CIPL Edilizia Industria – Cuneo: corrisposto l’EVR al personale delle Aziende edili

Riconosciuto l’Elemento Variabile della Retribuzione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

Il Verbale di Accordo siglato in data 6 aprile 2023, tra l’Ance Cuneo e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil, in applicazione di quanto stabilito dall’Accordo del 28 marzo 2023, prevede la sussistenza delle condizioni per la corresponsione in misura piena dell’EVR, Elemento Variabile della Retribuzione, per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, dopo aver compiuto un’attenta analisi sull’andamento degli indicatori atti alla sua determinazione.
Considerato che, tutti e quattro i suddetti indicatori sono risultati positivi (ossia, il numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile; il monte salari denunciato in Cassa Edile; le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile; le ore di Cigo, Cigs operai, come risultanti da banca dati Inps, rapportati al ramo di attività economica edilizia della Provincia di Cuneo), l’ammontare dell’EVR riconosciuto a livello provinciale, sarà pari al 4% del minimo retributivo mensile in vigore dal 3 marzo 2022, come riportato nella tabella sottostante.

Livello Minimo al 03/03/2022 EVR 4%
7 1.894,71 75,79
6 1.705,23 68,21
5 1.421,02 56,84
4 1.326,31 53,05
3 1.231,56 49,26
2 1.108,41 44,34
1 947,36 37,89

Le imprese aderenti alla Cassa Edile della Provincia di Cuneo potranno poi procedere al calcolo dei due parametri aziendali, con le stesse modalità temporali definite a livello territoriale, ossia attraverso le ore di lavoro denunciate in cassa Edile ed il volumi di affari Iva, come rilevato nelle dichiarazioni annuali.
Se entrambi i parametri risultano positivi o pari rispetto ai tre anni precedenti, l’Impresa erogherà l’Elemento Variabile, secondo quanto previsto a livello provinciale, dal 1° maggio 2023, unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2023.
Questi arretrati verranno versati in due tranches di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2023, la seconda con quella del mese di agosto 2023.
Qualora uno dei due parametri risultasse negativo a livello aziendale, l’Impresa applicherà l’EVR in misura ridotta, ossia il 65% del 4% e, cioè, 2,6%, del minimo retributivo mensile in vigore dal 3 marzo 2022, come di seguito illustrato.

Livello Minimo al 03/03/2022 Evr 65% del 4%
7 1.894,71 49,26
6 1.705,23 44,33
5 1.421,02 36,95
4 1.326,31 34,48
3 1.231,56 32,02
2 1.108,41 28,82
1 947,36 24,63

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, tale emolumento non sarà erogato.

Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero che percepiscano assegni di ricerca esenti da Irpef (Agenzia delle entrate, Principio di diritto 21 aprile 2023, n. 8).

L’articolo 44, D.L. n. 78/2010 ha stabilito che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, tale agevolazione è fruibile dai contribuenti per sei anni a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i cinque periodi di imposta successivi.

L’ agevolazione in questione, ha spiegato l’Agenzia, ha avuto origine dall’esigenza di porre rimedio al fenomeno della “fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese. A tal fine, la disposizione non è rivolta soltanto ai cittadini italiani emigrati che intendono far ritorno nel paese di origine, ma a tutti i ricercatori e docenti residenti all’estero, sia italiani, sia stranieri, i quali, per le loro particolari competenze e conoscenze scientifiche, possono favorire lo sviluppo della ricerca e della docenza in Italia.

 

Per quanto riguarda i requisiti per ottenere l’agevolazione, l’Agenzia facendo riferimento alla circolare del 23 maggio 2017 n. 17/E, ha precisato che sono ammessi tutti i titoli accademici universitari o equiparati. Inoltre, poiché i titoli di studio conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, compete al soggetto interessato la richiesta della dichiarazione di valore alla competente autorità consolare.

In merito ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 il rientro o l’ingresso in Italia con assunzione della residenza fiscale, può avvenire in relazione all’avvio dell’attività presso università e/o enti di ricerca anche nell’ambito di un assegno di ricerca, di cui all’articolo 2 della Legge n. 240/2010.

Per gli assegni di ricerca, di durata compresa tra uno e tre anni, l’articolo 22 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente fino al 29 giugno 2022, prevedeva che fossero esenti dall’IRPEF. Il successivo articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240 del 2010 stabiliva, poi, che le università potevano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, riservati, tra l’altro, a candidati con abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, avessero usufruito di assegni di ricerca o di borse post dottorato, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Con questo richiamo normativo l’Agenzia ha spiegato che l’efficacia delle predette disposizioni è stata prorogata dall’articolo 6 del D.L. n. 198/2022, consentendo, in particolare, alle università e agli enti pubblici di ricerca, di indire procedure per il conferimento degli assegni di ricerca fino al 31 dicembre 2023, entro i limiti delle risorse già programmate e deliberate dagli organi preposti.

Pertanto lo svolgimento dell’attività di ricerca per effetto della corresponsione dell’assegno di cui al citato articolo 22 della Legge n. 240/2010 può anche risultare propedeutico alla successiva stipula di contratti di lavoro (retribuiti con redditi tassabili e pertanto agevolabili) con ricercatori e docenti provenienti dall’estero che, altrimenti, avrebbero dovuto essere già in possesso di un titolo di dottorato estero dichiarato equivalente o equipollente al titolo italiano o avrebbero dovuto aver acquisito più anni di rilevante esperienza lavorativa successivamente al conseguimento del titolo.

 

Il contesto premesso definisce, pertanto, particolari situazioni e modalità di assunzione da parte degli enti di ricerca e delle università, di docenti e ricercatori provenienti dall’estero che entrano o rientrano in Italia per svolgere attività di ricerca o di docenza, nell’ambito delle quali, in particolare, la percezione degli assegni di ricerca in questione (esenti da IRPEF), in occasione dell’ingresso o del rientro in Italia prima della successiva assunzione può rappresentare uno dei requisiti per la stipula di contratti di ricerca e docenza rientranti nell’ambito del citato articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010. 

In conclusione, l’Agenzia ha ritenuto che, in linea con la ratio agevolativa del regime di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78/2010, non è ostativa ai fini dell’accesso allo stesso, la circostanza che i suddetti assegni siano esenti da IRPEF. In tal caso, la durata del periodo di godimento delle agevolazioni verrà computata a partire dal periodo d’imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia che, nel caso specifico, deve essere in connessione con l’avvio dell’assegno di ricerca di cui all’articolo 22 della Legge n. 240/2010.

Ddl Concorrenza: ok alle norme su concessioni per il commercio al dettaglio

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Consiglio dei ministri, comunicato 20 aprile 2023, n. 30).

Il governo ha dato la sua approvazione il 20 aprile 2023 al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 proposto dal Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il testo che interviene su diversi settori investe anche il lavoro affrontando il tema delle concessioni per il commercio al dettaglio. In particolare, il provvedimento stabilisce che l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si fissa in 10 anni la durata massima della concessione.

Il Ddl approvato prevede che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i 6 mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni

Dal canto loro, le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo hanno validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista. Sono infine semplificate le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente.

Settore energetico

Per quel che riguarda il settore della distribuzione di energia elettrica e gas, il Ddl interviene per modificare la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna).

Inoltre, si prevede la promozione dell’utilizzo dei cosiddetti “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.

Inoltre, si attribuisce all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento. Viene, infine, introdotta la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali.

Ruolo dell’AGCM

Il provvedimento amplia da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.

Inoltre, si individua l’AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (ad esempio servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.

CCNL Centri elaborazione Dati: a partire da aprile nuovi importi relativi all’indennità di funzione

Dal 1°aprile previsti aumenti relativi all’ indennità di funzione spettante ai Quadri e ai Quadri di Direzione 

Il verbale di accordo del 9 marzo 2022 siglato da Assoced, Lait con l’assistenza della Confterziario e dalla U.G.L. ha previsto per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. che a decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell’azienda, viene mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un’indennità di funzione.
Dal mese di aprile 2023 tale indennità è di:

–  269,00 euro lorde per 14 mensilità per i Quadri di Direzione;
–  234,00 euro lorde per 14 mensilità per i Quadri.

CIRL Edilizia Artigianato – Piemonte: siglato il rinnovo del contratto

Aumenti del 4% sulle tabelle paga vigenti e degli importi di alcune indennità economiche

Dopo una lunghissima e complessa trattativa è stato rinnovato il 13 aprile 2023, presso la sede di Confartigianato Piemonte a Torino, il contratto del settore edilizia artigianato, scaduto il 31 dicembre 2021. Il rinnovo interessa oltre 25mila lavoratori, tra operai e impiegati, dipendenti delle imprese edili artigiane di tutto il Piemonte, ed ha validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Dal punto di vista economico è stato definito un aumento per tutti i lavoratori, che verrà erogato sin da subito. Nello specifico il 4% sulle tabelle paga vigenti, legato al buon andamento del settore, con arretrati dal 1° gennaio 2023.
Per i lavoratori edili aumenteranno anche anche gli importi di alcune indennità economiche contenute in busta paga, come l’indennità sostitutiva di mensa, l’indennità per lavori di alta montagna, l’indennità per lavori in galleria, l’indennità di reperibilità e l’indennità di trasferta.
Secondo Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil regionali tra gli elementi più qualificanti dell’intesa c’è l’inserimento della norma anti-dumping, di reciprocità contrattuale, che parifica i costi contrattuali per le imprese, sia in caso di applicazione del contratto industriale che di quello artigiano.
Il nuovo contratto prevede anche le clausole di salvaguardia a tutela, sempre e in ogni caso, delle condizioni di miglior favore per i lavoratori delle diverse province piemontesi.
Dal punto di vista normativo, affermano Feneal-Filca-Fillea regionali, è stato previsto il rafforzamento degli impegni già presi in precedenza su salute, sicurezza e formazione, al fine di favorire la trasparenza e la regolarità nel settore. Prevista, a tal fine, l’istituzione di un Osservatorio regionale, che avrà il compito di monitorare l’andamento del settore in Piemonte, con particolare attenzione ai temi della qualificazione dei dipendenti, dei fabbisogni formativi e delle professionalità di difficile reperibilità nel mercato del lavoro.

Evoluzioni nel nuovo servizio di presentazione della domanda NASpI

L’INPS rende noto il rilascio in via sperimentale della Nuova Procedura di invio domanda NASpI per i cittadini che affiancherà il servizio attualmente esistente per tutta la durata della sperimentazione per poi sostituirlo definitivamente (INPS, messaggio 21 aprile 2023, n. 1488).

La procedura di invio della domanda di NASpI si semplifica per il cittadino e si arricchisce anche di nuove funzionalità.

 

Infatti, nell’ambito del Progetto PNRR n. 2: “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, l’INPS ha rilasciato, in via sperimentale, un nuovo servizio di domanda per l’accesso alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), già pienamente integrato con il sistema di istruttoria. 

 

Il nuovo servizio di presentazione della domanda consentirà all’utente di:

 

–    compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione NASpI, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione delle informazioni relative alla propria posizione già in possesso dell’Istituto;

–    avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito, grazie a una riorganizzazione modulare dei “Quadri” componenti la procedura;

–    visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda rilevanti ai fini della misura, della durata e del diritto alla  prestazione.

 

Sono inoltre presenti alcune evoluzioni rispetto alla versione precedente rilasciata nel mese di agosto 2022, ovvero: separazione dei dati relativi all’ultimo rapporto di lavoro dai dati anagrafici e inserimento degli stessi in una nuova schermata; aggiunta di controlli automatici svolti in modalità sincrona sulla base dei dati disponibili all’Istituto riguardanti l’iscrizione ad albi professionali e/o Ordini e Casse professionali, alla gestione Artigiani e Commercianti o alla Gestione separata e la titolarità di Partita Iva; è stata aggiunta una nuova schermata di “Avvisi” all’utente che, in base all’esito dei controlli automatici e alle dichiarazioni rese dall’assicurato all’interno della domanda, evidenzia eventuali criticità che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l’iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.). 

 

Il nuovo servizio di presentazione della domanda è accessibile, per i cittadini in possesso di SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS, direttamente dal sito istituzionale seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “Naspi” > “Nuova Procedura di invio domanda NASpI”.

 

Al termine del periodo di sperimentazione, nel quale la nuova procedura affiancherà quella già esistente, il nuovo servizio sarà la modalità esclusiva di presentazione della domanda per il cittadino e il Contact Center.

Chiarimenti sulla certificazione SOA delle imprese per l’accesso ai bonus edilizi

Chiarimenti sulla certificazione SOA delle imprese per l’accesso ai bonus edilizi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo della certificazione SOA per la fruizione delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Agenzia delle entrate, circolare 20 aprile 2023 n. 10/E).

L’articolo 10-bis del D.L. 21 marzo 2022 ha stabilito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, allo scopo di contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio. 

L’Agenzia ha chiarito che ai fini del riconoscimento dei bonus edilizi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:
– imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA;
– imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

Per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali, non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis, anche successivamente al 1° luglio 2023, anche al fine di non travolgere rapporti già in essere prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento che, peraltro, prevede le “condizioni SOA” solo a decorrere dal 1° gennaio 2023.Diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. In tale ultimo caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è, in ogni caso, subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa.

Per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023, invece, la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in questo caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1 luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione. Mentre a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

 

In relazione al quadro temporale di applicazione dell’articolo 10-bis, l’Agenzia ha, dunque, ritenuto che:
– per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute fino al 31 dicembre 2022 e negli anni successivi al 2022, incluse quelle sostenute a decorrere dal 1 luglio 2023;
– per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA” tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione e dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
– per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute tra il 1 gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione e dal 1 luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
– per i contratti stipulati a decorrere dal 1 luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.

In merito all’ambito di applicazione, l’Agenzia ha chiarito che le “condizioni SOA”:
– riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio;
– non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR e a quello di “case antisismiche” di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013.

Infine, la circolare ha specificato che, nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, per valore dell’opera complessiva superiore ai 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

CCNL Budella e Trippa – Industria: erogato l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione

 

Il personale del Comparto ha percepito l’emolumento relativo all’Iar

In data 25 gennaio 2021, le sigle sindacali Ancit, Anicav, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Federvini, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno sottoscritto il CCNL Budella e Trippa – Industria che prevede, a partire da aprile, la corresponsione dell’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione.
L’Iar viene corrisposto a tutti i lavoratori che prestano attività presso le aziende del settore dell’industria delle carni e dei salumi, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei vini speciali, dei liquori, delle acquaviti, degli sciroppi e degli aceti, delle acque minerali e bibite in acqua minerale naturali e delle acque di sorgente, delle bevande analcoliche, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, degli oli, dei grassi, della margarina, delle farine da semi oleosi e delle sanse disoleate, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), molitoria, della pastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati.

L’art.51 – “Trattamento economico” del suddetto CCNL prevede l’erogazione dell’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione che viene determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato per gli altri livelli. L’incremento non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione. L’Iar va ad incidere esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e Tfr, restando acquisito a questo titolo, per il futuro della retribuzione.

Livello  Parametro Iar 
1S 230 58,11
1 200 51,10
2 165 42,16
3A 145 37,05
3 130 33,22
4 120 30,66
5 110 28,11
6 100 25,55

 

Applicazione CCNL nella sorveglianza antincendio: i chiarimenti

L’INL interviene per l’indicazione del contratto comparativamente più rappresentativo del settore (INL, nota 19 aprile 2023, n. 687).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto in materia di applicazione del CCNL del settore sorveglianza antincendio comparativamente più rappresentativo, su istanza inoltrata dall’ANISA, l’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio. L’associazione, infatti chiedeva di “specificare che i CCNL comparativamente più rappresentativi applicabili dalle aziende e, quindi al personale impiegato nell’ambito dei servizi inerenti alle attività di sorveglianza antincendio, in ragione delle peculiarità dell’attività stessa, sono esclusivamente il CCNL “Sorveglianza Antincendio” e, soprattutto per ciò che concerne l’ambito portuale, il CCNL “Guardie ai Fuochi”. 

In proposito, l’Ispettorato, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha basato il chiarimento in oggetto sulla normativa di riferimento, ovvero l’articolo 11 del nuovo D.Lgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”). In sostanza, l’INL ritiene che sia imprescindibile per le imprese che impiegano personale nell’ambito di appalti pubblici e concessioni applicare il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e (aspetto ugualmente determinante) quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

In alternativa, la disciplina richiamata, in caso di applicazione di un diverso contratto, richiede che vengano applicate le medesime tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza (comma 4 del citato articolo 11 e delle verifiche di cui al successivo articolo 110).

Conseguentemente, qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei citati settori emergano circostanze diverse, ad esempio relative all’applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti, il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari recuperi contributivi e retributivi

Tale orientamento vale, evidentemente, anche per il settore relativo ai servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, rispetto al quale anche il vigente decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al costo medio orario del lavoro è determinato a livello nazionale con riferimento al “CCNL delle Guardie ai fuochi” e con riferimento al “CCNL per il settore sorveglianza antincendio”.

CCNL Grafica ed Editoria – Industria: al via la trattativa per il rinnovo del contratto

Aggiornamento della classificazione del personale e recupero del potere d’acquisto dei salari tra gli aspetti principali dell’incontro

Nei giorni scorsi si è aperto al CNEL il confronto sul rinnovo del contratto per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, in virtù dell’approvazione nei percorsi assembleari svolti su tutto il territorio nazionale dell’Ipotesi di bozza di Piattaforma per il rinnovo del contratto dei Grafici Editoriali, avevano inoltrato nel mese di marzo alle parti datoriali la richiesta di apertura ufficiale della trattativa di rinnovo del contratto. 
La Segretaria nazionale di Slc-Cgil, nell’incontro del 18 aprile, ha affermato che la trattativa si svolgerà in una fase di profonda trasformazione per tutta la filiera dell’editoria, segnata dalla produzione sempre più massiva di contenuti digitali. Il nuovo quadro professionale impone la necessità di aggiornare la classificazione professionale e di includere le figure digitali che operano nel settore, le cui competenze sono sempre più richieste dalle aziende. A tale scopo, afferma ancora la segretaria, occorre:
– investire nella formazione e riqualificazione delle professionalità esistenti;
– ridurre l’orario di lavoro a parità di salario;
– consolidare il welfare aziendale, aumentando la quota sui fondi di previdenza complementare e sanitaria;
– valorizzare ed implementare il ruolo dell’osservatorio di settore, in quanto luogo di analisi ed elaborazione contrattuale.
Dal punto di vista economico il nuovo CCNL dovrà inoltre garantire il recupero del potere d’acquisto dei salari, erosi dall’inflazione.
Attesi per le prossime settimane ulteriori incontri tra le Parti Sociali al fine di pervenire ad un contratto innovativo che risponda alle esigenze dei lavoratori e che promuova il rilancio dell’editoria.