CCNL Sanità: incontro tra Ministero e OO.SS. per nuove figure professionali

Riqualifica degli OSS e nuovo profilo professionale nel Settore Sanità

Nei giorni scorsi, si è tenuto un incontro presso la Conferenza delle Regioni tra le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl FP e Uil-Fpl, i tecnici della Commissione Salute ed il Ministero della Salute, nel corso del quale, è stata avanzata la proposta di revisione della figura professionale dell’operatore socio sanitario (OSS), nonché l’istituzione di un nuovo profilo di interesse sanitario destinato a sostituire l’OSS ed avente formazione complementare.
La Commissione ha infatti previsto per tale nuova figura (la cui denominazione non risulta ancora definita), previa frequenza di uno specifico corso di formazione, il compito di fornire supporto agli infermieri, rispondendo ai bisogni di salute della popolazione differenziati negli ambiti territoriali, ospedalieri, sanitari sociosanitari e sociali, ed a cui affidare attività più complesse ed alla quale riconoscere, nel settore pubblico, un inquadramento contrattuale superiore nell’area Assistenti con conseguente aumento del trattamento economico.
Trattasi di un progetto che ha come obiettivo, seppur non dichiarato, quello di fronteggiare la carenza infermieristica andando pertanto a sostituire parte delle attività dei professionisti.
In particolare, al fine di valorizzare tale figura sanitaria, si è pensato di proporre, per quanti attualmente sono inquadrati come OSS, l’accesso a questo nuovo profilo mediante la valutazione di una qualificata esperienza già maturata superiore a 24 mesi.
Nonostante questo non rispecchi effettivamente il percorso di valorizzazione previsto per gli operatori socio sanitari, si ritiene necessario un prosieguo del confronto sulla proposta formulata dalla Commissione al fine di portare ad un suo notevole miglioramento.
A tal proposito, le Sigle Sindacali chiederanno alla suddetta:
– l’inserimento di misure volte a contrastare il dumping contrattuale nel settore privato, riconoscendo per questa nuova figura all’interno dei contratti di lavoro, il medesimo costo contrattuale previsto per la sanità pubblica;
– di chiarire quali responsabilità avranno tali operatori nell’esercizio della propria attività lavorativa rispetto alle quali si riscontra la necessità di acquisire maggiori tutele, soprattutto assicurative, e alla necessità di un eventuale allargamento degli effetti della Legge Gelli-Bianco;
– di far fronte alla necessità del possesso del profilo di OSS accompagnata dal diploma di scuola superiore di secondo grado e da una esperienza in questo contesto lavorativo di almeno 24 mesi al fine di consentire, per una vera riqualificazione di questi operatori, la possibilità di supplire alla mancanza del diploma con una maggiore esperienza acquisita;
– di prevedere l’istituzione di un Registro Nazionale valido sia per gli OSS e sia per questa nuova figura sanitaria.
Si attendono, da parte dei Sindacati, futuri aggiornamenti in merito. 

Compimento maggiore età minori percettori di indennità di accompagnamento o di comunicazione e benefici

I soggetti minori in possesso dei requisiti socio – economici per poter accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità civile, devono inviare all’INPS il modello “AP70” ai fini dell’erogazione delle prestazioni al compimento della maggiore età, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari (INPS, messaggio 18 aprile 2023, n. 1446). 

Come noto, ai minori titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, nonché ai minori affetti da sindrome di Down o da sindrome di talidomide, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari (articolo 25, comma 6, D.L., n. 90/2014).

 

L’INPS segnala, pertanto, che tali soggetti non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare all’Istituto il modello “AP70” per autocertificare i dati socio – economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età, ossia la pensione di inabilità, la pensione per cecità civile o la pensione per sordità.

 

L’interessato può utilizzare a tal fine la procedura semplificata messa a disposizione dall’INPS, denominata “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, raggiungibile sul sito istituzionale autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE) o, in alternativa, rivolgersi a un istituto di patronato riconosciuto dalla legge.

 

Al richiedente che, in esito alle verifiche effettuate, risulti in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità civile, verrà pertanto erogata la prestazione economica correlata alla maggiore età senza bisogno di essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario.

 

Peraltro, l’INPS segnala che i soggetti suindicati saranno informati almeno 6 mesi prima del compimento della maggiore età, con l’invito alla trasmissione del predetto modello “AP70”.

 

Qualora, invece, il soggetto interessato intenda richiedere un verbale sanitario con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età, anche ai fini dei benefici in tema di collocamento mirato previsti dalla Legge n. 68/1999, sarà necessario presentare una nuova domanda di invalidità civile.

 

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie: chiarimenti delle Entrate

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi (Agenzia delle entrate, circolare 19 aprile 2023, n. 9 e comunicato 19 aprile 2023).

Con circolare n. 9/2023 l’Agenzia ha illustrato l’ambito applicativo della conciliazione agevolata, prevista dall’ultima Legge di bilancio nell’ambito delle misure di tregua fiscale e le relative modalità di accesso. In particolare, dopo le modifiche introdotte dal  D.L. n. 34/2023:
– la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023;
– il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023.

Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento ed a questo proposito, la circolare ha ricordato che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo). Qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, per il contribuente c’è la possibilità di ottenere il rimborso della differenza.

Come ricordato dall’Agenzia, la conciliazione agevolata è applicabile, secondo quando disposto dall’art. 1, co. 206 e ss, Legge n. 197/2022, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, alle liti pendenti al 1 gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023) innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia stessa. Successivamente l’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 34/2023, in corso di conversione, ha esteso l’applicabilità della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Con riferimento alla pendenza della lite è presupposto sufficiente che, alla data indicata dal Legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte.

Inoltre, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al 15 febbraio 2023 risultino in fase di reclamo/mediazione, decorsi i novanta giorni previsti, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite, ai sensi del comma 206 e seguenti della Legge di bilancio 2023. 

L’Agenzia delle entrate ha inoltre evidenziato come la Legge di bilancio, al comma 211, abbia previsto che alla conciliazione agevolata si possa applicare, in quanto compatibile, l’articolo 48 relativo alla conciliazione fuori udienza. Con circolare 2/E/2023, è stato altresì chiarito che è ammessa la conciliazione parziale della controversia qualora l’accordo interessi una parte dell’atto impositivo impugnato. Il perfezionamento della conciliazione agevolata avviene con la sottoscrizione dell’accordo, momento in cui si formalizza l’incontro di volontà tra Amministrazione e contribuente, con conseguente speciale abbattimento delle sanzioni.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, la circolare ha precisato che sussiste l’ obbligo di versamento delle somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, nonchè l’obbligo di versare le rate successive alla prima entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata; il pagamento rateale può essere effettuato in un numero di rate più esteso, atteso che è consentita la dilazione in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; è espressamente esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997; dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno computate in diminuzione le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria. Infine, nell’ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni. Dunque, l’intervenuto accordo conciliativo ha efficacia novativa del precedente rapporto e il mancato pagamento delle somme dovute conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall’accordo stesso e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l’omesso versamento.

CIPL Agricoltura Impiegati – Frosinone: rinnovo contratto 

Rinnovato il Contratto per i dipendenti del Settore, previsto incremento della retribuzione

Le Sigle Sindacali di Confagricoltura, Federazione Provinciale Coldiretti e Cia Agricoltori italiani, tutte del distaccamento di Frosinone, insieme a Confederdia, Fai-Cisl, Flai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno disposto il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Impiegati Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Frosinone. Il suddetto decorre dal 1° gennaio 2022 con scadenza il 31 dicembre 2025.
All’interno del medesimo viene inserito un incremento della retribuzione pari al:
4% dal 1° aprile 2023;
1% dal 1° settembre 2023.
Inoltre, per i Quadri e gli Impiegati agricoli con contratto a tempo parziale, che prestano servizio presso più aziende, viene riconosciuta un’indennità specifica nella misura del 5% della retribuzione oraria; mentre gli impiegati assunti al 6° livello, dopo 12 mesi di servizio passeranno al 5° livello.
Invece, se il dipendente assume il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, impiego che da CCNL non rientra nelle mansioni del lavoratore subordinato, ha diritto ad un compenso aggiuntivo, corrisposto in rate mensili da 60,00 euro l’una.
Qualora il suddetto lavoratore dovesse andare incontro ad azioni giudiziarie, derivanti dallo svolgimento dell’incarico assegnatogli o di fatto riconosciuto, sarà il datore di lavoro a farsi carico delle spese legali, tramite la copertura assicurativa. 

CCNL Vini e Liquori-Industria: con aprile corrisposto l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione

Erogato l’Iar al personale del settore

Il CCNL Vino e Liquori-Industria siglato il 25 gennaio 2021 tra Ancit, Anicav, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Federvini, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, avente decorrenza dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2023, ed applicato alle Aziende esercenti l’industria delle carni e dei salumi, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei vini speciali, dei liquori, delle acquaviti, degli sciroppi e degli aceti, delle acque minerali e bibite in acqua minerale naturali e delle acque di sorgente, delle bevande analcoliche, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, degli oli, dei grassi, della margarina, delle farine da semi oleosi e delle sanse disoleate, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), molitoria, della pastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati, prevede, all’art. 51-“Trattamento economico”, l’erogazione dell’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione, determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come riportato nella tabella sottostante.
Tale emolumento viene corrisposto a tutti i lavoratori a far data dal 1° aprile 2023, non risultando assorbibile, rappresentando un elemento aggiuntivo della retribuzione, ed altresì andando ad incidere esclusivamente sulla tredicesima, quattordicesima e Tfr, restando acquisito a questo titolo, per il futuro della retribuzione.

Livello Parametro Iar
1 S 230 58,77
1 200 51,10
2 165 42,16
3 A 145 37,05
3 130 33,22
4 120 30,66
5 110 28,11
6 100 25,55

Da ultimo si precisa che le Parti, prima della scadenza del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e comunque a partire dal mese di febbraio 2022, si incontreranno per una più attenta valutazione del contesto macroeconomico generale e dell’andamento economico-produttivo dei singoli settori merceologici rappresentati.

Crediti da bonus edilizi oggetto di cessione e sconto in fattura: le regole per la rateizzazione lunga

 

L’Agenzia delle entrate rende note le modalita’ di attuazione dell’articolo 9, co. 4, D.L. n. 11/2023 in merito alla possibilità per i soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche di ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati (Provvedimento n. 132123/2023 e Comunicato del 18 aprile 2023).

Dal 2 maggio 2023 sarà disponibile una nuova funzionalità per i soggetti titolari di crediti da superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) nell’area riservata del sito istituzionale, per ripartire in 10 anni i crediti che non sono stati ancora utilizzati e per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. È stato previsto che la comunicazione possa riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile e che successivamente possano essere rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.

Tali novità sono giunte a seguito della firma del provvedimento n. 132123/2023 dell’Agenzia delle entrate, in attuazione del D.L. n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023, con il quale sono state fornite le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.

Con il suddetto provvedimento è stato specificato, in particolare, che la nuova ripartizione possa essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1 novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al sismabonus e al bonus barriere architettoniche.

È stato stabilito, dunque, che ciascuna nuova rata annuale possa essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non possa essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

Riguardo alla modalità per comunicare la volontà di optare per la rateizzazione lunga, al posto di quella originariamente prevista, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per i fornitori e i cessionari basterà accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attivata una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Inoltre, l’attivazione di questo servizio sarà prevista dal 3 luglio 2023 anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti. La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito e con successive comunicazioni si potrà poi rateizzare, anche in più soluzioni, sia la restante parte della rata sia gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Ad esempio: un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2023, potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro). Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni.
Alternativamente tale soggetto potrà attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.

 

 

 

Fondo Sanilog: entro il 16 maggio versamento della seconda rata

Prevista la seconda rata semestrale di contribuzione dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 per tutti i dipendenti in forza al 30 aprile 2023 

Il Fondo Sanilog, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Trasporto merci – Artigianato, ha stabilito che entro il 16 maggio le aziende dovranno versare la II rata semestrale di contribuzione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, pari a 75,00 euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato in forza al 30 aprile 2023, compresi gli apprendisti.
Al fine di riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo totale del versamento ovvero effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni, le aziende potranno accedere alla propria area riservata dal 2 al 16 maggio 2023.
Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura per i dipendenti dal 1° luglio 2023 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. In caso di omissione contributiva l’azienda ha una responsabilità
diretta nei confronti dei propri dipendenti.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

Ebipro: rimborso contributi per la formazione

Dal 20 aprile è possibile inviare le domande per ottenere l’indennizzo 

L’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, in collaborazione con Andi, ha disposto il rimborso di parte della formazione dei Professionisti e dei loro collaboratori, principalmente per quel che riguarda i corsi dedicati alla tutela e alla sicurezza sul lavoro.
Nella fattispecie, è possibile richiedere il rimborso per:
– nuovo corso Fad di Formazione sulla Sicurezza Laser (6 crediti Ecm), dal 20 aprile;
– corso Fad del Nuovo Documento di Valutazione dei Rischi (12 crediti Ecm).
In entrambi i casi, il rimborso è nella misura del 60% (Iva esclusa,  in caso di adesione alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro), e del 100% (Iva esclusa) in caso di adesione alla bilateralità di settore e al Fondoprofessioni.
Nella richiesta di rimborso vanno indicati necessariamente i nomi dei corsi Fad o in presenza:
– Fad, il Nuovo Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr);
– Fad, Corso di Formazione sulla Sicurezza Laser;
– Corso in presenza “Guida alla compilazione del Dvr”. 

Gestione fringe benefit, i flussi di variazione massiva d’ufficio

L’INPS sta procedendo alla generazione automatizzata per il recupero della quota di benefici erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione (INPS, messaggio 18 aprile 2023, n. 1448).

Con il messaggio in oggetto, l’INPS ha reso noto che sta procedendo alla generazione di flussi regolarizzativi finalizzati al recupero da parte dei datori di lavoro della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione.

Già con il precedente messaggio n. 4616/2022, l’Istituto aveva fornito le indicazioni operative in materia, prevedendo, in alternativa all’esposizione della specifica variabile retributiva o all’invio del flusso di regolarizzazione, la possibilità di valorizzare, nelle denunce di gennaio 2023 o febbraio 2023, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, gli elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib>, ovvero: 

– l’elemento <CodiceCausale>, indicando il valore “FRBI”, avente il significato di “Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155”; 

– l’elemento <AnnoMeseRif>, indicando l’anno/mese in cui è avvenuta l’erogazione oggetto del recupero; 

– l’elemento <BaseRif>, indicando l’imponibile da detrarre nel mese riferito al fringe benefit; 

– l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicando “0” (zero), in quanto la contribuzione è determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell’Istituto.

Peraltro, nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> doveva essere altresì inserito il numero del ticketprotocollo INPS rilasciato attraverso il servizio comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, contenente la dichiarazione del datore di lavoro che quanto esposto in denuncia UniEmens corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit.

In particolare, i dati esposti con il codice causale “FRBI” sono utili alla creazione delle “Regolarizzazioni DMVIG” e all’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.

Ora l’INPS comunica che, a seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, l’Istituto sta procedendo alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati, soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili “FRIBEN” e “FRBDIM”. 

Al termine dell’elaborazione della regolarizzazione d’ufficio, l’INPS fornirà il riscontro centralmente tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, con il medesimo oggetto della richiesta.

Contratto di espansione e incentivi all’occupazione, i chiarimenti dell’INPS

L’INPS esamina alcune condizioni ostative all’applicabilità degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in caso di nuove assunzioni effettuate in conformità alle previsioni del contratto di espansione, fornendo chiarimenti in merito (INPS, messaggio 18 aprile 2023, n. 1450).

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), i datori di lavoro che abbiano un organico non inferiore a 50 unità possono, per gli anni 2022 e 2023, avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula, in sede governativa, di un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria).

 

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di accesso agli incentivi all’occupazione per le nuove assunzioni in presenza di un contratto di espansione, alla luce di alcune criticità emerse in riferimento ai principi generali che regolano l’applicazione dei suddetti incentivi.

 

L’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 prevede espressamente, al comma 1, lettera a), che “gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva”.

 

Al riguardo, l’Istituto chiarisce che quanto contenuto nel contratto di espansione e sottoscritto in sede ministeriale, ossia l’impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o di apprendistato professionalizzante), non integra la fattispecie di “obbligo preesistente”. 

 

Infatti, sebbene la finalità perseguita dal contratto di espansione sia collegata alla volontà di realizzare un ricambio della forza lavoro aziendale, secondo la quale nel contratto di espansione deve essere espressamente preventivato il numero di assunzioni da effettuare, non può essere considerata al pari di un obbligo legale di assunzione, in quanto in forza dell’accordo sottoscritto, le parti si impegnano liberamente e genericamente ad assumere lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione.

 

L’obbligo di assunzione, infatti, è tale solo laddove il datore di lavoro interessato non abbia libertà di scegliere se assumere mentre, in questo caso, l’obbligo rappresenta una clausola del programma contrattuale al quale il datore di lavoro volontariamente si assoggetta e, conseguentemente, l’effettuazione delle assunzioni non costituisce l’attuazione di un obbligo di legge, ma il mero adempimento della previsione contrattuale.

 

Ancora, il medesimo articolo 31 sopra citato, alla lettera c) del comma 1, dispone che “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive”.

 

A tal proposito, si evidenzia che il contratto di espansione mira al perseguimento del progresso e dello sviluppo tecnologico del datore di lavoro interessato, sia per il tramite del ricambio generazionale, sia per effetto dell’aggiornamento delle professionalità del personale in organico.

 

Pertanto, tenuto conto del carattere di specialità che connota il contratto di espansione, per le nuove assunzioni previste nell’accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, non ravvisandosi, in relazione a tale profilo, un effettivo contrasto con la ratio sottesa alla previsione normativa sopra richiamata.