Artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi bonari

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti saranno a disposizione, nel Cassetto Previdenziale INPS, gli avvisi bonari riguardanti la contribuzione fissa con scadenza febbraio, maggio, agosto e novembre 2022 nonché febbraio 2023 (INPS, messaggio 4 maggio 2023, n. 1619).

L’INPS rende noto che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza febbraio, maggio, agosto e novembre 2022 nonché febbraio 2023 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti.

 

I soggetti interessati possono reperire i suddetti avvisi seguendo il percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

 

L’Istituto, inoltre, invierà una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto previdenziale, il proprio indirizzo di posta elettronica.

 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, lo potrà comunicare utilizzando l’apposito servizio presente sul “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

 

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

CdM: decreto-legge formalizza la proroga della rottamazione quater

Il CdM, in data 4 maggio 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, nel quale è anche ufficializzata la proroga di due mesi per l’invio delle domande della rottamazione quater (Consiglio dei ministri, comunicato 4 maggio 2023, n. 33).

Il decreto-legge approvato in data 4 maggio 2023 dal CdM contiene norme che mirano al riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle società quotate, intervenendo inoltre in materia di termini legislativi in scadenza nel settore sanitario, in quello fiscale, nell’artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.

In particolare, in materia di fisco, con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, è previsto che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato:

– in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023;

– nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In questo caso, optando per il pagamento rateale, sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023 e non più dal 1° agosto 2023.

 

Il decreto ufficializza lo slittamento del termine per la manifestazione della volontà di procedere alla definizione, ora possibile entro il 30 giugno 2023 e non più entro il 30 aprile 2023, con possibilità di integrazione entro la stessa data.

Dal decreto risulta prorogato anche il termine per la comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute, che potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno e la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate, che passa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.

Inoltre, viene posticipato al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l’invio telematico delle schede relative all’8, al 5 e al 2 per mille, con il mantenimento delle modalità di trasmissione cartacea per il periodo d’imposta 2022.

Il CdM ha infine sancito che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30 settembre 2023.

CCNL Penne, spazzole e pennelli: siglata l’Ipotesi di Accordo sul rinnovo contrattuale

Nuove proposte per la parte economica e per la parte normativa contrattuale

Nei giorni scorsi, le Organizzazioni Sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil con i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Produttori Articoli per Scrittura e Affini (Assoscrittura), l’Associazione Nazionale Produttori Spazzole, Pennelli, Scope e Preparatori relative materie prime (Assospazzole), entrambe iscritte a Confindustria, hanno siglato l’Ipotesi di Accordo relativa al rinnovo del CCNL Settore penne, spazzole e pennelli, scaduto il 31 dicembre 2022 e con vigenza triennale. Tale Ipotesi verrà poi sottoposta alle assemblee dei lavoratori per l’approvazione definitiva.
Di seguito le importanti novità.
Parte economica
Previsto un aumento complessivo (Tec) nel triennio 2023-2025 di euro 173,00.
Circa i minimi (Tem), l’aumento del salario sarà pari ad euro 160,00, per il Livello 3°S, ed erogati in 3 tranche:
60,00 euro da maggio 2023;
50,00 euro da maggio 2024;
50,00 euro da giugno 2025.
Il montante complessivo corrisponderà invece a circa 3.600,00 euro.
Welfare contrattuale
Per ciò che concerne il welfare contrattuale, è previsto un incremento dello 0,3% del contributo per la previdenza complementare a carico delle Aziende, l’incremento di euro 15,00 del contributo al Fondo Sanitario Integrativo Sanimoda ed euro 2,00 mensili per l’assicurazione per la non autosufficienza.
Elemento perequativo
L’elemento perequativo, ammontare annuale corrisposto ai lavoratori dalle Aziende che non attuano la contrattazione di secondo livello, vedrà un aumento, passando da euro 300,00 euro ad euro 330,00.
Al Livello 1° di inquadramento è previsto un incremento pari ad euro 281,00 nei tre anni, al fine di ridurre l’attuale differenza salariale con il secondo livello.
Parte normativa
In materia di conciliazione tempi vita-lavoro viene aumenta al 12% la percentuale di domande per il lavoro part-time in caso di rientro da congedi di maternità/paternità e per esigenze di cura dei figli.
Altresì, viene introdotto il diritto a permessi per i periodi di inserimento dei figli presso asili nido e scuole dell’infanzia. Previsto è anche il diritto a periodi di aspettativa in caso di terapie di fecondazione assistita. Aumentato da 15 a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nei casi di gravi patologie.
Per quel che riguarda il lavoro supplementare, viene incrementata la percentuale di maggiorazione al 26%, nonché la percentuale di maggiorazione in caso di clausole elastiche al 18%.
Banca ore solidale
Per tale istituto sono previste delle linee guida per la sua attivazione a tutela di comprovati e documentati casi di gravità e necessità.
Congedi
Viene altresì recepita la normativa in materia di congedi di paternità obbligatoria ed utilizzo dei permessi relativi alla L. n. 104/92, su base oraria.
Pari opportunità
Si provvede ad un’implementazione dell’articolo concernenti le azioni positive per le pari opportunità con, come obiettivo, l’attivazione congiunta di politiche e misure concrete atte a ridurre il divario di genere.

 

“INFO CIG” estesa a tutta l’Italia

 Il servizio di live chat si apre a tutte le aziende con sede legale sul territorio nazionale per le categorie di titolare di azienda, rappresentante legale e consulente aziendale (INPS, messaggio 3 maggio 2023, n. 1605).

Dal 22 maggio il servizio di live chat “INFO CIG” sarà esteso per le categorie di titolare di azienda, rappresentante legale e consulente aziendale a tutte le aziende che abbiano sede legale nel territorio nazionale. A renderlo noto è l’INPS, con il messaggio in commento, che ricorda anche che in precedenza, dal 3 febbraio 2023, “INFO CIG”, già destinata ai lavoratori interessati da una domanda di integrazione salariale, era stata estesa oltre alle aziende con sede legale a Milano e provincia anche a quelle con sede legale a Torino, Roma, Napoli e rispettive province.

In particolare, il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, accedendo al link “INFO CIG” presente nella sezione contatti dell’area autenticata del Cassetto Previdenziale.

L’Istituto rammenta anche che “INFO CIG” consente ai lavoratori destinatari di prestazioni di integrazione salariale o alle aziende e intermediari che hanno presentato, o intendono presentare, una domanda di cassa integrazione di qualsiasi tipologia (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà) o una domanda di autorizzazione al pagamento della CIGS, di fruire di un contatto interattivo con un consulente dell’Istituto, esperto di materia, per ricevere informazioni sia sulle prestazioni in argomento, sia sullo stato di lavorazione della pratica.

Per i lavoratori permangono le consuete modalità di accesso al servizio “INFO CIG” entrando, tramite le proprie credenziali, in MyINPS. Dopo l’accesso a MyINPS, occorre selezionare la sezione “Comunica con l’INPS”, nel menu sulla sinistra, cliccare su “INFO CIG” e poi sul pulsante “Parla con un operatore”.

 

 

CCNL Terme: al via i negoziati per il rinnovo del contratto

Aumenti retributivi, rafforzamento delle relazioni sindacali e della contrattazione di secondo livello tra le richieste delle OO.SS.

Nei giorni scorsi sono iniziati in Confindustria i negoziati per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro termale, scaduto il 30 giugno 2020 e in ultra vigenza.
Le OO.SS. di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno presentato all’associazione datoriale Federterme le rispettive piattaforme sulla definizione del nuovo contratto, applicabile ai circa 15mila addetti del comparto, prevalentemente stagionali, occupati negli oltre 350 stabilimenti termali italiani.
Tra i capitoli della piattaforma sindacale è presente un nuovo slancio delle relazioni sindacali, con la previsione di una maggiore, certa ed ampliata esigibilità delle relazioni a tutti i livelli. A tal proposito Fisascat e Uiltucs hanno richiesto espressamente specifici incontri sui diritti di informazione con al centro le prospettive di sviluppo e i problemi del termalismo e le questioni inerenti il rapporto tra termalismo e il sistema sanitario nazionale. 
Al centro dell’attenzione anche il capitolo dedicato all’ampliamento e al rafforzamento della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento al confronto regionale, al quale demandare i temi del premio di risultato e delle erogazioni economiche, nonchè del sevizio mensa, formazione professionale ed Ecm, progetti di conciliazione vita lavoro, indennità turni e nastri orari, salute e sicurezza, mercato del lavoro, organizzazione del lavoro e nuove qualifiche, welfare aziendale e clausola di salvaguardia per l’erogazione del salario di 2° livello in assenza di contrattazione decentrata. 
Oggetto di confronto anche i capitoli riferiti al mercato del lavoro, terziarizzazioni, formazione professionale, classificazione, stabilizzazione dell’occupazione. In tema di welfare la Federazioni di categoria della Cisl e della Uil hanno richiesto il rafforzamento e il consolidamento dell’Ente Bilaterale, l’incremento del versamento mensile a carico delle aziende al Fondo di assistenza sanitaria integrativa e la maggiore diffusione del sistema di adesioni al Fondo di previdenza complementare di settore FonTe.
Fisascat e Uiltucs hanno sollecitato la necessità di ricevere risposte concrete in merito ad altri temi, tra cui pari opportunità e politiche di genere, attraverso l’attivazione effettiva degli strumenti contrattuali per le pari opportunità, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi nei confronti dei lavoratori affetti da gravi e continuative patologie e la previsione di nuove tutele individuali riguardanti i congedi per unioni civili, la maternità e il lavoro di cura, l’assistenza dei figli con problemi di apprendimento e inserimento scolastico, la conciliazione tempi di vita e di lavoro.
Dal punto di vista economico le OO.SS. hanno richiesto aumenti retributivi connessi alle dinamiche macroeconomiche, agli andamenti dei settori e dei tradizionali indici dei prezzi al consumo.
Il negoziato proseguirà nel mese di giugno e verranno affrontati i temi delle relazioni sindacali, diritti di informazioni, mercato del lavoro, politiche di genere e diritti individuali.

CCNL Misericordie: mancato accordo sul rinnovo del CCNL

Si è concluso negativamente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Ministero del Lavoro per maggiori tutele nei confronti dei lavoratori impiegati nei servizi di emergenza urgenza

Il 2 maggio presso il Ministero del Lavoro si è concluso negativamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con conseguente impossibilità di trovare una soluzione per la tutela dei lavoratori e lavoratrici impiegati nei servizi di emergenza urgenza.
Infatti, i lavoratori del settore dopo mesi di trattative volte a confluire il settore nel CCNL Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas hanno proclamato lo stato di agitazione.
Secondo questi ultimi sussiste una forte disparità di trattamento tra i lavoratori dei servizi di emergenza urgenza a cui è applicato il CCNL Misericordie rispetto ai lavoratori impiegati nel servizio di emergenza urgenza di Croce Rossa Italiana e Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas. 

CIPL Edilizia – Vicenza: definito l’EVR 2023

Stabilito l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione 

L’Ance Vicenza-Sezione Costruttori Edili/Installatori di Impianti di Confindustria Vicenza, la Feneal-Uil Veneto-Zona di Vicenza, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil, entrambe della provincia di Vicenza, si sono incontrate per verificare e valutare gli indicatori e, di conseguenza, determinare l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per gli anni 2021, 2022 e 2023, in attuazione di quanto previsto nell’Accordo interprovinciale del 15 dicembre 2021.
Per l’EVR, che viene erogato nel 2023, vengono indicati quattro parametri territoriali, attribuendo a ciascuno un’incidenza ponderale del 25%. Nella fattispecie, gli indicatori sono:
– numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza;
– monte salari denunciato alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– ore denunciate alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– rapporto ore versate/ore denunciate Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia.
L’Elemento Variabile della Retribuzione è quantificato nella misura del 4% dei minimi mensili di paga in vigore dal 1° settembre 2020, il cui effettivo importo verrà erogato nelle retribuzioni del mese di agosto 2023, previa verifica, a maggio 2023, dell’andamento dei seguenti due paramentri:
– ore di lavoro effettive relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Vicenza, mettendo a confronto il valore medio del triennio di riferimento 2020-2021-2022 con 2019-2020-2021;
– volume d’affari Iva, confrontando il triennio 2020-2021-2022 con 2019-2020-2021.
Per quanto riguarda l’impresa che opera con soli impiegati, il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore di lavoro effettivamente denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.
Di seguito, la tabella con gli importi relativi all’emolumento. 

Impiegati – EVR 2023 
Livello  Minimo mensile 4% 2,60%
7Q 1.790,71 0,41 0,27
7 1.790,71 0,41 0,27
6 1.611,63 0,37 0,24
5 1.343,02 0,31 0,20
4 1.253,51 0,29 0,19
3 1.163,96 0,27 0,17
2 1.047,57 0,24 0,16
1 895,36 0,21 0,13

Sospensione versamenti contributivi territorio di Lampedusa e Linosa: le istruzioni per la ripresa

L’INPS fornisce istruzioni operative e contabili riguardo alla ripresa dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i datori di lavoro e i lavoratori che svolgono attività nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa (INPS, messaggio 3 maggio 2023, n. 1604).

Come noto, l’articolo 42-bis, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 126/2020, e successive modificazioni, ha previsto che, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovessero essere effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, entro la medesima data del 21 dicembre 2020 (termine poi differito all’8 gennaio 2021 come da circolare INPS n. 158/2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Successivamente, il termine per i versamenti di cui sopra è stato prorogato dall’articolo 10, commi 9 e 10, del D.L. n. 198/2022 alle seguenti date: 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute; 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.

Conseguentemente, entro le predette date devono essere effettuati i pagamenti (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) della contribuzione con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020, nel limite del 40% dell’importo ancora dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

I soggetti interessati sono i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica), i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e i committenti e liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

 

L’INPS specifica che la proroga in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi sospesi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel citato territorio.

 

I contributi sospesi possono essere versati in unica soluzione o mediante rateizzazione, ricordandosi che, in quest’ultimo caso, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

 

I datori di lavoro con dipendenti, per i versamenti in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 30 agosto 2020, effettueranno il pagamento mediante modello F24, utilizzando la causale contributo “RC01” – per i crediti ancora in fase amministrativa – mentre, per i crediti già affidati all’agente della riscossione, mediante versamento direttamente all’agente stesso, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva.

 

Per i versamenti in scadenza dal 9 settembre 2020 al 21 dicembre 2020, relativi alle denunce dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, la causale contributo da utilizzare è “DM10”.

 

In caso di pagamento rateizzato, i versamenti delle rate inerenti alle citate sospensioni, riferite all’anno 2020, devono essere effettuati mediante modello F24, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).

 

Riguardo ai datori di lavoro domestico, i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, sono effettuati utilizzando il modello F24, “Sezione INPS”, con il codice “DOM1”.

 

Nel messaggio in commento, inoltre, l’INPS riporta le istruzioni operative per i versamenti dei contributi sospesi da parte degli artigiani e commercianti, dei committenti e professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, dei datori di lavoro che assumono manodopera agricola e dei lavoratori agricoli autonomi. Infine, vengono fornite alcune istruzioni contabili.

Cause di esclusione dal regime forfettario: i chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate, con risposta 3 maggio 2023, n. 311, fornisce chiarimenti in merito al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi 54 e ss., della Legge  n. 190/2014 e in particolare su una causa di esclusione da tale regime.

A presentare l’istanza di interpello è un contribuente, residente in un paese dell’Ue, che desidera avere chiarimenti in merito alla sussistenza dei requisiti per l’inizio di un’attività con partita iva individuale con accesso al nuovo regime forfettario agevolato e capire se il percepimento della pensione di vecchiaia in qualità di ex dipendente della Commissione Europea costituisca una causa ostativa per l’accesso al suddetto regime fiscale.

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate fa riferimento alla Legge n. 190/2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, che ha introdotto un regime fiscale agevolato (regime dei forfetari) rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.  All’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della suddetta Legge n. 190/2014, è previsto, in particolare, che non possono avvalersi del regime dei forfetari i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, eccedenti l’importo di 30.000 euro, soglia irrilevante a rapporto di lavoro cessato.

In risposta al quesito dell’istante, l’Agenzia delle entrate richiama la circolare del 4 aprile 2016, n. 10/E, nella quale viene chiarito che tale limite, con decorrenza 1° gennaio 2016, dalla Legge di stabilità del 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Il citato limite rileva, invece, nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali. Infine la circolare evidenzia che ai fini della non applicabilità di tale causa di esclusione rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla richiamata circolare n. 10/E, l’Agenzia delle entrate ritiene pertanto che la previsione della citata lettera d-ter) escluda dalla fruizione del regime forfettario i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro l’esistenza di simili redditi e il loro ammontare. Considerato il richiamo alla soglia di euro 30.000 nella citata lettera d-ter), quello che rileva ai fini dell’applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l’esistenza di simili redditi e il loro ammontare.

Nel caso di specie, perciò, l’Agenzia esclude la possibilità di accesso al regime dei forfetari per un soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia che, in assenza di indicazioni contrarie da parte del contribuente, deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.

 

 

Accessibilità lavoratori disabili: le nuove norme

Il Governo ha approvato un decreto legislativo con disposizioni che mirano a garantire la tutela dei lavoratori con disabilità e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni (Consiglio dei ministri, comunicato 1 maggio 2023, n. 32).

Il 1° maggio il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare anche un decreto legislativo recante norme relative alla riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità. Le disposizioni si pongono l’obiettivo di garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione.

In particolare, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni il provvedimento introduce un’apposita figura qualificata, preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. A tale figura spetta il compito di individuare le modalità e le azioni dirette a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. La stessa figura professionale propone tali attività tra gli obiettivi programmatici e strategici della performance dell’amministrazione.

Inoltre, gli obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità nell’esercizio delle prestazioni lavorative e nell’accesso e fruizione dei servizi della pubblica amministrazione entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti. Infine, si estende il campo di applicazione dell’azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità o degli obblighi previsti.