Due decreti per la lotta al lavoro nero

Un provvedimento istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, l’altro aggiorna ne aggiorna il Piano nazionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2023).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha sottoscritto il D.M. n. 57/2023 e il D.M. n. 58/2023: entrambi i provvedimenti perseguono l’obiettivo della lotta al lavoro sommerso. Il primo decreto, il n. 57, istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, a cui è affidato il compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, entrato in vigore il 21 dicembre 2022, oltre che di vigilare sul rispetto del percorso attuativo allegato al provvedimento. Il decreto n. 58, invece, aggiorna proprio il medesimo Piano, inserendo uno specifico paragrafo dedicato alle azioni volte a favorire l’impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura, attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozioni di azioni di politica attiva. 

Peraltro, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2023 degli avvisi relativi ai due decreti, si è concluso formalmente la verifica da parte della Commissione Europea del conseguimento dei traguardi e obiettivi del PNRR di competenza del Dicastero per quanto riguarda la fase di cosiddetto assessment.

Per quel che riguarda la composizione del Comitato per il contrasto del lavoro sommerso, si segnala che a presiederlo è il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o un suo delegato), mentre nella sua composizione si prevedono rappresentanti del Ministero stesso, coinvolti per competenza nell’attuazione del Piano, del Ministero dell’interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’INL, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ANPAL, della Banca d’Italia, dell’ISTAT, dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Conferenza delle Regioni, con il supporto tecnico dell’INAPP. Del Comitato fanno altresì parte esperti nominati dal Ministro del lavoro in possesso di particolare competenza ed esperienza, oltre che 10 rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale.

Il Comitato interagirà con le task force e i gruppi di lavoro cui è demandata per competenza l’attuazione delle specifiche linee d’azione; presidierà l’avanzamento dei lavori per la costruzione e il monitoraggio degli indicatori relativi alla media annuale del numero di accessi ispettivi effettuati in materia di lavoro e all’incidenza del lavoro sommerso, assicurando infine le necessarie connessioni con il Tavolo nazionale sul caporalato.

Le prime attività da monitorare per il Comitato al suo insediamento saranno:

– la costituzione di un gruppo di lavoro a presidio dell’interoperabilità tra i sistemi informativi dei diversi enti, detentori a vario titolo di dati relativi al fenomeno del lavoro sommerso;
– la formazione degli Ispettori neoassunti e costituzione di una task force ministeriale che si avvalga del Tavolo operativo nazionale per la pianificazione operativa della vigilanza;
– l’avvio della Piattaforma INPS per interventi di compliance e sviluppo di un Indicatore Sintetico dell’Affidabilità Contributiva (ISAC);
– l’attività di formazione specifica sul lavoro sommerso rivolta i Centri per l’Impiego;
– la campagna informativa di contrasto al lavoro sommerso;
– l’elaborazione di proposte normative per la modifica degli importi relativi alla sanzione amministrativa per appalto illecito e per la parità di trattamento tra dipendenti dell’appaltatore e del sub-appaltatore.

CCNL Noleggio Automezzi (Anav): a maggio la seconda tranche di Una Tantum

Con la retribuzione di maggio è prevista l’erogazione di un importo di 50,00 euro al livello C2, da riparametrare per gli altri livelli

Con il rinnovo del contratto siglato il 6 ottobre 2022 per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate, Anav e Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum, a copertura del periodo pregresso (1° gennaio 2021-30 settembre 2022).
Al personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, ossia 6 ottobre 2022, viene erogato un importo forfettario di 100,00 euro al livello C2, riparametrato secondo la scala parametrale vigente (100-200) e senza alcun effetto di trascinamento.
La predetta somma di 100,00 euro, da rapportarsi ai mesi di effettiva prestazione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2022, considerando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, è corrisposta in 2 tranches di pari importo di 50,00 euro, da erogarsi rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di:
novembre 2022;
maggio 2023.
Gli importi forfettari, da riproporzionare in caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, sono comprensivi dell’IVC, nonché dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e non sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in forza al 6 ottobre 2022 il periodo di riferimento è rappresentato dalla durata del vigente rapporto, ivi comprese eventuali proroghe.
Gli importi (riparametrati) da corrispondere con la retribuzione del mese di maggio 2023 sono i seguenti.

Livello Importo
A 1 74,62
A 2 70,15
B 1 63,44
B 2 60,45
B 3 57,83
C 1 56,72
C 2 50,00
C 3 46,64
C 4 37,31
Q 1 74,62
Q 2 74,62

CCNL Artigianato e PMI Forlì-Cesena e Rimini: stabilito importo EVR

Definite le cifre dell’Elemento Variabile della Retribuzione 2023 per i dipendenti del Comparto 

Le Associazioni Datoriali Artigiane (Cna Costruzioni della Provincia di Forlì-Cesena e di Rimini e Confartigianato Forlì, Cesena e Rimini) e le sigle sindacali di Settore (Feneal-Uil di Cesena-Forlì, Feneal-Uil Rimini, Filca-Cisl della Romagna, Fillea-Cgil di Forlì-Cesena e Fillea-Cgil di Rimini) hanno stabilito l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023, all’interno del rinnovo del Contratto Integrativo Interprovinciale, nel quale rientrano i dipendenti delle imprese edili che applicano il CCNL Artigianato e delle P.m.i.
I due parametri aziendali da prendere in considerazione per l’erogazione dell’EVR al 100% sono: le ore ordinarie denunciate alla Cedaiier, per le imprese con solo “impiegati” (ore lavorate), e volume d’affari ai fini IVA. Qualora uno dei due parametri aziendali dovesse essere negativo, o invariato ed uno negativo, l’Elemento Variabile della Retribuzione sarà erogato al 50%.
L’emolumento viene riconosciuto a partire dalla busta paga del mese di giugno, diviso in 12 mensilità, spalmate fino a maggio 2024. Per quel che riguarda i lavoratori “apprendisti”, l’EVR sarà riproporzionato applicando l’aliquota dell’85% rispetto a quello spettante ai lavoratori qualificati. Per i lavoratori “part-time”, invece, l’EVR viene erogato sulla base del relativo orario di lavoro contrattuale.
Nella fattispecie, l’Elemento Variabile della Retribuzione per i lavoratori del Settore Artigianato e P.m.i. è di:

Livello  EVR 3,5% Valore al 100%

dagli indicatori territoriali 

100%

con 2 indicatori Aziendali positivi 

50%

con 1 indicatore Aziendale positivo

1 397,83 397,83 397,83 198,92
2 465,21 465,21 465,21 232,61
Muratore 1° 491,27 491,27 491,27 245,64
3 517,32 517,32 517,32 258,66
4 556,66 556,66 556,66 278,33
5 596,84 596,84 596,84 298,42
6 716,13 716,13 716,13 358,07
7 802,81 802,81 802,81 401,41 

Impianti audiovisivi e strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, indicazioni per le autorizzazioni

L’INL fornisce indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi nel caso in cui manchi l’accordo collettivo con le RSA e/o RSU per l’installazione degli impianti audiovisivi o di altri strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (INL, nota 14 aprile 2023, n. 2572).

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali: lo stabilisce l’articolo 4, comma 1, della Legge n. 300/1970 nell’ambito delle disposizioni che tutelano, tra l’altro, la libertà e dignità dei lavoratori. Sempre il medesimo comma citato, prevede che, in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

 

L’INL, nella nota in oggetto, ribadendo che l’accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso prioritario previsto dal Legislatore, ricorda che, conseguentemente, l’eventuale procedura autorizzatoria è condizionata alla dimostrazione dell’assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse.

 

La carenza di codeterminazione (accordo) tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo (se l’accordo non è raggiunto o in assenza della RSA/RSU) non possono essere supplite nemmeno dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori, restando in quest’ultimo caso l’istallazione illegittima e penalmente sanzionata.

 

Le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL – in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali – in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima.

 

Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, possono stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancato accordo o in assenza della RSA/RSU, potranno presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’INL o, in alternativa, alla sede centrale.

 

Con particolare riguardo ai sistemi di geo localizzazione, l’INL sottolinea la necessità di contemperare le finalità di sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell’attività produttiva, con la tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori, anche alla luce della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

 

Infatti i suddetti sistemi consentono la raccolta e l’elaborazione di dati di varia natura in modo tale da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o comunque dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza.

 

Il Garante per la protezione dei dati personali, intervenendo più volte sull’argomento, ha precisato che i dati raccolti e trattati devono essere limitati a quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, che costituiscono i presupposti di liceità di cui all’articolo 4 della Legge n. 300/1970. Di conseguenza, l’accesso ai dati da parte del datore di lavoro dovrà avvenire solo ed esclusivamente in funzione delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento autorizzativo, con la conseguenza che ogni diverso trattamento non consentito dei dati non rende utilizzabili le informazioni raccolte ai fini connessi al rapporto di lavoro.

 

Sulla base di quanto sopra evidenziato, gli Uffici devono valutare attentamente le ragioni legittimanti l’installazione dei sistemi di geo localizzazione, verificando che la tipologia dei dati raccolti ed il loro effettivo trattamento siano correlati alle esigenze dichiarate e rispettosi dei principi sopra richiamati. 

 

Considerato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato in relazione allo “strumento” di geolocalizzazione in sé, in costanza delle ragioni legittimanti, l’INL ritiene che non sia necessario richiedere l’elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l’impianto.

 

Alle prestazioni lavorative sviluppate tramite piattaforme digitali si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati e anche per gli autonomi.

 

Le garanzie sancite dal citato articolo 4 (procedura concertativa o autorizzatoria) si applicano anche all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture scolastiche ovvero socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonchè ai sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso installati nelle sale da gioco dai soggetti concessionari o autorizzati ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse.  

 

CCNL Scuole materne (Fism): prima tranche dell’Una Tantum a maggio

A tutto il personale in forza al 1° settembre 2022 con la retribuzione di maggio verrà erogato il 50% dell’importo totale pari a 188,50 euro

Il Verbale di Accordo del 30 giugno 2022 sottoscritto da Fism-Federazione Italiana Scuole Materne e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola-Rua, Snals-Confsal ed applicabile al personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism ha previsto per tutti i dipendenti  in forza al 1° settembre 2022 una somma a titolo di Una Tantum pari a 188,50 euro.
Tale somma è dovuta a copertura dei periodi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, così suddivisa:
– periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 104,00 euro
– periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: 84,50 euro.
 Verrà corrisposta per il 50% con la retribuzione del mese di maggio ed il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre e sarà proporzionata in base all’orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.

 

Precompilata 2023: istruzioni, termini e novità

L’Agenzia delle entrate, con comunicato del 18 aprile 2023, ha comunicato la disponibilità online della precompilata dal 2 maggio, i termini e modalità d’invio e la possibilità di delegare una persona di fiducia online o in videocall.

L’Agenzia delle entrate ha comunicato che dal pomeriggio di martedì 2 maggio 2023 saranno messe a disposizione del contribuente per essere consultate, le dichiarazioni dei redditi già compilate cosicché a partire da giovedì 11 maggio sia possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.

Per agevolare i contribuenti, le dichiarazioni quest’anno sono state rese ancora più semplici da utilizzare. E’ stata infatti prevista la possibilità, a partire dal prossimo 20 aprile, di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall.

In base ai dati trasmessi all’Agenzia: oltre un miliardo (l’80% del totale) sono relativi a spese sanitarie, a seguire, premi assicurativi (99 milioni), certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi (73 milioni), bonifici per ristrutturazioni (11 milioni), dati relativi agli interessi passivi sui mutui (8,5 milioni) e spese scolastiche (6,5 milioni). A riguardo, l’Agenzia informa che da quest’anno saranno utilizzati nuovi dati: corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa. Queste nuove informazioni si vanno ad aggiungere a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico.

La stagione dichiarativa si differenzia nel termine di chiusura a seconda della scelta del modello:

– se si sceglie l’invio del modello 730 direttamente tramite l’applicazione web, il termine scadrà il 2 ottobre 2023;

– se si sceglie l’invio del modello Redditi precompilato, il termine scadrà  il 30 novembre 2023.

 

Inoltre, l’Agenzia ha reso nota la firma di due distinti provvedimenti riguardo alle modalità di accesso e alle deleghe.

In merito alla possibilità di richiedere via web o in videocall la delega per le persone di fiducia, l’Agenzia ha chiarito la possibilità dal 20 aprile di accedere all’area riservata sul sito istituzionale per autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione precompilata (visualizzarla, accettarla o modificarla, inviarla) e a utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse. In alternativa, è stato previsto di poter autorizzare la persona di fiducia tramite una videochiamata con un funzionario delle Entrate. Queste due nuove modalità sono state aggiunte a quelle già attive dallo scorso anno:

– l’invio di una PEC;

– la presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Altre due novità introdotte riguardano la possibilità di invio della domanda direttamente dalla casella PEC della persona di fiducia delegata (non solo quindi da quella del delegante) e l’estensione della durata della delega fino a 3 annualità, su richiesta del contribuente.

L’Agenzia ha inoltre fornito le istruzioni relative alle modalità di accesso alla precompilata, entrando nell’apposita area riservata tramite Spid, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Ha chiarito infine l’Agenzia che, in linea generale, il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Bonus trasporti 2023, al via le richieste

Dal 17 aprile è attiva la piattaforma digitale per l’inoltro delle domande per il contributo fino a 60 euro per il trasporto pubblico (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2023; D.M. n. 4/2023).

È stata attivata alle ore 8.00 del 17 aprile la piattaforma digitale per la richiesta del Bonus trasporti 2023: per accedervi è necessario il possesso di SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) per collegarsi all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. Le domande potranno essere inoltrate da persone con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel 2022. Si potrà ottenere così un contributo fino a 60 euro per acquistare un abbonamento mensile, relativo a più mensilità o annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia entro il 31 dicembre 2023.

A disposizione ci sono 100 milioni di euro, a valere sul Fondo istituito presso il Dicastero come previsto dal D:L. n. 5/2023, convertito con Legge n. 23/2023 e dal Decreto n. 4/2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, il D.M. n. 4/2023, pubblicato il 14 aprile 2023 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disciplina le modalità di erogazione del buono da utilizzare una sola volta per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, con esclusione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Il buono è personale, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma, tuttavia, la detrazione prevista sulla spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del buono, che sia stata sostenuta dal beneficiario per l’acquisto dell’abbonamento.

 

Modalità di presentazione della domanda

 

Si potrà fare domanda online del beneficio per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Prevista anche la possibilità di chiedere telematicamente l’agevolazione sulla piattaforma e acquistare l’abbonamento fisicamente in biglietteria in un secondo momento, mostrando, al momento dell’acquisto, il codice ricevuto al termine della procedura.

Infine, il D.M. n. 4/2023 disciplina anche la verifica dei requisiti, il monitoraggio dell’intervento, la rendicontazione da parte dei gestori e i controlli. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha anche provveduto ad aggiornare le FAQ dedicate al Bonus trasporti per sciogliere eventuali dubbi, a cui si aggiungono i servizi dell’URP online del dicastero per eventuali chiarimenti di dettaglio.  

CCNL Ombrelli – Industria: iniziate le trattative per il rinnovo

Aumenti salariali; 400,00 a titolo di elemento perequativo e revisione dell’inquadramento professionale tra gli argomenti della trattativa 

Il 13 aprile si sono riuniti la delegazione trattante unitaria dei tre sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti di Assopellettieri e hanno incominciato le trattative per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 marzo ed applicabile agli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e degli ombrelli, ombrelloni.
Dal punto di vista economico, vi è l’aumento retributivo di 220,00 euro al 3°livello da riparametrare, la trasformazione dell’elemento di garanzia retributiva in elemento perequativo prevedendo un importo di 400,00 euro annui a titolo di indennità per i lavoratori delle aziende che non praticano la contrattazione integrativa.
Altra richiesta è la revisione completa dell’inquadramento lavorativo, necessità data dai cambiamenti che sta affrontando il settore.

CCNL Dirigenti – Aziende Commerciali: aumenti in arrivo

Una tantum, aumenti retributivi e fondi welfare per i dirigenti del Settore

Le sigle sindacali Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.m.i.- Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia- Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato hanno siglato il verbale di accordo relativo al CCNL Dirigenti-Aziende Commerciali.
Tra le disposizioni inserite figurano novità riguardanti l’una tantum di 2.000,00 euro lordi, (copertura 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022), a titolo di arretrati retributivi, divisa in tre tranche ed erogata nella seguente modalità:
700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
600,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.

L’aumento retributivo di 450,00 euro lordi mensili verrà liquidato entro luglio 2025 nelle seguenti modalità:
150,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;
150,00euro mensili dal 1° luglio 2024;
150,00 euro mensili dal 1° luglio 2025.
Grazie agli aumenti sopra indicati, per i dirigenti del Comparto il minimo contrattuale mensile passa dagli attuali 3.890,00 euro a 4.040,00 euro (a partire dal 1° dicembre 2023), a 4.190,00 euro dal 1° luglio 2024 e a 4.340,00 euro dal 1° luglio 2025. Oltre a quanto già in precedenza indicato, i datori di lavoro destinano 1.000,00 euro per la piattaforma welfare dirigenti terziario, spendibili in beni e servizi welfare dal 1° gennaio 2024 e dal 1° gennaio 2025.

Il processo civile nella riforma Cartabia: notifiche e svolgimento delle udienze

L’INL illustra sinteticamente le principali novità introdotte dalla riforma della giustizia civile e penale nel suo complesso e che assumono particolare rilievo per l’attività di contenzioso svolta dagli Uffici territoriali (INL, nota 14 aprile 2023, n. 2563).

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota in oggetto, fornisce le prime indicazioni operative per il personale ispettivo alla luce della novella legislativa che ha interessato il processo civile e penale.

 

Soffermandoci, in particolare, sulle modifiche apportate al settore civile, la finalità della riforma è quella di rendere i procedimenti ordinari di cognizione più snelli, anche attraverso la digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali. Infatti, è stata anticipata al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore di numerose disposizioni riguardanti l’utilizzo di strumenti telematici, al fine di dare continuità a quelle misure già adottate durante il periodo emergenziale volte a garantire il corretto svolgimento del processo attraverso il sempre più frequente utilizzo di dispositivi e mezzi informatici. In tale ambito si collocano le novità introdotte in merito all’udienza mediante collegamenti audiovisivi, all’obbligatorietà del deposito telematico degli atti, alla redazione dell’atto in formato elettronico, al perfezionamento del deposito dell’atto telematico, all’estrazione di copia cartacea di atti telematici.

 

In tema di notificazioni meritano menzione le disposizioni che hanno introdotto l’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del D.Lgs. n. 82/2005. Le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna, nel contempo prevedendosi che se quest’ultima risulti essere stata generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle ore 7. 

 

Qualora la notificazione risulti impossibile o non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato dovrà eseguire la stessa:

 

– mediante inserimento nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza qualora il destinatario sia un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (in tal caso ritenendosi la notificazione per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui sia stato effettuato detto inserimento);

 

– con le modalità ordinarie laddove il destinatario sia una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’art. 6-quater del citato decreto legislativo.

 

Conseguentemente, la notificazione con consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario è esercitabile dall’avvocato soltanto laddove non sussista l’obbligo di procedere via PEC o mediante inserimento nell’area web prevista da suddetto codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

 

Riguardo al processo di cognizione in primo grado, significativa novità riguarda le modalità di celebrazione dell’udienza, in quanto, con l’inserimento dei nuovi articoli 127-bis c.p.c. e 127-ter c.p.c., il legislatore ha inteso rendere strutturali, rispettivamente, lo svolgimento dell’udienza a distanza – mediante collegamento audiovisivo – e la facoltà di sostituire l’udienza “in presenza” con quella “cartolare”, attraverso il deposito/scambio di note scritte.

 

Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento è comunicato alle parti almeno 15 giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro 5 giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei 5 giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.

 

Proiettando la disposizione nel processo del lavoro, si ritiene che di per sé l’unica udienza per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l’escussione di testimoni ma nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.

 

Talune criticità si rinvengono nella applicazione al rito del lavoro dello scambio di note di trattazione scritta, in considerazione delle possibili difficoltà di raccordo dei termini ivi fissati (deve essere assegnato alle parti un termine perentorio non inferiore a 15 giorni rispetto all’udienza stabilita per consentire l’attività di deposito/scambio delle note) con quelli imposti al resistente dall’articolo 416 c.p.c. per costituirsi tempestivamente al fine di non incorrere nelle decadenze e preclusioni previste dal rito speciale (almeno fino a 10 giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice).

Anche a fronte di tali criticità, laddove lo scambio di note scritte sia disposto dall’A.G., esso costituisce preciso e inderogabile onere processuale posto a carico degli Ispettorati, alla cui inosservanza consegue l’applicazione degli articoli 181 e 309 c.p.c.

 

Le nuove norme hanno iniziato a trovare applicazione per tutti i procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, mentre, per quelli già pendenti alla predetta data, continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.