Utilizzo servizi on line delle Entrate: istanza abilitazione/disabilitazione delle peersone di fiducia

 

L’Agenzia delle entrate ha reso note le modifiche al provvedimento n. 173217/2022, concernente l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia (Agenzia delle entrate, Provvedimento 17 aprile 2023, n. 130859).

Con il provvedimento del 19 maggio 2022, n. 173217 l’Agenzia delle entrate ha disciplinato la richiesta di abilitazione ad operare nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’interesse di altre persone fisiche, da parte dei rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) e delle persone di fiducia.

 

Con l’obiettivo di agevolare l’accesso e la fruizione dei servizi on line da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche, l’Agenzia è dunque intervenuta con un nuovo provvedimento semplificando, in particolare, l’iter procedimentale per richiedere e ottenere tale abilitazione per le persone di fiducia. In allegato è stato anche fornito un nuovo modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi on line, in sostituzione di quello allegato al  provvedimento n. 173217.

Tra le novità introdotte si segnala la possibilità che l’istanza sia presentata dall’interessato mediante una specifica funzionalità web disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia a decorrere dal 20 aprile 2023, in sostituzione dell’invio del modulo attraverso il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, previsto dal precedente provvedimento. La stessa istanza può inoltre essere presentata anche tramite il servizio on line di videochiamata.

 

Per quanto concerne la documentazione da allegare qualora l’interessato, a causa di patologie, sia impossibilitato a presentare l’istanza presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che per medico di medicina generale, tenuto ad attestare lo stato di impedimento dell’interessato, si intende non solo il medico di famiglia ma anche un suo sostituto. Al fine di tener conto dei casi in cui l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, si riconosce la possibilità che un medico della struttura stessa ne possa attestare lo stato di impedimento.

E’, inoltre, ampliata la durata dell’abilitazione delle persone di fiducia, prevedendo che la stessa scada il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nel relativo modulo ovvero, se non è indicato alcun termine, il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata. Il termine indicato dall’interessato non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata. In tal modo, si agevolano le situazioni che presentano un certo grado di stabilità nel tempo, evitando ai soggetti interessati di dover presentare annualmente la richiesta di abilitazione.

Infine viene specificato che, poiché la persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro soggetto, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo all’interessato.

Eventuale istanza di disabilitazione all’utilizzo dei servizi on line può essere presentata, oltre che dall’interessato, dal suo rappresentante legale o dai suoi eredi. A tutela dell’interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza, la disabilitazione può essere eseguita d’ufficio.

Oltre al modello di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online, l’Agenzia ha fornito anche le relative istruzioni per la compilazione.

CCNL Alimentari – Industria e Cooperative: ratificate le ipotesi di piattaforma dei rinnovi contrattuali

Importanti novità per il dipendenti del settore alimentare

Le Associazioni Sindacali Fai, Flai e Uila hanno ratificato in modo unanime nei giorni scorsi le ipotesi di piattaforma per i rinnovi dei CCNL Alimentari-Industria e CCNL Alimentari-Cooperative per i quali è stato richiesto un aumento retributivo di oltre euro 300,00 nel quadriennio, ed un importante rafforzamento del sistema di welfare nazionale. Le medesime hanno difatti predisposto le suddette ipotesi in un contesto caratterizzato da determinanti novità, poiché l’Italia ha dimostrato sorprendenti capacità di crescita anche dopo la pandemia e la rottura degli equilibri internazionali causata dalla guerra in Ucraina.
Il settore agroalimentare italiano invero, ha segnato notevoli record ossia: la crescita della produzione dell’1,3% rispetto al 2021, l’aumento dell’export agroalimentare negli ultimi 5 anni in misura del 43%, raggiungendo nel 2022 la cifra record di euro 60,7miliardi pari al 10% delle esportazioni complessive del Paese, nonché le vendite alimentari aumentate del 18% nei primi tre mesi del 2023. Risultati importanti raggiunti anche grazie al contributo del personale di comparto che purtroppo ha visto erodere la propria busta paga dall’inflazione.
Per tali motivi si confermano di nuovo le strutture salariali dei CCNL in scadenza, prevedendo una richiesta importante e adeguata al contesto, ovverosia, euro 230,00 al parametro 137, di aumento sul Tem; euro 70,00 sullo Iar quale Incremento aggiuntivo della retribuzione, al fine di consentire a tutto il personale di comparto di beneficiare delle eccezionali performance che il settore alimentare nel suo complesso ha realizzato e sta tutt’oggi realizzando; infine euro 30,00 come trattamento economico dovuto per mancata contrattazione di secondo livello.
Le piattaforme mirano inoltre, ad un sistema di relazioni sindacali maggiormente partecipative e continuative, nonché a rafforzare le tutele presenti nel settore per rispondere alle sfide delle innovazioni, della digitalizzazione e della competitività globale, partendo dalla revisione del sistema di classificazione nazionale, ed altresì, realizzando una miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementando la salute e sicurezza in azienda, oltre alla valorizzazione dell’istituto della formazione. Tutto questo tenendo presenti tematiche quali la sostenibilità ambientale, che va sempre di pari passo con quella economica e sociale.
Centrale si conferma poi la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 40 ore a 36 ore a parità di salario, stante la continua evoluzione del lavoro.
In tema di appalti si richiede l’aumento delle attività non appaltabili; il rafforzamento delle tutele in caso di cambio di appalto; il potenziamento della comunità di sito e l’individuazione di strumenti contrattuali utili a ricomprendere nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Alimentari-Industria tutti quei lavoratori che svolgono la loro attività in maniera continuativa all’interno dello stesso sito; nonché il contrasto della precarietà e la limitazione del ricorso alla somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato.
Da ultimo, le Parti Sindacali ribadendo l’unicità dei due contratti, hanno deciso di portare avanti le loro richieste attendendo consensi tra le lavoratrici e i lavoratori del settore.

CIPL Edilizia Artigianato-Milano: erogato l’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno in corso

Definito l’Evr 2023 per le Aziende ed il personale di Comparto

L’accordo del 28 marzo 2023, sottoscritto tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie, prevede la verifica dei parametri territoriali per la determinazione ed il riconoscimento dell’Elemento Variabile della Retribuzione 2023. Tale accordo assicura l’andamento positivo di tutti i parametri territoriali tenendo conto anche dei cicli economici che caratterizzano il settore, collegati ai risultati di produttività, qualità e competitività raggiunti nel territorio.
Come previsto, l’Elemento in questione può esser dovuto interamente, dovuto in misura ridotta oppure non dovuto.
– Evr dovuto in misura intera:
Se dal confronto tra i dati riguardanti il triennio 2020-2022 in rapporto al precedente triennio 2019-2021, i parametri aziendali relativi alle ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni ed al volume d’affari Iva come rilevabile dalle dichiarazioni annuali risultino pari o positivi, le Aziende provvederanno alla corresponsione dell’intero importo ad operai, impiegati, nonché ad apprendisti con contratto professionalizzante mediante il versamento di quote mensili durante l’anno in corso. In tal caso, l’Evr è stabilito nella misura intera del 4% dei minimi tabellari vigenti dal 1° Febbraio 2020.
– Evr non dovuto o versato in misura ridotta:
Qualora l’andamento di entrambi i suddetti parametri risulti negativo, l’Azienda non dovrà versare l’Elemento Variabile della Retribuzione. Se invece, l’andamento negativo riguardi solo uno dei due parametri, la stessa dovrà riconoscere l’Evr in misura ridotta pari al 50% dell’intero importo. In tal caso ella dovrà, entro il 30 Ottobre 2023, inviare tramite indirizzo Pec all’Associazione Artigiana di categoria cui aderisce ed alla Cassa Edile di Milano, un’autodichiarazione unitamente alla relativa documentazione probatoria.
Verifica del parametro Ore denunciate in Cassa Edile
Da ultimo si comunica che, le ore denunciate presso la Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni, possono esser verificate nell’area privata “Servizi on-line” consultando la funzione ad accesso riservato “Rendiconti” → “Estratto conto” → “Evr”.

Approvata la disciplina dell’equo compenso per i professionisti

Con il voto favorevole della Camera diviene legge la normativa in materia di giusta retribuzione delle prestazioni rese dai chi esercita una professione liberale (Camera dei deputati, comunicato 13 aprile 2023).

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva nella seduta del 12 aprile 2023 la disciplina dell’equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti (avvocati, notai, amministratori di condominio, commercialisti, ecc.), con l’intento di rafforzare la loro tutela nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista. 

Il provvedimento si compone di 13 articoli e innanzitutto definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi i professionisti non iscritti a un Ordine, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (articoli 1 e 2).

La legge disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (articolo 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (articolo 4).

Si prevede anche che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (articolo 5).

Viene consentito alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi individuati siano equi fino a prova contraria (articolo 6).

Si prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (articolo 7) e si disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (articolo 5) e alla responsabilità professionale (articolo 8).

Inoltre, viene consentita la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (articolo 9).

Infine, presso il Ministero della giustizia, viene istituito l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (articolo 10), mentre si prevede che la riforma non si applichi alle convenzioni già in corso (articolo 11).

 

 

 

Lavoratori part time ciclico verticale e indennità una tantum: il riesame delle domande respinte

I lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e che si sono visti respingere la domanda di accesso all’indennità una tantum introdotta dal decreto Aiuti, hanno 120 giorni di tempo per presentare istanza di riesame (INPS, messaggio 13 aprile 2023, n. 1379).

L’INPS rende note le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti l’indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del D.L. n. 50/2022 (cosiddetto decreto Aiuti), le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

 

Si tratta, come noto, dell’indennità pari a 550 euro riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.

 

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sia da parte degli Istituti di  Patronato sia da parte del cittadino accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS) alla sezione del sito istituzionale denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page attraverso il motore di ricerca.

Gli stati di lavorazione, gli esiti e le eventuali motivazioni di reiezione della domanda sono disponibili nella sezione “Le mie richieste” cliccando su “Dati della domanda”.

 

Nel termine, non perentorio, di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), l’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Richiedi riesame” disponibile nella sezione “Dati della domanda”.

 

E’ comunque necessario indicare una motivazione e contestualmente inviare la documentazione utile a consentire il riesame attraverso il link “Allega documentazione”.

 

In allegato al messaggio in commento, l’Istituto riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità in argomento e fornisce poi alcune indicazioni amministrative sul riesame nei casi di reiezioni più frequenti emersi dall’analisi effettuata a campione. 

 

Nel caso in cui le denunce UniEmens non siano state sempre trasmesse, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, secondo le modalità definite dall’IINPS con la specifica codifica prevista per le sospensioni in ragione del part-time, all’esito della attività istruttoria, la Struttura territoriale dovrà chiedere al datore di lavoro la regolarizzazione dei flussi interessati, sia per la tipologia del rapporto di lavoro part-time denunciato che per la corretta valorizzazione dei periodi di sospensione dell’attività in ragione del part-time. Laddove la Struttura territoriale competente per il riesame dell’indennità una tantum in oggetto sia diversa da quella competente per matricola aziendale, la prima avrà cura di inoltrare l’esito dell’istruttoria alla seconda, affinché quest’ultima possa attivare il canale di comunicazione con il datore di lavoro per la correzione dei flussi UniEmens.

 

Riguardo ai requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, l’INPS precisa, ad esempio, che, in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti di lavoro e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere. Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro.

 

Viene data una precisa indicazione per i lavoratori dello spettacolo: infatti, considerato il diverso sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (espresso in settimane) e per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (espresso in giornate), per “periodo continuativo di un mese” si intende, per i primi, un arco temporale pari a 4 settimane mentre, per i secondi, un periodo pari a 26 giorni. Si deve tener conto, in proposito, che, per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, una settimana non interamente lavorata corrisponde a 6 giorni non lavorati, quindi, 7 settimane sono 42 giorni, mentre 20 settimane corrispondono a 120 giorni.

 

In riferimento all’ulteriore requisito secondo il quale il beneficiario non deve essere percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), si evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi.

 

Si ricorda che, inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

 

CCNL Carta – Industria: corrisposto l’Elemento di garanzia retributiva con il mese di aprile

Elargita la quota lorda di euro 250,00 ai dipendenti assunti a tempo indeterminato

L’Ipotesi di Accordo del 30 novembre 2016, siglata tra l’Associazione Italiana fra gli Industriali della carta, cartoni e paste per carta, l’Associazione Nazionale Italiane Industrie Grafiche; Cartografiche e Trasformatrici ed il Sindacato Lavoratori Comunicazione, la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, l’Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione, il Sindacato Nazionale Ugl Carta e Stampa, avente decorrenza dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, per il rinnovo del CCNL applicato ai dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone del 13 settembre 2012, prevede che, dall’anno 2017, al personale assunto con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano fatto contrattazione di secondo livello negli ultimi tre anni, e non abbiano altresì ricevuto, nello stesso periodo, nessun altro trattamento economico collettivo, inclusi quelli a titolo di liberalità, in aggiunta a quanto spettante a norma del Contratto Collettivo, venga riconosciuto con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo, una somma annua a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva pari ad euro 250,00 lordi oppure una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dalla disciplina contrattuale. Tale importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del calcolo del Tfr.
Da ultimo si specifica che, in caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell’ammontare in questione quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.

CIPL Edilizia Industria – Benevento: definiti gli importi Evr 2023

Stabilite le cifre relative all’Evr per i lavoratori del Settore Edilizia Industria 

Sulla base dell’Accordo Sindacale siglato dall’Ance di Benevento il 15 marzo scorso presso la sede dell’Ance Campania con le OO.SS Provinciali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, sono stati definiti gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione che vengono erogati per tutto il 2023. L’emolumento viene riconosciuto a tutti i lavoratori del Comparto Edilizia Industria.
L’Evr è stato fissato nella misura del 4% da applicarsi ai minimi ed è corrisposto al 100% se sono soddisfatti gli esiti della verifica dell’andamento dei parametri individuati a livello territoriale, che tengono conto dell’andamento congiunturale del settore, insieme ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Sulla base di quanto detto in precedenza, l’erogazione del 100% dell’Evr avviene mensilmente, per operai e impiegati, ed il calcolo viene effettuato sulla base delle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ore insieme agli arretrati delle mensilità precedenti.
Dal 1° gennaio 2023, l’importo per gli operai è di:
0,19 euro per operaio comune I livello;
0,22 euro per operaio qualificato II livello;
0,25 euro per operaio specializzato III livello;
0,26 euro per operaio IV livello.
Per gli impiegati, l’erogazione dell’emolumento in questione, è sempre mensile, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 13 mesi insieme agli arretrati relativi alle mensilità precedenti.
Dal 1° gennaio 2023, l’importo dell’Evr è di:
32,61 euro per gli impiegati di I livello;
38,16 euro per gli impiegati di II livello;
42,40 euro per gli impiegati di III livello;
45,66 euro per gli impiegati di IV livello;
48,92 euro per gli impiegati di V livello;
58,71 euro per gli impiegati di VI livello;
65,23 euro per gli impiegati di VII livello.
Se scatta almeno uno dei 2 parametri aziendali si deve versare il 30%, più la metà del 70% restante. Quindi, l’azienda va  ad erogare il 65% dell’Evr.
Pertanto, dal 1° gennaio 2023, per gli operai l’importo è pari a:
0,12 euro per gli operai di I livello;
0,14 euro per gli operai di II livello;
0,16 euro per gli operai di III livello;
0,17 euro per gli operai di IV livello.
Mentre, per gli impiegati, dal 1° gennaio 2023, l’importo è di:
21,20 euro per gli impiegati di I livello;
24,80 euro per gli impiegati di II livello;
27,56 euro per gli impiegati di III livello;
29,68 euro per gli impiegati di IV livello;
31,80 euro per gli impiegati di V livello;
38,16 euro per gli impiegati di VI livello;
42,40 euro per gli impiegati di VII livello. 

 

 

Non imponibilità ai fini IVA delle operazioni effettuate a favore delle forze armate

 

 

Con la circolare n. 8 del 6 aprile 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle Modificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate a favore delle forze armate.

Il D.Lgs. n. 72/2022, ha introdotto disposizioni aventi a oggetto l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione.

Il D.P.R. n. 633/1972 (c.d. decreto IVA), sul trattamento IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti delle forze armate dell’Unione europea, è stato innovato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 72/2022, che ha aggiunto all’articolo 72 del citato decreto nuove specifiche ipotesi di non imponibilità equiparandole alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis e 9 dello stesso decreto IVA. In base all’articolo 4 del D.Lgs. n. 72/2022, tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Rientrano nell’ambito applicativo dell’esenzione le attività svolte nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione europea (PSDC). Non sono, tuttavia, ricomprese tra queste le operazioni militari effettuate dalle forze armate degli Stati membri che, in uno spirito di solidarietà, operino in un’azione congiunta a seguito di un attacco terroristico o di una calamità, naturale o provocata dall’uomo, in uno degli Stati membri, nonché le azioni militari effettuate a seguito di attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate alla PSDC dell’Unione. La disciplina non include le operazioni destinate a missioni civili, anche se rientranti nell’ambito della PSDC.

Sono operazioni non imponibili, per effetto delle nuove previsioni, con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che simultaneamente:

1) sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia;
2) hanno come cessionario o committente una forza armata appartenente a uno Stato membro dell’Unione europea;
3) sono destinati all’uso delle anzidette forze armate o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense;

4) i beni sono ceduti e i servizi sono prestati in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di appartenenza delle forze armate cessionarie o committenti;

5) sono finalizzati allo svolgimento delle attività rientranti nella PSDC.

 

Da ciò deriva, pertanto, che in base alla nuova normativa non sono imponibili ai fini IVA:

– le cessioni di beni presenti in Italia effettuate nei confronti di forze armate appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC;
– nel caso in cui siano territorialmente rilevanti in Italia, le cessioni di beni inviati nel nostro Paese a forze armate, appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC;
– le prestazioni di servizi, per cui sia verificato il presupposto territoriale in Italia, rese nei confronti di forze armate appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC.

 

Risultano escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da chiunque effettuate in Italia nei confronti di forze armate italiane.

La circolare specifica che il regime di non imponibilità IVA richiede non solo che i destinatari delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia siano forze armate stanziate in uno Stato membro diverso dall’Italia, ma anche che tali forze armate appartengano a uno Stato membro diverso da quello di introduzione dei beni o dei servizi. Ne deriva che rientrano nella previsione di legge anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (territorialmente rilevanti in Italia) effettuate nei confronti di forze armate italiane stanziate in un altro Stato membro per ottemperare ad un compito di PSDC.

 

L’Agenzia delle entrate sottolinea che per beneficiare della non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi è necessario che le forze armate, nella loro veste di committenti dei servizi o cessionari dei beni, utilizzino l’apposito modello di certificato di esenzione dall’IVA o dalle accise, per comunicare ai propri fornitori la sussistenza dei requisiti indispensabili per fruire della non imponibilità stessa.

 

Tali novità introdotte dalle disposizioni all’articolo 72 del D.P.R. n. 633/1972 comportano, conseguentemente, la non assoggettabilità ad imposta delle importazioni di beni da destinare alla PSDC effettuate dalle forze armate di un altro Stato membro stanziate in Italia.

Infine la circolare chiarisce che qualora le forze armate dello Stato abbiano beneficiato in un altro Stato membro del regime di non imponibilità all’imposta dei beni destinati a finalità rientranti nella PSDC dell’Unione europea, i relativi acquisti diventano imponibili in Italia ai fini IVA se e nella misura in cui detti beni siano introdotti dalle medesime forze armate nel territorio dello Stato italiano, qualora l’importazione degli stessi beni non avrebbe potuto fruire dell’esenzione di cui all’articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto IVA.

CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): corresponsione della 1ª tranche di Una Tantum

Prevista per l’anno 2023 l’erogazione di un importo Una Tantum, da corrispondersi in 2 tranche

Con il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 Laif, Anpit, Cisal-Terziario e Cisal hanno stabilito l’erogazione nell’anno 2023 di un importo Una Tantum, suddiviso in 2 tranche. La 1ª tranche deve essere corrisposta nel mese di aprile con le seguenti modalità:
– lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2020: 100% dell’Una Tantum;
– lavoratori assunti dal 1° gennaio 2021: Una Tantum proporzionata per il periodo lavorato, dalla data di assunzione al 31 dicembre 2022;
– lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023: non hanno diritto all’Una Tantum.

 

Livello Importo
Quadri 225,00
1 200,00
2 170,00
3 140,00
4 120,00
5 100,00
6 90,00
7 85,00
8 75,00

Una Tantum per gli Operatori di Vendita

Livello Importo
Venditore 1 140,00
Venditore 2 120,00
Venditore 3 110,00

CIPL Edilizia Industria – Frosinone: EVR 2023

Effettuata la verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e la determinazione degli importi 

Come stabilito dal Verbale di Accordo Edilizia Industria – Frosinone sottoscritto l’11 aprile 2016 l’Ance Frosinone e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno verificato la sussistenza degli indicatori territoriali e hanno proceduto alla conseguente determinazione degli importi erogabili.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando i dati del triennio 2022/2021/2020 con il triennio 2021/2020/2019 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Inoltre, ogni azienda deve procedere al raffronto dei seguenti parametri aziendali relativi al triennio 2022/2021/2020 con quelli relativi al triennio 2021/2020/2019:
ore denunciate in Cassa Edile;
volume d’affari IVA.
Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014.
Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 65% del suddetto 4% .
Se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’E.V.R.
Si precisa che l’E.V.R. spetta ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

OPERAI
Livello Importo orario 4%
IV° Livello 0,26 euro
III° Livello 0,25 euro
II° Livello  0,22 euro 
I° Livello  0,19 euro 
IMPIEGATI
Livello Importo mensile 4%
VII° Livello 65,23 euro
VI° Livello 58,71 euro
V° Livello 48,92 euro
IV° Livello 45,66 euro
III° Livello 42,40 euro
II° Livello 38,16 euro
I° Livello 32,61 euro