Agenzia delle entrate: chiarimenti su esenzione IVA per attività di carattere educativo e didattico

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento ai fini IVA riguardante attività di natura educativa e didattica (Agenzia delle entrate, risposta 9 maggio 2023, n. 321).

La questione oggetto del parere dell’Agenzia delle entrate è posta da una società che svolge corsi di formazione di lingua inglese e che dichiara di aver ottenuto il riconoscimento all’applicazione del regime di esenzione IVA, così come previsto dall’articolo 10, co. 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA). Dovendo erogare corsi di lingua per conto di due diverse società, delle quali una sola in possesso dei requisiti di esenzione, l’istate ha chiesto chiarimenti in merito al regime di esenzione IVA  prospettando la possibilità di fatturare alla prima società la prestazione senza IVA, fatturando la società stessa a sua volta ai propri
clienti in esenzione IVA, e alla seconda società di fatturare la prestazione ugualmente senza IVA, ma lasciando poi fatturare la società ai propri clienti applicando l’IVA.

 

L’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA prevede l’esenzione dall’IVA per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

 

Per beneficare della suddetta esenzione IVA, le prestazioni devono essere:

– di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo)

– erogate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

 

L’istante gode del regime speciale basato sul parere tecnico vincolante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ma essendo tale regime circoscritto all’attività di natura educativa e didattica specificatamente riconosciuta, è da valutare se, in base agli accordi stipulati con gli istituti interessati, l’attività che la società rende a loro favore sia la stessa attività di insegnamento per la quale ha ottenuto il riconoscimento e non consista invece in una mera messa a disposizione di insegnanti, in cui il docente svolge temporaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità di quest’ultimo istituto (sentenza della Corte di Giustizia UE, C­434/05 del 14 giugno 2007, par. 19, 22, 23). In questa fattispecie, infatti, non ricorrerebbero i presupposti per l’esenzione IVA.

 

L’Agenzia, pertanto, ritiene che le prestazioni che la società intende effettuare siano esenti da IVA al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • permangano in capo all’istante i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali la Direzione regionale del Lazio ha reso il citato parere;

  • le prestazioni siano identiche a quelle oggetto di ”riconoscimento” e non consistano nella mera messa a disposizione di docenti, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia UE.

Al ricorrere dunque di questi presupposti l’istante potrà fatturare le prestazioni pattuite in esenzione da IVA agli istituti committenti, riconosciuti o meno.

Per quanto riguarda, invece, la prestazione di insegnamento che gli stessi istituti committenti a loro volta fatturano ai propri discenti, torna dirimente il possesso del requisito del riconoscimento.

CCNL Legno Arredamento – Industria: le OO.SS. chiedono la riapertura del tavolo di rinnovo

Feneal, Filca e Fillea, in attesa di novità sulle posizioni assunte da FederLegno, minacciano la ripresa della mobilitazione di settore 

Dopo l’interruzione delle trattative e del conseguente sciopero del 21 Aprile 2023, Feneal, Filca e Fillea sono in attesa di ricevere da parte di FederLegno e delle aziende associate novità in merito alla riapertura del tavolo di confronto per il rinnovo del contratto collettivo, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Nel contempo prosegue la mobilitazione delle OO.SS. di settore a difesa del contratto collettivo, del giusto salario, del riconoscimento di diritti e formazione, confermando il blocco di tutte le prestazioni straordinarie e dell’istituto della flessibilità.  
In una nota dei giorni scorsi delle Segreterie nazionale si evince il richiamo alla responsabilità contrattuale verso le lavoratrici e i lavoratori in un momento così delicato ed il conseguente riconoscimento del giusto incremento salariale. L’intento dei Sindacati è quello di trovare soluzioni positive per le lavoratrici e i lavoratori, che hanno dato un grande contributo allo sviluppo del settore con le loro professionalità.
In assenza di novità entro il 31 maggio si sono dichiarati disponibili a dare mandato alle strutture territoriali e alle Rsu per l’organizzazione di una serie di iniziative di mobilitazione a sostegno della vertenza da definire a livello locale per i mesi di giugno e luglio.

Al via da settembre il Supporto per la formazione e il lavoro

La nuova misura, inclusa nel Decreto Lavoro, stanzia 350 al mese per la partecipazione a programmi formativi (D.L. n. 48/2023).

Oltre all’Assegno di inclusione, il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) varato dal governo il 1° maggio scorso, prevede anche il Supporto per la formazione e il lavoro. Si tratta di una misura che punta a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale. La partenza del Supporto per la formazione e il lavoro è prevista dal 1° settembre 2023.

Peraltro, nelle misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione: Inoltre, nelle misure di Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività in genere.

I requisiti

Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.

Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato, comunque, anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti agli obblighi conseguenti. La misura in oggetto è invece incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

La domanda

Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. 

Il patto di servizio personalizzato

Il richiedente della misura del Supporto viene convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare di essersi rivolto ad almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

In caso di partecipazione ai programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di 12 mesi, l’interessato riceve un beneficio economico pari a 350 euro mensili. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico, da parte dell’INPS.

L’interessato, infine, è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio viene sospeso.

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Omnibus

Tra gli interventi previsti la riforma dell’ordinamento degli enti previdenziali pubblici e la salvaguardia occupazionale nel settore del salvamento acquatico (D.L. n. 51/2023).

Il D.L. n. 51/2023, cosiddetto Decreto Omnibus, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 maggio 2023. Si tratta di un provvedimento assai articolato che interviene su molti settori dalla sanità al fisco, dallo sport agli interventi di solidarietà sociale. Sul versante del lavoro e previdenziale spiccano, tuttavia, la riforma dell’ordinamento degli enti previdenziali pubblici, gli interventi in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e la salvaguardia occupazionale nel settore del salvamento acquatico.

La riforma degli enti previdenziali pubblici

Il Decreto Omnibus si propone di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta. A tal fine, si abolisce la carica di vicepresidente, mentre per la nomina del presidente si deve provvedere alla scelta “tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia”. Viene affidato al Consiglio di amministrazione il compito di proporre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale.

Si dispone, inoltre, che gli organi di amministrazione (presidente, Cda, consiglio di indirizzo e vigilanza, collegio dei sindaci, direttore generale) abbiano tutti la stessa durata, ovvero 4 anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

Infine, nelle more dell’adozione delle modifiche all’organizzazione degli enti e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’INPS e dell’INAIL, viene nominato, entro venti giorni dall’entrata in vigore del Decreto Omnibus, un commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione.

Le fondazioni lirico-sinfoniche

Per quel che riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, viene previsto il divieto di ricevere incarichi, cariche e collaborazioni per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età. Il sovrintendente delle medesime fondazioni cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno, mentre i sovrintendenti attualmente in carica, che abbiano compiuto tale età alla data di entrata in vigore del decreto, cessano l’incarico a decorrere dal 1° giugno 2023.

Posti di lavoro nel settore del salvamento acquatico

Allo scopo di salvaguardare i posti di lavoro nel settore del salvamento acquatico, viene differita al 30 novembre 2023 l’entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che disciplina le modalità di rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante e i requisiti per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, lacustri, fluviali e piscine e si prorogano determinate autorizzazioni all’esercizio delle attività di formazione e concessione del titolo di abilitazione all’esercizio delle attività di salvamento acquatico. 

 

CCNL Concerie – Industria: definita l’ipotesi di piattaforma

Tra le proposte vi è l’aumento salariale di 230,00 euro e maggiori tutele in ambito welfare  

Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno presentato le proposte di modifica per il CCNL Concerie-Industria, in scadenza il prossimo 30 giugno ed applicabile a tutti gli addetti a fasi di lavorazione conciaria interne ed esterne e alle produzioni di accessori e componenti per manufatti (calzature, borse e articoli di pelletteria, ecc.).
Tra le richieste, dal punto di vista economico, vi è l’aumento economico complessivo (TEC) di 230,00 euro e un aumento dell’elemento di garanzia retributiva.
Dal punto vista normativo, invece, si propone l’introduzione dei cosiddetti accomodamenti ragionevoli, con l’obiettivo di migliorare i capitoli dei diritti individuali e di salute e sicurezza.
Per quanto riguarda il welfare, invece, tra le proposte vi sono una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, una maggiore tutela della malattia, il perfezionamento dell’istituto del part time e l’aumento dei versamenti al fondo sanitario e previdenziale.
A tal proposito, per il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Sanimoda vi sarebbe un incremento del contributo mensile a carico delle aziende da 12,00 a 15,00 euro e l’inserimento di uno stanziamento per la non autosufficienza di 2,00 euro per dipendente, come copertura dei cosiddetti Long Therm Care (LTC), per il  Fondo previdenziale Previmoda, invece, si prevedono incrementi dal 2 al 2,5%.

Enti Bilaterali Umbri: sostegno ad imprese e lavoratori in materia di formazione e solidarietà

Gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo dell’Umbria hanno messo a disposizione risorse per fronteggiare le difficoltà dovute alla pandemia

Continua l’impegno degli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo umbri a favore delle imprese e dei lavoratori, che negli ultimi anni hanno cercato di fronteggiare le difficoltà eccezionali scatenate dalla pandemia. Già nel corso del 2021 i due Enti avevano messo in campo, attraverso i rispettivi Fondi per il sostegno al reddito per dipendenti e aziende, risorse per oltre 711 mila euro. 
Per l’anno in corso, oltre ai fondi già stanziati per l’area formazione, con diversi corsi gratuiti a disposizione di imprese e lavoratori, l’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria, costituito e gestito pariteticamente da Confcommercio Umbria in rappresentanza dei datori di lavoro e dai sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha messo a disposizione 348mila euro per 138 corsi, sia in materia di riqualificazione (nelle aree amministrazione, gestione risorse umane, lingue, marketing e web marketing) che di formazione obbligatoria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e igiene degli alimenti. 
Rilevanti anche gli interventi in tema di solidarietà, con l’erogazione di 65mila euro a favore di 329 lavoratori (con il rimborso di spese sostenute in ambito familiare), mentre 42 imprese hanno ricevuto contributi per interventi di miglioramento della sicurezza per un valore di 13.500 euro.
L’Ente Bilaterale del Turismo, costituito e gestito dalle associazioni del turismo di Confcommercio Umbria Federalberghi, Fipe, Faita e Fiavet, in rappresentanza dei datori di lavoro, e dai sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha invece finanziato 84 corsi, per un importo di 142mila euro, mentre per la solidarietà ha disposto l’erogazione di contributi per 6.000,00 euro. 
Dopo due anni, afferma il presidente dell’Ente del Terziario, è ripresa l’attività ordinaria con un particolare impegno per accrescere la professionalità e implementare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, in coerenza con quella che è la missione degli Enti.
Gli organismi paritetici, aggiunge il presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo, confermano il proprio ruolo di importante punto di riferimento per aziende e occupati del settore terziario, grazie ad una attività che ogni anno si amplia nei contenuti, moltiplicando gli sforzi per implementare le risorse destinate ai vari ambiti di intervento.

Alluvione Emilia Romagna: indicazioni per le domande di integrazione salariale

L’INPS fornisce istruzioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), di assegno di integrazione salariale, nonché di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione (INPS, messaggio 10 maggio 2023, n. 1699).

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 maggio 2023, ha deliberato lo stato di emergenza per la Regione Emilia–Romagna a seguito degli eventi metereologici che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.

 

Pertanto, l’INPS informa che i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nelle predette realtà territoriali possono presentare le domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale utilizzando la causale “Incendi – crolli – alluvioni” (che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili – cosiddette EONE), e non devono dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda. Conseguentemente, la relazione tecnica relativa alla citata causale deve descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e attestare l’avvenuta sospensione.

 

Si ricorda che le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

Inoltre, l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

Con particolare riferimento alle imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane – le stesse non sono tenute a effettuare la menzionata informativa sindacale per le richieste riferite alle prime 13 settimane di integrazione salariale, sussistendo l’obbligo solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

 

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” allegando il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità, il cui possesso può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica che accompagna la domanda.

 

In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con la suddetta causale una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

 

I datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali, che avessero già inviato la domanda di accesso ai citati trattamenti utilizzando una differente causale, dovranno annullare la suddetta istanza e presentarne una nuova secondo le indicazioni contenute nel messaggio in oggetto. I datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali dovranno altresì indicare, nel campo note della procedura di trasmissione della domanda di assegno di integrazione salariale, che la nuova istanza “annulla e sostituisce la domanda con Prot. NNN”.

 

Infine, l’INPS precisa che, per richiedere il trattamento di CISOA previsto dall’articolo 8 della Legge n. 457/1972 in favore degli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, i datori di lavoro interessati dovranno presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

 

D.L. n. 51/2023: nuove date per la Rottamazione quater

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2023, n. 108, è stato pubblicato il decreto-legge 10 maggio, n. 51. tra le numerose disposizioni, prevista la proroga dei termini della rottamazione quater.

Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, è stata ufficializzata la proroga di termini legislativi, già preannunciata dal comunicato del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, n. 33. Nello specifico, all’ interno del citato decreto, cosiddetto “Omnibus”, è l’articolo 4 ad occuparsi della proroga dei termini in materia fiscale, apportando modifiche all’articolo 1 della Legge n. 197/2022, commi 232, 233, 235, 237, 241 e 243.

 

Tali modifiche prevedono in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato:

– in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023; 

– ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre, invece che il 31 luglio, e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

 

Con riferimento alla manifestazione della volontà di procedere alla definizione, la data entro la quale dovrà essere resa è il 30 giugno 2023, e non più il 30 aprile 2023, e potrà essere integrata entro la stessa data. Inoltre la comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno.

Risulta, inoltre, posposta al 31 ottobre 2023, dal 31 luglio, la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

Infine il decreto specifica che le disposizioni di cui all’ articolo 37 comma 2-bis lettera c-bis) del D.Lgs. n. 241/1997, riguardo alla trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2022. Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati contenuti nelle schede continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall’articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze n. 164/1999.

Per concludere l’articolo 4 prevede che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30 settembre 2023.

CIPL Edilizia Industria – Ferrara: determinato l’Elemento Variabile della Retribuzione per il 2023

Erogazione dell’EVR per il personale di Settore

Il Verbale di Accordo siglato in data 5 Aprile 2023 tra Ance Emilia Area Centro, Cna Costruzioni di Ferrara, Confartigianato di Ferrara, Legacoop Estense sede di Ferrara, Confcooperative della Provincia di Ferrara, Aggi Emilia Romagna e Feneal-Uil di Ferrara, Filca-Cisl di Ferrara, Fillea-Cgil di Ferrara, prevede che, le Parti, ai fini della determinazione dell’EVR, verificheranno l’andamento congiunturale del settore della Provincia di Ferrara, avvalendosi dei seguenti indicatori registrati in Cassa Edile:
a) Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
b) Monte salari denunciato in Cassa Edile;
c) Ore complessivamente denunciate in Cassa Edile;
d) Numero imprese iscritte in Cassa Edile aventi sede legale nella provincia di Ferrara.
Le verifiche relative all’erogazione effettuata durante l’anno corrente, si sono svolte contestualmente alla sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, mentre quelle concernenti alla corresponsione negli anni 2024 e 2025, avranno luogo entro il mese di febbraio di ciascun annualità.
La disamina degli indicatori in fase di verifica, sarà effettuata sulla base delle loro medie triennali, nell’ambito di un quadriennio complessivo ed inoltre, le Parti attribuiscono a ciascun indicatore un peso pari nella misura del 25% del totale.
Le Parti Sociali determineranno altresì, l’Importo territoriale, mensile ed orario, dell’EVR per ogni livello retributivo nella misura corrispondente alla somma dei pesi percentuali degli indicatori positivi applicata agli importi indicati nelle tabelle sottostanti.

 

Livelli E.V.R. 2023 Impiegati (Valori mensili) E.V.R. 2023 operai (Valori orari)
8 83,32
7 65,23
6 58,71
5 48,92 0,28
4 45,66 0,26
3 42,4 0,25
2 38,16 0,22
1 32,61 0,19

 

Livelli E.V.R. 2024 e 2025 Impiegati (Valori mensili) E.V.R. 2024 e 2025 operai (Valori orari)
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 46,56 0,27
2 41,9 0,24
1 35,81 0,21

Qualora solo un indicatore risulti positivo, il datore di lavoro provvederà al pagamento dell’EVR nella misura equivalente al 50% dell’Importo territoriale dell’emolumento in questione risultante dalle verifiche dell’andamento congiunturale del settore. Se invece nessun indicatore risulti positivo, il datore di lavoro non dovrà pagare alcunché.
Nei casi in cui quest’ultimo per effetto di verifiche aziendali negative o parzialmente positive, ritenga di non dover pagare l’EVR, o di doverlo pagare in misura ridotta, è tenuto a inviare, entro il 31 maggio 2023 per la verifica relativa all’erogazione dell’emolumento del medesimo anno, nonché entro il 31 marzo per le verifiche relative alle erogazioni dell’EVR 2024 e 2025, apposita comunicazione alle Rsa/Rsu se presenti, ed alle OO.SS. firmatarie e alla Cassa Edile. La comunicazione deve contenere le risultanze della verifica da cui deriva il mancato o ridotto versamento dell’EVR. In assenza di questa entro i termini indicati, il datore dovrà comunque provvedere al pagamento dell’EVR nella misura equivalente all’Importo massimo risultante dalle verifiche dell’andamento congiunturale del settore.
L’Accordo prevede anche che l’EVR se dovuto in base alle verifiche territoriali e aziendali, dovrà esser erogato per i mesi effettivi di lavoro, da aprile a dicembre compresi ed ai lavoratori in forza nel medesimo periodo. Per le corresponsioni relative all’anno 2023, le quote di competenza delle mensilità di aprile e maggio, se dovute, saranno versate unitamente alle retribuzioni relative ai periodi di paga di giugno e luglio ed alle quote di competenza dei medesimi mesi. Ed ancora, il Verbale specifica che, le eventuali giornate di ferie retribuite e permessi retribuiti nel corso dei mesi di versamento, non avranno effetti sul calcolo dell’emolumento, venendo pertanto considerati equivalenti a giornate lavorative.
Nel caso di attività lavorativa a tempo parziale, l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione territoriale sarà determinato in proporzione all’orario di lavoro, mentre questo sarà escluso da ogni istituto retributivo indiretto o differito, ivi compreso il Tfr, nonché da percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura del medesimo.
Da ultimo, le Parti stabiliscono che, la corretta applicazione del presente Accordo da parte delle Aziende, costituisce condizione per poter accedere alle agevolazioni contributive e alle eventuali aliquote contributive ridotte previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, ai fini dei versamenti Cassa Edile. A tal proposito, esse dovranno altresì dichiarare a questa, in concomitanza alle normali denunce relative ai mesi da aprile a dicembre, l’avvenuto pagamento degli importi dell’EVR erogato sia ai dipendenti operai, sia ai dipendenti impiegati. Ed infine, gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione, non costituiscono imponibile contributivo Cassa Edile.

Lavoro in somministrazione e stagionalità: criteri e possibilità

L’Ispettorato fornisce chiarimenti sulla eventualità che un’Apl possa fornire personale a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali (INL, nota 26 aprile 2023, n. 716).

L’INL è intervenuto in materia di somministrazione di lavoratori a tempo determinato per attività di tipo stagionale da parte di un’Agenzia per il lavoro. L’indicazione dell’Ispettorato, sollecitata dall’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, rammenta innanzitutto la specifica previsione di cui all’articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del cosiddetto “stop and go“, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza. 

L’INL, quindi, segnala che per quanto concerne eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali – e più in particolare per quanto concerne le cosiddette deroghe numeriche – le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale trova applicazione l’articolo 31, comma 2, del citato D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti”. 

Peraltro, ai sensi dell’articolo 51 del  D.Lgs. n. 81/2015, anche a tali fini rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. 

Di conseguenza, è proprio il CCNL applicato dall’utilizzato a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione. Ciò appare peraltro confermato dall’articolo 52 del CCNL indicato dall’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, secondo il quale: “Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i.”.