcune nuove funzionalità. In particolare, nei casi di decesso del genitore richiedente o decesso di entrambi i genitori è ora possibile presentare domanda di subentro come “genitore affidatario”, “tutore del figlio” o “figlio maggiorenne”. Nell’ipotesi di decesso del tutore del genitore può subentrare il nuovo tutore del genitore.

Chi subentra, potrà presentare una nuova domanda inserendo i dati del figlio. La procedura riconoscerà in automatico che si tratta di figlio di genitore deceduto, la cui domanda è decaduta d’ufficio, e permetterà al subentrante di presentare l’istanza. Si specifica, inoltre, che i casi di decesso dell’altro genitore, rispetto al richiedente l’assegno unico, verranno gestiti d’ufficio con l’automatico aggiornamento degli importi, senza la necessità che sia presentata un’ulteriore domanda.

È stata altresì implementata la possibilità per i patronati di estrarre l’elenco delle domande patrocinate in formato Excel utilizzando l’apposita funzione “Esporta Excel”.

Infine, in ottica di maggiore trasparenza e partecipazione al processo, nella consultazione delle domande presentate, sia da parte del cittadino, sia da parte del patronato, quando la domanda si trova nello stato “In istruttoria“, “In evidenza alla sede” o “In evidenza al cittadino” verrà visualizzata la data dell’ultima istruttoria mensile effettuata, oltre che le motivazioni che hanno prodotto le suddette evidenze.

CIPL Edilizia Industria – Firenze: previsti, con il pagamento dell’EVR, aumenti da aprile

Aumenti in busta paga da 38,00 euro (Operai) a 76,00 euro (Impiegati) mensili per un massimo di 12 mesi

Il 27 marzo 2023 si sono incontrate le OO.SS di settore Fillea-Cgil Firenze, Filca-Cisl Firenze, Feneal-Uil Firenze ed Ance per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello territoriale dell’EVR 2022, da corrispondere a consuntivo nell’anno 2023.
A tal fine l’EVR determinato a livello territoriale, tenuto conto delle specifiche incidenze ponderali in termini percentuali concordate, ovvero 25% per ciascuno dei 4 indicatori, è pari al 100% della misura piena convenuta, ovvero del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2022. Dopo aver determinato la percentuale a livello territoriale (4%), ogni impresa procederà poi al calcolo dei 2 parametri aziendali. Nella tabella di seguito le Parti Sociali hanno individuato i valori mensili dell’EVR, nelle varie ipotesi della verifica aziendale:
– con 2 parametri aziendali positivi;
– con 1 parametro aziendale positivo;
– con nessun parametro aziendale positivo.
Qualora dal confronto dei parametri aziendali dovessero risultare per l’impresa 1 o 2 parametri negativi, la stessa renderà entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri.
Gli importi dell’EVR erogabile saranno corrisposti dalle imprese, con le modalità previste dal CCNL e dall’accordo territoriale 22 giugno 2022, con decorrenza dal mese di aprile 2023 per un massimo di 12 mesi.

LIVELLO PAGA BASE 01/03/22 EVR TERRITORIALE EVR DETERMINATO A LIVELLO AZIENDALE
EVR Misura piena 4% minimi 01/03/22 EVR determinato a livello territoriale (100% misura piena) con 2 parametri aziendali positivi 100% come da verifica territoriale con 1 parametro aziendale positivo % calcolata come da art. 38 CCNL con nessun parametro positivo
VII Q 1894,71 75,79 75,79 75,79 26,53 0
VII 1894,71 75,79 75,79 75,79 26,53 0
VI 1705,23 68,21 68,21 68,21 23,87 0
V 1421,02 56,84 56,84 56,84 19,89 0
IV 1326,31 53,05 53,05 53,05 18,57 0
III 1231,56 49,26 49,26 49,26 17,24 0
III 1108,41 44,34 44,34 44,34 15,52 0
I 947,36 37,89 37,89 37,89 13,26 0

 

Aggiornato il modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta su premi e accessori incassati

 

L’Agenzia delle entrate ha approvato l’aggiornamento del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, previsto dall’art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello (provvedimento n. 113875 del 31 marzo 2023).

Ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 1216 del 29 ottobre 1961, le compagnie assicurative sono tenute a presentare la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni. Costituisce parte integrante della suddetta denuncia, la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai contratti contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. Pertanto, contestualmente alla presentazione annuale della denuncia dell’imposta sulle assicurazioni, vanno trasmessi, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record approvati dall’Agenzia, taluni dati :

  • numero di polizza;
  • codice fiscale del proprietario del veicolo;
  • indicazione di casi particolari (polizza che copre il rischio di più veicoli, come ad esempio nel caso di ditte di trasporto, di leasing o di noleggio);
  • targa del veicolo;
  • sigla della provincia;
  • aliquota d’imposta;
  • ammontare del premio;
  • ammontare dell’imposta;
  • totale premio;
  • totale imposta riferito a ciascuna provincia.

 

Il modello aggiornato deve essere utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nel 2023  ed è disponibile gratuitamente, in formato elettronico e prelevabile dal sito dell’Agenzia. La modalità di presentazione prevista è telematica e va effettuata direttamente dal dichiarante ovvero tramite i soggetti incaricati, di cui all’art. 3, commi 2 bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati contenuti nel modello di denuncia secondo le specifiche tecniche e le istruzioni approvate dall’Agenzia (allegate al provvedimento in commento).

Nella nuova versione del modello, in particolare, sono stati previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo.

 

Per le imprese di assicurazioni aventi sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE, che assicurano un adeguato scambio di informazioni e che operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi e che trasmettono annualmente la denuncia, ai sensi dell’art. 4-bis, Legge n. 1216 del 1961, come modificato dall’art. 24 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, i dati analitici dei singoli contratti, con riferimento agli importi versati alle province nell’anno solare precedente, sono trasmessi, unitamente al modello di denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori, entro il medesimo termine previsto per i soggetti con sede in Italia.

L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo.

Le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori all’estero per il 2023

Comunicate le indicazioni in materia di calcolo dei premi di chi opera in paesi extracomunitari sulla base delle retribuzioni convenzionali (INAIL, circolare 30 marzo 2023, n. 13).

L’INAIL è intervenuta in materia di assicurazioni obbligatorie per i lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. In effetti, Per l’anno 2023, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 febbraio 2023, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di questi lavoratori. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle, che sono parte integrante del citato decreto.

Pertanto, vengono applicate le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni. Più, in particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle tabelle già citate.

Per retribuzione nazionale viene inteso il trattamento economico mensile, ovvero il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Questo importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio. 

Peraltro, le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese.

Infine, le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Pertanto, ai fini assicurativi dell’INAIL, vengono esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali gli stati membri dell’Unione Europea e quelli ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera), oltre che gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale, ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.