CCNL Metalmeccanica e Oreficeria – Industria: importanti novità per gli iscritti al Fondo Metasalute

Possibilità di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit

Il Fondo Metasalute informa tutti gli aderenti che, in relazione alla previsione contrattuale attualmente vigente, questi hanno la facoltà di scegliere di destinare al Fondo stesso l’ammontare previsto dal Flexible Benefit, comunicando tale volontà alla propria Azienda, la quale si occuperà dell’attivazione di un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già disponibile tramite una procedura utilizzabile dal 18 al 31 maggio 2023 incluso, all’interno dell’”area riservata azienda”.
Questa offerta potrà poi esser attivata per il solo dipendente caponucleo e, differentemente agli anni precedenti, decorrerà dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, salvo la cessazione del rapporto di lavoro o la decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.
I lavoratori iscritti al Fondo con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F) ed interessati a destinare le somme a titolo di welfare a Metasalute, dovranno poi trasmettere la comunicazione alla propria impresa, la quale, entro e non oltre il 31 maggio, potrà avviare l’opzione Flexible Benefit all’interno dell’area riservata di cui sopra.
Altresì, viene consigliato di riferire all’Azienda con largo anticipo rispetto alla data del 31 maggio, l’attivazione del Flexible Benefit 2023.
Le coperture Flexible Benefit riferite al 2022 non interrotte in corso di validità, scadranno in automatico il 31 maggio 2023. Pertanto, i lavoratori che hanno la Flexible Benefit nel 2022 e che decidono di destinare l’importo welfare a Metasalute anche per l’anno 2023, dovranno nuovamente presentare domanda all’azienda che realizzerà la procedura di attivazione Flexible Benefit 2023 nei tempi sopraindicati.
Per gli aderenti è inoltre disponibile un modello esemplificativo per la richiesta; difatti, il modulo può essere usato per inoltrare la domanda all’Azienda non dovendo altresì esser trasmesso al Fondo. Ogni Impresa poi, seguirà un processo autonomo per la raccolta dei dati e attiverà il Flexible Benefit per chi ne ha fatto richiesta attraverso una procedura apposita.
Da ultimo, per ulteriori informazioni, si raccomanda di visionare la Circolare n. 2/2023 relativa alle Aziende e la Circolare n. 3/2023 indirizzata ai Lavoratori. Al fine di conoscere le corrette modalità procedurali, si consiglia invece alle Aziende la consultazione del Manuale procedura Flexible Benefit 2023.

Partecipazione a una STP costituita ex lege n. 183/2011

Risulta possibile per l’avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della professione forense, partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011, senza assumere la qualifica di socio professionista (CNDCEC, Pronto ordini del 17 maggio 2023, n. 51).

Il quesito sollevato da un Ordine professionale riguarda, in particolare, il caso di tre soci professionisti, iscritti ODCEC, che devono procedere con l’iscrizione di una STP avente per oggetto sociale “la società svolge esclusivamente attività libero professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, revisore legale, esperto contabile quali previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28/05/2005 n. 139 e ss.mm.ii., consulente del lavoro, avvocato, e comunque ogni e qualsiasi professionista iscritto in Albi professionali le cui attività sono riservate” che non ha indicato nell’atto costitutivo l’attività prevalente.

 

L’articolo 10, comma 4, lett. a), Legge n. 183/2011 stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.

Alla lett. b) dello stesso comma, poi, è precisato che l’atto costitutivo della STP può prevedere l’ammissione in qualità di soci:
– dei soli professionisti iscritti ad ordini o collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;
– di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

Il Consiglio cita, altresì, l’articolo 10, comma 8, Legge n. 183/2011, nel quale è disposto che la STP possa essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali. Il successivo riferimento normativo riguarda, poi, l’articolo 1 del D.M. n. 34/2013, nel quale si precisa che:

– la “società tra professionisti” è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste nell’articolo 10, commi 3-11, della Legge n. 183/2011, avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in apposti albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
– la “società multidisciplinare” è la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della Legge n. 183/2011.

L’articolo 8, comma 2, D.M. n. 34/2013, dispone che la società multidisciplinare sia iscritta presso l’albo o il registro tenuto dall’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

Il CNDCEC, dunque, precisa che i soci non sono obbligati a individuare l’attività prevalente, essendo quest’ultima una scelta del tutto discrezionale, ma qualora una delle attività dedotte nell’oggetto sociale non sia connotata in termini di prevalenza, la STP multidisciplinare dovrà essere iscritta negli albi di appartenenza dei singoli professionisti.

Premesso ciò, stante quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, lett. a), Legge n. 183/2011 e dall’articolo 1, comma 1, D.M. n. 34/2013, per l’iscrizione di STP multidisciplinari è necessario che nella compagine sociale sia presente almeno un socio professionista legalmente abilitato all’esercizio delle professioni individuate nell’oggetto sociale. Nel caso di specie, perciò, la STP, costituita esclusivamente da tre soci iscritti all’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, dovrebbe avere per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti.

Il Consiglio, infine, riguardo alla partecipazione da parte di un socio avvocato a una STP ex lege n. 183/2011, richiama il parere reso in data 15 dicembre 2022 dal Consiglio Nazionale Forense, che non ha ritenuto applicabile la disciplina generale recata dalla Legge n. 183/2011, bensì quella recata dall’art. 4-bis della Legge n. 247/2012, espressamente dedicata all’esercizio della professione forense in forma societaria, con i corollari che:

– l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA;

– l’esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari costituite ex lege n. 183/2011.

Ciononostante, conclude il CNDCE, è possibile che l’avvocato possa partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011 senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio come socio per finalità di investimento).

Riduzione dei livelli di rischio, nuovo applicativo dall’INAIL

L’Istituto ha reso nota la disponibilità di un ambiente di consultazione interattivo (INAIL, circolare 19 maggio 2023, n. 18).

L’INAIL ha comunicato la disponibilità dal 22 maggio di un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili, al datore di lavoro e alle imprese, prodotti e strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, permettendo di individuare soluzioni orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo strumento tecnico è stato predisposto dall’Istituto, in attuazione delle prescrizioni del comma 3-ter, articolo 28, del D.Lgs. n. 81/2008 allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese prodotti finalizzati al supporto nel processo di valutazione dei rischi e a fornire elementi utili all’eliminazione dei rischi stessi oppure, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione, in relazione alle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnico. 

L’impianto metodologico utilizzato per poter procedere al popolamento del repository, mutuato da esperienze di ricerche nazionali e internazionali in materia di validazione delle linee guida, ha previsto la definizione di criteri metodologici da impiegare nel processo di validazione degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, applicati attraverso una griglia predefinita composta da un prerequisito d’inclusione e 5 specifici criteri di ammissibilità. 

L’INAIL assicura che la modalità renderà agevole il successivo aggiornamento del repository con nuovi e
ulteriori strumenti, sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Modalità d’accesso e criteri di ricerca

L’accesso all’applicativo è disponibile sul portale istituzionale mediante il percorso Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio. Per le richieste di assistenza e supporto è possibile rivolgersi al Contact center INAIL o utilizzare il servizio “Inail risponde”. In questa sezione è possibile consultare gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, di cui all’elenco allegato alla circolare in oggetto suscettibile di successive integrazioni. 

Inoltre, al fine di agevolare la ricerca sono stati individuati una serie di filtri impostabili dall’utente che consentono di effettuare la selezione dei prodotti presenti nella banca dati: 

Attività/Ateco – Elenco delle attività economiche rappresentate al I e II livello della classificazione Ateco – (Sezioni e Divisioni); 

Tipologia di rischio – Rischi Ergonomici; Rischi da Agenti fisici; Rischi da interferenze; Rischi trasversali/organizzazione del lavoro; Rischio ambienti confinati; Rischio da Agenti biologici; Rischio da Sostanze pericolose; Rischio elettrico; Rischio esposizione ad agenti atmosferici (caldo, freddo, pioggia, vento); Rischio eventi naturali (frane, eventi eccezionali, sisma); Rischio incendio ed esplosione; Rischio infortunistico (generico); Rischio scavi e fondazioni; Rischio utilizzo macchine, attrezzature e impianti;

Tipo di strumento – Applicativi; Banche dati; Buone pratiche; Linee di indirizzo; Linee guida; Schede informative; Procedure; Software. 

Tale metodologia di consultazione semplificata consentirà l’accesso a una pagina dedicata al prodotto di interesse selezionato che agevolerà il datore di lavoro nell’identificazione e nella valutazione dei livelli di rischio, nonché nell’individuazione di soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per facilitare l’utilizzo dei prodotti sarà inoltre possibile scaricare il materiale e le pubblicazioni contenute nella pagina selezionata, nonché accedere agli applicativi di riferimento, laddove siano presenti.

CIPL Edilizia Industria – Forlì: definito l’EVR per il 2023

L’EVR sarà corrisposto a partire dal mese di maggio a tutti i lavoratori in forza e che hanno prestato attività nel 2022

Il 5 maggio 2023 si sono incontrate Ance Forlì-Cesena, Ance Romagna sede dì Rimini, Legacoop Romagna, Confcooperative Romagna, Agci Emilia-Romagna e Feneal Uil Cesena-Forlì, Feneal Uil Rimini, Filca Cisl Romagna, Fillea Cgil Forlì-Cesena, Fillea Cgil Rimini e, una volta verificati i parametri per determinare l’EVR di competenza dell’anno 2022, ne hanno definito il valore del 4% sui minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014.
Infatti, dall’analisi dei dati, triennio su triennio 2021/2020/2019 su 2020/2019/2018, è emerso che tutti e quattro i parametri sono risultati positivi.
Ogni azienda deve procedere, pertanto, al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
– Ore denunciate in Cassa Edile;
– Volume d’affari IVA.
Pertanto:
– con due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura del 100% stabilita a livello territoriale;
– con due parametri aziendali negativi, l’EVR non sarà erogato;
– con un solo parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo, l’azienda erogherà l’EVR nella misura del 65%.
Si specifica che l’EVR è riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nel 2022, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai fini della maturazione dell’EVR non sono considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L’EVR è, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Industria
Livello Importo
7 65,23
6 58,71
5 48,92
4 45,66
3 42,40
2 38,16
1 32,61
Cooperazione
Livello Importo
7 65,23
6 58,71
5 48,92
4 45,66
3 42,40
2 38,16
1 32,61

 

 

 

 

CIPL Edilizia Industria – Enna: firmato il nuovo contratto tra Ance e i Sindacati

Confermato l’istituto dell’EVR, incrementate le indennità di trasporto, mensa, reperibilità e potenziate le misure a favore delle vittime della criminalità

E’ stato siglato il 3 maggio scorso tra Ance Enna e Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il contratto integrativo provinciale applicabile a tutte le imprese che svolgono lavorazioni edili ed affini e per i dipendenti di esse, sia eseguite in proprio che per conto di terzi pubblici e privati, nel territorio del comprensorio ennese e specificatamente nei territori dei comuni già ricompresi nell’area denominata Provincia regionale di Enna. Il contratto decorre dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2023.
Dal punto di vista economico è stato confermato l’istituto dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) fissato nella misura massima del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014 e che sarà riconosciuto sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente in ragione delle verifiche territoriali sull’andamento del settore. 
Previste novità per il trasporto degli operai, ovvero nel caso in cui i lavoratori debbano provvedere, con un mezzo proprio, al raggiungimento del cantiere è dovuta, con decorrenza dal 1° aprile 2023, un’indennità giornaliera di trasporto pari a 5,00 euro per distanze da 1 Km a 20Km e di 7,00 euro ove la distanza sia tra i 20 ed i 30 Km. Oltre i 30 km l’indennità è maggiorata di 0.2 euro per ogni km fino a un massimo complessivo di 11,00 euro per ogni giorno di effettivo lavoro. Le distanze si intendono dal confine del centro urbano del Comune di assunzione, ovvero di quello di residenza se più vicino, al cantiere o fronte d’avanzamento del cantiere.
Incrementati inoltre gli importi dell’indennità sostitutiva di mensa, fissata in 4,50 euro giornaliere a partire dal 1° aprile 2023, e dell’indennità di reperibilità pari a 11,00 euro giornaliere per la disponibilità in giornate non festive e a 16,00 euro giornaliere per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.
Sono stati infine resi omogenei i trattamenti di assistenza agli operai e potenziate le misure a favore delle vittime della criminalità. Le Parti Sociali nell’intento di sensibilizzare le imprese a denunciare ogni tentativo di infiltrazione e/o pressione della criminalità organizzata nel mondo economico, promuovono adeguate misure volte a favorire la denuncia ed a valorizzare l’impegno etico e sociale delle imprese che si pongono in contrasto con fenomeni di pressione criminale. In particolare, le imprese che denunciano i responsabili di azioni criminose ai loro danni e che siano state ammesse ai benefici delle leggi vigenti a favore delle vittime dei reati di estorsione, hanno diritto, previa istanza, a vedersi sgravati gli oneri per sanzioni e spese legali per i pagamenti da effettuare, anche tramite piani di rateizzazione concessi secondo la regolamentazione vigente.

CCNL Metalmeccanica – Cooperative: in arrivo incrementi retributivi ed elemento perequativo 

 

A giugno erogati in busta paga gli incrementi retributivi ed elemento perequativo 

Le sigle sindacali Agci – Produzione e Lavoro, Ancpl/Legacoop, Federlavoro e Servizi – Confcooperative, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno stipulato, il 15 giugno 2022, il CCNL relativo ai dipendenti delle aziende cooperative industriali metalmeccaniche. Il contratto resta in vigore fino al 30 giugno 2024. Il contratto si applica ai lavoratori degli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro e alle imprese tradizionalmente considerate affini a quelle metalmeccaniche. Dal 1° giugno 2023 vengono corrisposti incrementi relativi ai minimi retributivi e la trance annuale dell’elemento perequativo

Livello  Minimi 
A1 2.613,58
B3 2.371,40
B2 2.181,00
B1 2.032,93
C3 1.896,64
C2 1.770,96
C1 1.734,29
D2 1.697,62
D1 1.530,86

Per quanto concerne l’elemento perequativo, con la retribuzione di giugno, i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno nelle cooperative prive di contrattazione di II livello riguardante il Premio di risultato o altri Istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) hanno percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente dagli importi retributivi fissati dal CCNL ricevono un contributo annuo pari a 485,00 euro, omnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. 

Amministratore consociata estera: trattamento fiscale del compenso

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale del compenso di amministratore, da riversare ad una società consociata UE, con riguardo alla deducibilità del costo e all’eventuale ritenuta da operare all’atto del pagamento (Agenzia delle entrate, risposta 22 maggio 2023, n. 330).

La fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia delle entrate riguarda la definizione del corretto trattamento fiscale da adottare da parte di una società italiana che eroga un compenso per l’attività di consigliere di amministrazione ad un dipendente di una consociata estera, verso la quale sussiste un obbligo contrattuale di riversamento dell’emolumento.

Ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera e), del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR, trattasi, nello specifico, di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro.

La circolare del MEF n. 326/1997 ha chiarito che l’assimilazione al lavoro dipendente deriva dal fatto che l’attività venga fornita dal dipendente in relazione a un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. Dunque, restano esclusi dal novero dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, senza però comportare la loro qualifica come redditi di lavoro dipendente. 

La predetta circolare MEF spiega, inoltre, che tali compensi reversibili non devono essere assoggettati a tassazione neanche quali redditi di lavoro dipendente, in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale, per clausola contrattuale, devono essere riversati.

L’Agenzia delle entrate fa anche riferimento alla nota n. 8/166 del 17 maggio 1977, nella quale si riconosce che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo soggetto all’IRPEF i compensi reversibili percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi tra i quali rientrano i consiglieri di amministrazione. Pertanto, l’Agenzia ritiene, in merito al caso di specie, che i compensi corrisposti al dipendente in relazione all’incarico di consigliere di amministrazione, non assumano rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Infine, viene esclusa anche l’applicabilità dell’art. 16 della Convenzione tra Italia e Paese UE, che prevede una potestà impositiva concorrente per le retribuzioni che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nell’altro Stato contraente. Difatti il pagamento, nel caso in oggetto, è effettuato direttamente alla consociata e non al dipendente.

Richieste di idoneità lavorativa: il passaggio delle funzioni all’INPS

A partire dal 1° giugno 2023 vengono soppresse le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze (INPS, messaggio 18 maggio 2023, n. 1834).

L’INPS è intervenuta per ricordare che, a partire dal prossimo 1° giugno, le Commissioni mediche di verifica che operano nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze verranno soppresse come stabilito dall’articolo 45, comma 3-bis, D.L., n. 73/2022.

Pertanto, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, dovranno essere presentate dagli enti e dalle amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto.

Sempre dal 1° giugno 2023, anche le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare, dovranno essere presentate dagli Uffici competenti alla loro trattazione all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

A tale fine, per potere accedere alla procedura di presentazione delle domande, il dipendente degli enti sopra indicati, in possesso di SPID almeno di livello 2/CIE/CNS, deve richiedere apposita e preventiva abilitazione compilando e sottoscrivendo il modulo “AA14”, denominato: “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici – Gestione Dipendenti Pubblici: Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze)”, reperibile nella sezione moduli del sito istituzionale dell’INPS.

Il modulo, una volta compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla Struttura INPS territorialmente competente tramite PEC dell’ente datore di lavoro di appartenenza, unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità del dipendente autorizzato e del rappresentante legale dell’ente ovvero del facente funzioni.

Ebinter Friuli Venezia Giulia: previsti contributi per aziende e lavoratori

Dal 17 maggio la possibilità per aziende e lavoratori di presentare domanda per mutualità/contributo

L’Ebinter, l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario, ha previsto la possibilità, per aziende e lavoratori, di presentare domanda per mutualità/contributo per diversi rimborsi.
Per quanto riguarda le aziende, le mutualità interessano la formazione (partecipazioni a corsi di formazione continua e obbligatoria da parte di titolari e dipendenti), la sicurezza (orientamento, visite mediche aziendali, acquisto divise di lavoro e dpi), l’innovazione tecnologica (consulenza e investimenti), per quanto riguarda i lavoratori, invece,  possono essere richiesti rimborsi su formazione (partecipazioni a corsi, tasse universitarie), salute (assistenza straordinaria per malattia, supporto psicologico, protesi oculistiche), genitorialità e assistenza alla persona (asili nido, doposcuola, babysitter, badanti, spese funerarie), mobilità sostenibile (trasporto pubblico), benessere della persona (attività sportive e culturali).
Può essere  presentata una sola domanda per un massimo di due linee di mutualità, fermo restando i seguenti tetti di rimborso: 500,00 euro per le aziende fino a 15 dipendenti, 1.000,00 euro per quelle da 16 a 50 dipendenti, 2.000,00 euro per quelle con più di 50 dipendenti, 400,00 euro per i lavoratori.
Le domande dovranno essere presentate, tramite e-mail, da mercoledì 17 maggio 2023 a mercoledì 31 gennaio 2024. 

CIPL Edilizia Industria – La Spezia: rinnovato il contratto per i dipendenti del Settore

Importanti novità su EVR, servizio mensa, trasporto e indennita’ in arrivo dal 1° giugno 

Le sigle sindacali Ance e Feneal-Uil La Spezia, Filca-Cisl Liguria Area Sindacale Territoriale di La Spezia e Fillea-Cgil della Spezia hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo provinciale per i lavoratori del Comparto Edilizia Industria che coinvolge 4.000 lavoratori.
Tra le novità più importanti presenti nel CIPL troviamo quelle riguardanti l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione che viene applicato dal 1° giugno 2023 nella misura del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014.

EVR 2023 Impiegati
Livelli  Importi mensili  
VII 65,23
VI 58,71
V 48,92
IV 45,66
III 42,40
II 38,16
I 32,61
EVR 2023 Operai 
Livelli  Importi orari 
IV  0,26
III 0,25
II 0,22
I 0,19

Per quanto riguarda il servizio mensa, se l’azienda non può garantirlo corrisponde al dipendente un’indennità sostitutiva di mensa pari a:
9,00 euro, dal 1° giugno 2023;
– 10.00 euro, dal 1° dicembre 2023.
L’impresa, in accordo con il personale impiegatizio, potrà in alternativa all’indennità sostitutiva di mensa erogare un ticket-restaurant.
Per quanto riguarda, invece, il servizio trasporto, al lavoratore che deve recarsi sul posto di lavoro o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall’impresa viene riconosciuta un’indennità per ogni giornata di presenza in cantiere pari a:
2,00 euro, dal 1° giugno 2023;
– 3,00 euro, dal 1° dicembre 2023.
Nel contratto viene riconosciuta un’indennità di disagio per i lavoratori addetti all’imbrigliamento delle pareti rocciose e/o ai lavori su fune pari a 10,00 euro giornaliere a decorrere dal 1° giugno 2023.