Bonus asilo nido e allegazione documentale per le domande del 2022

Slitta dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (INPS, messaggio 11 aprile 2023, n. 1346).

Si tratta, come noto, del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali e del contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche di cui all’articolo 1, comma 355, della Legge n. 232/2016, e successive modificazioni.

 

Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (con esclusione dei servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non può eccedere la spesa sostenuta.

 

Con il messaggio in oggetto l’INPS comunica che il genitore o il soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere avrà tempo fino al prossimo 30 giugno (in luogo del precedente termine fissato al 1° aprile 2023) per allegare le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022

 

Si ricorda che la documentazione a supporto – ovvero ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga – ai fini del rimborso, deve necessariamente contenere la denominazione e la Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

 

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce mentre, se per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

 

La documentazione può essere allegata esclusivamente in via telematica, tramite la funzione “Allega documenti” del servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, disponibile sul sito istituzionale, o da dispositivo mobile nell’app “INPS mobile”. 

Rimborsi chilometrici al rider che utilizza mezzi propri: non imponibilità ai fini Irpef

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’imponibilita’ ai fini IRPEF del rimborso per il rider che utilizza mezzi propri per l’espletamento  dell’attività lavorativa (Agenzia delle entrate, risposta 11 aprile 2023, n. 290).

L’istante, una società che opera nel settore del food delivery, ha chiesto conferma all’Agenzia delle entrate sulla non assoggettabilità alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali delle somme rimborsate per l’utilizzo del mezzo di trasporto personale (bici, e­bike, scooter ecc.) durante le consegne ai riders, in quanto tale indennità prevista a titolo di rimborso chilometrico ha natura meramente risarcitoria e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. 

 

L’Agenzia delle entrate, ha ricordato che i redditi di lavoro dipendente sono determinati in base al principio di onnicomprensività previsto dall’ articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), in base al quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Nella circolare 326/E/1997, par. 2.1, in relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, l’Agenzia ha affermato, in generale, che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative (ad esempio per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc.).

Il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente è stato poi ulteriormente approfondito nella risoluzione n. 178/E2003, secondo cui non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:

– le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale);

– le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

 

Circa la modalità di determinazione dell’ammontare delle spese rimborsate, nella risoluzione n. 74/E/2017 l’Agenzia ha affermato che le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal Legislatore e laddove manchi un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, vanno quantificati sulla base di criteri oggettivi, documentalmente accertabili.

 

Nel caso di specie, l’istante ha stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo integrativo aziendale finalizzato all’inserimento dei rider nel contesto normativo e organizzativo del lavoro subordinato, applicando il CCNL “Logistica, trasporto, Merci e Spedizione”. Nello specifico il rimborso chilometrico spetta a quei rider, che su richiesta aziendale ­utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l’esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti ed è parametrato alla tipologia del mezzo utilizzato (auto, scooter,  bicicletta) e ai chilometri calcolati attraverso l’apposita App aziendale impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna.

L’Agenzia, infine, ha evidenziato la circostanza che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è necessario per lo svolgimento da parte del rider dell’attività lavorativa ed a motivo di ciò, infatti, costituisce anche uno degli elementi valutati ai fini dell’assunzione.

Alla luce delle considerazioni in questione, l’Agenzia delle entrate ha considerato il rimborso chilometrico, spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio anziché quello aziendale per l’espletamento dell’attività lavorativa, non imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari, in quanto riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

CCNL Anas: corrisposta la seconda tranche di Una Tantum

Erogazione della somma di euro 200,00 con il mese di aprile

Il  CCNL siglato in data 14 dicembre 2022, tra Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl Viabilità e logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal, condecorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ed applicato al personale dipendente del gruppo Anas prevede, in relazione all’attività svolta nell’anno 2022, la corresponsione di una indennità a titolo di “Una Tantum“, a copertura del periodo pregresso, per un importo di euro 450,00 riferito convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1, erogata in due tranche:
– la prima, già versata nel mese di febbraio 2023, pari ad euro 250,00;
– la seconda pari ad euro 200,00, da corrispondersi nella mensilità di aprile come riportato nella tabella sottostante.

Parametri Posizioni economiche Una Tantum
240 A 309,68
200 A1 258,06
170 B 219,35
155 B1 200,00
140 B2 180,65
115 C 148,39
100 C1 129,03

 

Pensionati residenti in Bulgaria: criteri di esenzione contro le doppie imposizioni

L’INPS fornisce precisazioni applicative a seguito della recente risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate (INPS, messaggio 3 aprile 2023, n. 1270).

L’Istituto nazionale della previdenza sociale è tornato a occuparsi, dopo il messaggio n. 612/2020 dei criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria, in virtù di quanto disposto dalla convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali, ratificata con la Legge n. 389/1990.

In particolare, l’INPS interviene in materia alla luce della  recente risposta a interpello n. 244/2023 dell’Agenzia delle entrate, dove si esponeva che: “Dall’esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda l’Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato”.

L’INPS ritiene, pertanto superati i criteri di esenzione dal regime impositivo italiano, esposti nel citato messaggio del 2020 e di conseguenza procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara in oggetto esclusivamente ai pensionati – non solo della Gestione pubblica, ma anche della Gestione privata – che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara.

Peraltro, a tale riguardo, l’INPS sottolinea quanto più volte precisato dall’Agenzia delle Entrate, ossia che, avendo tale prassi amministrativa per il sostituto di imposta carattere facoltativo, non sussiste alcun obbligo di adeguamento da parte dell’ente. Pertanto, l’Istituto nei casi d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni è tenuto ad applicare il regime interno di ritenuta.

Le eventuali contestazioni sui criteri di applicazione e di interpretazione della convenzione in esame, da parte dei soggetti interessati, non dovranno pervenire all’INPS e, nel caso, trattandosi di ambito prettamente fiscale, le stesse saranno veicolate all’Agenzia delle Entrate, quale amministrazione istituzionalmente preposta ai relativi riscontri.

Le pensioni detassate nel 2023

Le posizioni pensionistiche della Gestione privata in godimento della detassazione nel corrente anno di imposta saranno oggetto di ricostituzione ai fini dell’applicazione della tassazione italiana con efficacia, in ragione dei termini di elaborazione delle pensioni, a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023, e del contestuale recupero delle imposte relative alle mensilità precedenti operato a partire da gennaio 2023.

Quanto sopra avverrà fatte salve le posizioni sottoindicate:

– quelle per le quali sia stata già tempo per tempo presentata idonea documentazione attestante il possesso della cittadinanza bulgara, in conformità a quanto da ultimo stabilito dall’Agenzia delle entrate;

– quelle per le quali verrà prodotta la documentazione integrativa relativa al possesso della cittadinanza bulgara a corredo dell’istanza originaria, da inviare alle Strutture territoriali INPS competenti entro e non oltre il 30 aprile 2023, affinché la ricostituzione possa avere effetto sul rateo di giugno 2023.

Le certificazioni che dovessero pervenire successivamente al 30 aprile 2023 comporteranno il ripristino della detassazione a decorrere dal primo rateo utile di pensione.

Le pensioni detassate negli anni di imposta pregressi

Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità – compreso l’anno di imposta 2022 – per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica nei termini contemplati dalla normativa fiscale vigente, le posizioni che sono state interessate dalla detassazione saranno ricondotte al rapporto diretto tra contribuente e Agenzia delle entrate.

CCNL Terziario (Sist.Commercio-Confsal): corrisposti da aprile gli acconti sui futuri aumenti contrattuali

Erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al 4° livello, riparametrata per gli altri livelli di inquadramento

Con l’accordo siglato il 29 dicembre 2022 tra la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti – Sistema Impresa (già Sistema Commercio e Impresa) e la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato Fesica-Confsal è stata definita la corresponsione, a partire dal 1° aprile 2023, di una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al 4° livello, riparametrata per gli altri livelli di inquadramento. Detto importo, da intendersi come incremento della paga base, viene erogato a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali sono confermate le previsioni contrattuali (art. 193).

Livello Importo
Quadri 52,08
46,92
40,58
34,69
30,00
27,10
24,33
20,83

Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali per gli Operatori di Vendita

Livello Importo
Venditore 1 28,32
Venditore 2 23,78

CCNL Vigilanza privata: il punto sul superamento della vecchia disciplina contrattuale

Nuovi diritti per tutto il personale di settore

Durante il confronto tenutosi nei giorni scorsi relativo al CCNL Vigilanza Privata, le Associazioni Datoriali hanno previsto la disponibilità ad un aumento retributivo pari ad euro 120,00, senza definirne però lo scaglionamento nel corso di un periodo di vigenza ancora indefinito. A tal proposito, le imprese non avrebbero fornito un mandato conclusivo oltre questo adeguamento, specificando che, occorrerebbe tener conto dell’impossibilità di ottenere nell’immediato, adeguamenti dei capitolati di appalto che consentano il recupero del costo degli anzidetti aumenti.
La stipula del Contratto Collettivo per l’intero comparto è possibile solo se risulta radicalmente superata l’impostazione prevista nel CCNL 2013; diversamente si riconoscerà l’impraticabilità del percorso assunto, e, se a fronte delle varie proteste le Associazioni Datoriali non sono in grado di assumersi la responsabilità di una soluzione, questo significa che dovrà esserne individuata un’altra.
Quale che sia l’evoluzione, rimane comunque il diritto delle Guardie Particolari Giurate di ricevere una risposta contrattuale consona a quanto da loro sopportato:
– sia come per gli addetti ai servizi di sicurezza, per il vuoto assunto in questi anni;
– sia in quanto figure professionali penalizzate dal CCNL 2013, in riferimento ai livelli inquadramento, ed alle indennità;
– sia per il contenuto professionale e il maggior rischio connesso.
Si evidenziano sempre più casi in cui l’offerta di lavoro o le aziende riconoscano incrementi retributivi unilaterali.
Da ultimo, le Associazioni Datoriali hanno altresì affermato la volontà di continuare le trattative dopo una pausa di verifica al proprio interno.

Pignoramento delle pensioni: il nuovo limite di impignorabilità

L’INPS fornisce indicazioni applicative sulla soglia di impignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza che, a decorrere dal 22 settembre 2022, è stata modificata dalla Legge n. 142/2022, di conversione, con modificazioni, del decreto Aiuti bis (INPS, circolare 3 aprile 2023, n. 38).

L’articolo 21-bis del D.L. n. 115/2022 (cosiddetto decreto Aiuti bis), inserito, in sede di conversione, dalla Legge n. 142/2022, ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni di cui al comma 7 dell’articolo 545 c.p.c.

 

Il limite previgente, applicato a partire dal 27 giugno 2015, corrispondeva alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.

 

Per effetto della suddetta modifica normativa, a decorrere dal 22 settembre 2022, il nuovo limite è stato fissato nel doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un limite minimo di 1.000 euro.

 

Si ricorda che, l’importo dell’assegno sociale per il 2022 e il 2023 ammonta, nella sua misura piena, rispettivamente, a 469,03 euro e a 503,27 euro, per 13 mensilità.

 

La nuova soglia oltre la quale le pensioni non possono essere pignorate ha efficacia sui procedimenti esecutivi “pendenti”, da intendersi come quei procedimenti esecutivi notificati per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.

 

La data di notifica dell’ordinanza di assegnazione antecedente al 22 settembre 2022 (data di entrata in vigore del novellato limite di impignorabilità) è da configurarsi, parimenti, atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche qualora detto provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla menzionata data, in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico.

 

Le strutture territoriali dell’Istituto provvederanno alla verifica degli importi accantonati, riferiti alle posizioni di propria competenza, in ottemperanza agli obblighi di custodia di cui all’articolo 546 c.p.c., e al relativo eventuale ricalcolo qualora le trattenute cautelari non risultino operate in conformità al novellato importo soglia a fare data dal rateo di pensione relativo alla mensilità di ottobre 2022.

 

A tali fini gli importi accantonati verranno distinti con riferimento all’arco temporale in cui gli stessi si collocano e in particolare:

 

a) gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione e delle statuizioni in essa contenute;

 

b) gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre che soggiacciono all’innalzamento della soglia del limite di pignorabilità fissato dalla riforma, saranno oggetto di rimodulazione o azzeramento, con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza.  

 

Nel caso in cui l’importo del credito precettato aumentato della metà sia stato integralmente recuperato, il rimborso sarà quantificato sempre in relazione al periodo intercorrente da ottobre 2022 alla scadenza del piano di recupero.

 

I rimborsi spettanti verranno effettuati d’ufficio a cura delle Strutture territorialmente competenti dell’INPS.

 

CCNL Editoria – Industria: elemento di garanzia retributiva ad aprile

Riconosciuto un importo annuo di 250,00 euro lordi ai dipendenti a tempo indeterminato che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuali o collettivo

Il CCNL del 16 ottobre 2014 sottoscritto tra l’Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata e il Sindacato Lavoratori Comunicazioni, la Federazione in Formazione Spettacolo e Telecomunicazioni, l’Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione ed applicabile ai dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali ha previsto che a decorrere dall’anno 2012 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL, è riconosciuta con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo un importo annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
L’elemento di garanzia retributiva è previsto solo per le aziende che non abbiano una contrattazione di secondo livello e per i dipendenti che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuali o collettivo.
Si specifica che l’importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR.
In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, devono essere erogati tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.

 

Si avvicina la scadenza dell’invio delle domande di definizione agevolata

 

L’Agenzia delle entrate-riscossione ricorda l’approssimarsi del termine, fissato al 30 aprile 2023, per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle e la Modalità di invio delle domande  (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 7 aprile 2023).

Il termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata è fissato dalla Legge al 30 aprile 2023. L’Agenzia delle entrate-riscossione ha, pertanto, esortato i contribuenti ad attivarsi in anticipo rispetto a tale scadenza.

La rottamazione quater riguarda i debiti affidati in riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e i contribuenti che decidono di aderirvi devono versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio, optando per il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

A coloro che hanno presentato la richiesta di definizione agevolata, l’Agenzia deve inviare, entro il 30 giugno 2023, la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

 

Per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda, l’Agenzia ha ricordato che la procedura è interamente telematica, attraverso sito istituzionale e l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password), sia in area riservata (per chi dispone
di SPID, CIE o CNS e, per gli intermediari fiscali, Entratel). In particolare all’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione facilmente cliccando direttamente dall’elenco dei debiti definibili, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Inoltre sul sito dell’ Agenzia Riscossione è disponibile il servizio per chiedere il prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere rottamati e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata.

 

La definizione agevolata è stata introdotta dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022,  anche se ricompresi in precedenti rottamazioni e a prescindere se in regola con i pagamenti.

I contribuenti che decidono di aderirvi possono versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica e non devono corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Riguardo ai debiti da multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette  “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Non rientrano invece nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’IVA riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. I carichi delle casse/enti previdenziali di diritto privato, sempre ai sensi della Legge n.197/2022, possono invece rientrare nell’ agevolazione solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, all’Agenzia mediante posta elettronica certificata.

 

Infine in merito ai versamenti dell’importo dovuto, in caso di rateizzazione, l’Agenzia ricorda che le prime due rate devono essere di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023; le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, vanno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

 

Ebinter Bergamo: stanziati 1,2 milioni di euro per lavoratori e imprese del terziario e turismo

Il click day per l’inoltro delle domande di ammissione ai sussidi è a partire dal 2 maggio 2023 

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bergamo ha messo a disposizione 1,2 milioni di euro, a sostegno dei lavoratori e delle aziende dei settori terziario e turismo della provincia lombarda, organismi paritetici formati da Ascom Confcommercio Bergamo, Filcams-Cgil Bergamo, Fisascat- Cisl Bergamo e Uiltucs Bergamo. Si tratta di una platea di circa 24mila addetti e 7mila aziende.
Nello specifico e fino ad esaurimento del plafond, sono previsti sussidi:
– energetici: 440mila euro per il pagamento delle bollette riguardanti il primo bimestre del 2023 di luce e gas;
– formativi: 300mila euro (200mila per le imprese del Terziario e 100mila per Ente Alberghiero e pubblici servizi) da destinare alla frequenza di corsi volti ad accrescere le conoscenze di dipendenti ed imprenditori;
– per lavoratori e famiglie: mezzo milione di euro destinati a spese scolastiche (libri di testo e mense), trasporti, assistenza disabili.
Per quanto riguarda il sussidio per far fronte al caro energia, che viene erogato entro due/tre mesi dall’inoltro della domanda, l’accesso al bonus è per i lavoratori a tempo indeterminato, determinato con un contratto non inferiore a 9 mesi contributivi e per gli apprendisti. Il contributo viene erogato:
– da 50,00 euro, per chi ha un Isee del nucleo familiare superiore a 15mila euro;
– a 100,00 euro, per chi ha un Isee fino a 15mila euro.
Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate a partire dal 2 maggio 2023, allegando:
– copia stato di famiglia e autocertificazione;
– copia dichiarazione sostitutiva;
– copia dell’ultima busta paga 2023;
– copia bolletta 2023 riguardante la fornitura di energia elettrica o gas, intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare;
– copia documento d’identità di chi inoltra la richiesta.
Il sussidio alla formazione ha come obiettivo quello di incentivare alla frequentazione di corsi per: sales assistant, marketing consultant, social media specialist, data analyst, programmatori, addetto al banco, personale di sala, chef e addetto al desk.
Il sussidio destinato ai lavoratori e alle famiglie è finalizzato a coprire più ambiti: dall’assistenza ai disabili, al contributo per malattia o infortunio (oltre il 180° giorno), passando per le spese per i figli (che consistono in libri scolastici, servizio mensa, trasporto pubblico, asili nido), al trasporto pubblico per finire con il contributo spese per l’assunzioni di badanti.
Il sostegno alle imprese comprende: formazione, apprendistato, corsi di formazione sulla sicurezza, promozione di sistemi di qualità, assunzione di giovani disoccupati, contributo per le aziende che hanno il welfare aziendale.