CCNL Cuoio e Pelli – Industria: c’è l’intesa sul rinnovo del contratto

Previsti interventi su incrementi retributivi, welfare, fecondazione assistita e part-time

Le delegazioni di Assopellettieri, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno sottoscritto l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei, ombrelli e ombrelloni. Il contratto, scaduto il 31 marzo scorso, ha vigenza fino al 31 marzo 2026 e riguarda circa 56 mila addetti in quasi 5.000 imprese, ed entro il 31 luglio è prevista la votazione da parte dei lavoratori nelle assemblee. L’intesa prevede un aumento complessivo (Tec) di 200,00 euro; mentre, sui minimi (Tem) l’incremento è di 180,00 euro al 3° livello. L’erogazione dell’emolumento avviene in 3 tranche:
– 60,00 euro da dicembre 2023;
– 60,00 euro da dicembre 2024;
– 60,00 euro da dicembre 2025.

Il montante retributivo complessivo è pari a 3.240 euro. Per quanto riguarda il welfare contrattuale vengono stanziati 3,00 euro in più sull’assistenza sanitaria Sanimoda, con decorrenza gennaio 2024, e sul fondo previdenziale Previmoda un incremento dello 0,30% a carico delle imprese a partire da luglio 2025. Inoltre, sono previsti 2,00 euro sul welfare sanitario destinati alle coperture assicurative per la non autosufficienza. Per le aziende che non applicano la contrattazione di 2° livello, l’Elemento di Garanzia Retributiva viene aumentato a 310,00 euro annui dal 2024.
Sulla parte normativa le principali novità riguardano la Banca Ore, con l’accantonamento che viene elevato a 50 ore; mentre, per il diritto allo studio le ore passano dalle attuali 100 a 120 annue. Sui diritti d’informazione, la soglia dimensionale è stata ridotta, passa, infatti, da 60 a 50 dipendenti, con un conseguente allargamento a più imprese. Per le vittime di violenza di genere viene previsto 1 mese di congedo retribuito a carico dell’azienda aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla legge. All’interno del quadro normativo contrattuale viene inserito un periodo di aspettativa non retribuita per sostenere le donne nei percorsi di fecondazione assistita. Recepita anche la legge Cirinnà e la nuova normativa sui congedi di paternità per 10 giorni. Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, è stato aggiornato il periodo di preavviso per gli operai e gli intermedi e la percentuale di part-time viene elevata dal 10 al 12% con una nuova definizione delle casistiche per il suo ottenimento. Viene precisata la disciplina del comporto prolungato con l’estensione della conservazione del posto in caso di gravi patologie. In materia di inquadramento, entro dicembre 2023 viene eliminato il 1° livello e si procede alla nomina di due coordinatori nella commissione per l’inquadramento, uno sindacale e l’altro datoriale, che entro il termine della vigenza contrattuale determina il testo unico finale per la revisione dello stesso.

In G.U. la legge di conversione con modificazioni del Decreto bollette

Il D.L. n. 34/2023 (cosiddetto Decreto bollette) è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2023 pubblicata sulla G.U. del 29 maggio 2023 e che entra in vigore in data odierna, introducendo, tra l’altro, alcune novità per le agevolazioni alle imprese (Legge 26 maggio 2023, n. 56).

E’ diventato legge, con la pubblicazione in G.U., il cosiddetto “Decreto bollette” (D.L. n. 34/2023), recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. La legge di conversione (Legge n. 56/2023) ha confermato alcune disposizioni del decreto legge e ne ha introdotte di nuove nell’ambito delle agevolazioni per le imprese.

 

L’articolo 7 quater del citato decreto, di nuova introduzione, prevede un credito d’imposta in favore delle start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità che siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il contributo in questione, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, è concesso, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime degli aiuti “de minimis”. Per la disciplina di attuazione e l’individuazione delle cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta fruito indebitamente, si dovrà attendere l’emanazione di un apposito decreto adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Tra le novità inserite in sede di conversione, si segnala anche la nuova disposizione di cui al comma 10 bis dell’articolo 4 del decreto legge, prevista in favore delle micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca. Infatti, sono ammessi alla garanzia diretta rilasciata dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100% del valore del finanziamento, comunque nel limite di 250.000 euro, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall’erogazione e abbiano durata fino a 96 mesi.

 

Interessato dalle modifiche anche il settore sportivo, con interventi per far fronte all’aumento dei costi dell’energia verificatosi in tale ambito. Le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 369, della Legge n. 205/2017, sono dunque incrementate di 35 milioni di euro per l’anno 2023 (a fronte degli iniziali 25 milioni) e una quota delle risorse, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva (articolo 4 bis).

 

Le principali conferme riguardano, invece:

 

– il rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas per il secondo trimestre dell’anno 2023;

 

– il contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché la garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca per il secondo trimestre 2023;

 

– l’accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciuti ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, rideterminate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro.

Settori Terziario e Turismo: oltre 5 milioni i lavoratori in attesa dei rinnovi contrattuali

I settori commercio e della grande distribuzione organizzata, del turismo, degli studi professionali, della vigilanza privata, del terzo settore socio-sanitario assistenziale educativo e del comparto termale sono ancora in attesa dei rinnovi contrattuali

I lavoratori dei settori commercio e della grande distribuzione organizzata, del turismo, degli studi professionali, della vigilanza privata, del terzo settore socio-sanitario assistenziale educativo e del comparto termale, sono in attesa di definizione dei rinnovi dei contratti nazionali.
L’obiettivo delle OO.SS., in primo luogo, resta quello di stabilire gli incrementi salariali congrui e di preservare un nucleo di regole e condizioni normative comuni a tutti i CCNL, al fine di contrastare il dumping contrattuale.
Nel corso dei primi mesi del 2023, oltre 2,5 milioni di addetti del Settore terziario distribuzione e servizi e della distribuzione moderna organizzata, hanno ricevuto una prima risposta in termini economici, seppur parziale. Grazie infatti all’Accordo ponte siglato dalle Parti Sociali nel mese di dicembre dello scorso anno è stata completata, nel mese di marzo, l’erogazione in busta paga dell’Una tantum di 350,00 euro riconosciuta a titolo di vacanza contrattuale, mentre dal mese di aprile decorre l’acconto di 30,00 euro sui futuri aumenti contrattuali definiti dal rinnovo.
Per il Settore turismo, con oltre 1,5 milioni di addetti in attesa di risposte sia dal punto di vista economico che normativo, lo scenario di riferimento è caratterizzato da una crescente precarietà occupazionale, da una vasta presenza di lavoro irregolare e dal part time involontario, nonchè da una flessibilità organizzativa invasiva. Precarietà anche reddituale aggravata ulteriormente dall’ampliamento dei voucher, dall’estensione della durata del contratto a tempo determinato e dall’implementazione delle prestazioni occasionali.
L’attenzione resta anche nel settore della vigilanza privata e dei servizi fiduciari, dove oltre 100mila addetti sono in attesa del nuovo contratto nazionale scaduto nel 2015. Nonostante le mobilitazioni sindacali, le iniziative di sciopero e class action, avviate unitariamente nel tentativo di trovare la quadra sul rinnovo, e sulla quale è stato attivato anche il canale istituzionale con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro, al momento non è stato ancora definito il nuovo accordo.
Anche per il settore degli studi professionali, che complessivamente occupa circa un milione di lavoratori subordinati, per il 90% donne, e 400mila tra praticanti e partite Iva, la maggior parte dei quali inseriti in piccoli studi professionali con meno di 10 dipendenti, nonostante la lunga trattativa le Parti Sociali non hanno ancora siglato il rinnovo.
Per ultimo il terzo settore socio-sanitario assistenziale educativo, dove l’obiettivo è quello di uniformare i trattamenti economici e normativi applicati alla vasta platea di oltre 600mila addetti, arginare il dumping e lo sfruttamento presente nel settore.

Informazioni di dominio pubblico: concesso il diritto d’accesso ai propri dati

Il Garante per la privacy ha affermato il principio secondo il quale Il diritto all’accesso ai propri dati personali non può essere limitato se si tratta di informazioni di dominio pubblico, la cui comunicazione non pregiudica le attività di contrasto a reati di riciclaggio (Garante per la privacy, newsletter 26 maggio 2023).

Al termine dell’attività istruttoria relativa a due reclami presentati nei confronti di istituti di credito da un cliente, che non riusciva ad ottenere un completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali, l’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ammonito gli istituti di credito.

 

Nel caso di specie, infatti, l’interessato non riusciva ad ottenere un completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali poichè le due banche rispondevano solo fornendo dati anagrafici e bancari, omettendo ulteriori informazioni. 

Gli istituti di credito, basandosi sulla normativa antiriciclaggio, ritenevano di non dover fornire tutte le informazioni di cui erano in possesso e di cui erano venuti a conoscenza attraverso articoli di stampa. In particolare le notizie riguardavano un’indagine nei confronti del cliente che si era conclusa con una sentenza della Corte di Cassazione.

Per tali motivi, l’Autorità ha ritenuto di dover ammonire entrambe le banche per non aver fornito tempestivo e completo riscontro all’istanza di accesso ai propri dati personali avanzata dal cliente, non ricorrendo gli estremi per l’applicazione della misura della limitazione al diritto di accesso, dal momento che la conoscenza da parte dell’interessato delle predette informazioni, non avrebbe violato gli interessi tutelati dalla normativa antiriciclaggio, trattandosi di notizie di stampa liberamente accessibili a chiunque online, così come la sentenza della Cassazione.

La Carta fondamentale dei diritti dell’UE agli articoli 7 e 8, tutela, rispettivamente, il rispetto della vita privata e familiare e la protezione dei dati di carattere personale. In relazione alla possibilità di limitare tali diritti, all’articolo 52 della Carta, sono fissati i criteri da rispettare nell’applicazione di tali limitazioni:

– il principio di proporzionalità, secondo il quale possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui;

– il principi di necessità, in ragione del quale il diritto dell’interessato a ricevere le informazioni che lo riguardano non può essere eliminato, ma eventualmente rimandato ad un momento successivo.

 

Il legislatore europeo, inoltre, ha disciplinato il tema delle limitazioni ai diritti degli interessati nell’articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679, riguardo al quale si sono soffermate le Linee Guida n. 10/2020 adottate il 13 ottobre 2021 dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).

In alcuni casi, come ad esempio nel caso dell’antiriciclaggio, la limitazione ai diritti potrebbe essere necessaria, laddove fornire informazioni ad interessati sottoposti ad indagine, potrebbe compromettere il successo dell’indagine stessa.

Pertanto gli operatori devono porre in essere un delicato bilanciamento che garantisca un’applicazione proporzionata della limitazione, così da limitare la stessa al periodo di tempo effettivamente necessario a salvaguardare gli interessi generali che potrebbero essere compromessi dalla comunicazione all’interessato.

 

Carta solidale, le indicazioni operative

L’INPS ha illustrato i riferimenti normativi e le istruzioni relative alla misura a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno (INPS, messaggio 26 maggio 2023. n. 1958).

L’INPS ha dedicato il messaggio in commento alla Carta solidale. La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 450) istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Peraltro, con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2023 sono stati definiti i criteri di individuazione dei beneficiari del contributo economico in oggetto.

In particolare, questi soggetti sono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso di iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale) e di una certificazione con ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

Il contributo non spetta, invece, ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di  Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL, Indennità di mobilità,  Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni-CIG o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato. 

Beneficio economico e modalità di erogazione

La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 382,50 euro, erogato attraverso una Carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.300.000, sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative a partire dal mese di luglio 2023.

La mancata effettuazione del primo pagamento entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità delle carte e la conseguente decadenza del beneficio.

Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, aderenti ad apposita convenzione.

I termini

Entro l’11 giugno 2023, l’INPS provvederà a mettere a disposizione dei comuni, attraverso un apposito applicativo web, unitamente alle relative istruzioni operative, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti, individuando i nuclei familiari residenti in ciascun comune sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità decrescente:

– nuclei familiari, composti da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
– nuclei familiari, composti da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
– nuclei familiari composti da non meno di 3 componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’INPS, i comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari. Dopo di che, l’Istituto li renderà definitivi entro 10 giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica e li trasmetterà in via telematica a Poste Italiane ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della società controllata Postepay.

Successivamente alla rendicontazione di Poste Italiane, INPS, entro 4 giorni lavorativi, fornirà ai comuni, attraverso l’applicativo web, il numero identificativo delle carte da comunicare nelle lettere di notifica che gli stessi dovranno inviare ai beneficiari per comunicare l’assegnazione del contributo e le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio.

Per quel che riguarda i compiti operativi, i comuni e Poste Italiane gestiranno i rapporti con i beneficiari della misura mentre l’INPS, oltre a mettere a disposizione degli enti locali le liste dei potenziali beneficiari su un’applicazione web accessibile da portale, gestirà le abilitazioni degli operatori comunali e il relativo supporto tecnico, nelle modalità già utilizzate nei rapporti con gli stessi e assicurerà la gestione dei flussi di comunicazione con Poste e i con i comuni, per la fase di assegnazione delle carte.

 

CIPL Edilizia Industria – Torino: proroga contrattuale fino al 31 maggio 2023

Mantenimento delle condizioni e delle prestazioni offerte al personale di settore

Nei giorni scorsi, le Parti Firmatarie Ance Torino, Feneal-Uil Piemonte, Filc-Cisl Torino e Fillea-Cigl Torino, premesso:
– la scadenza dell’Accordo Integrativo della Provincia di Torino in data 30 settembre 2022;
– la piattaforma rivendicativa per il rinnovo scaduto da parte delle OO.SS.;
– l’incontro per l’esame della piattaforma da parte delle Organizzazioni Sindacali il 22 novembre 2022;
– la proroga tecnica del CIPL in questione fino al 31 marzo 2023;
– il mantenimento degli istituti contrattuali fino al 30 aprile 2023;
hanno concordato, durante il confronto per la prosecuzione delle trattative contrattuali, la proroga degli effetti del Contratto Integrativo Provinciale, dal 31 gennaio 2023 sino al 31 maggio 2023.
Altresì, le suddette hanno autorizzato la Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della Provincia di Torino a mantenere, nei confronti di tutto il personale di comparto e sino sempre al 31 maggio 2023, le condizioni e le prestazioni nei medesimi termini previsti.

CCNL Federcasa: nuovo incontro per il rinnovo

L’aggiornamento della parte normativa è stata oggetto del tavolo tecnico tra sindacati e delegazione datoriale

Si è tenuto il 23 e 24 maggio il tavolo tecnico tra le organizzazioni sindacali, Cgil-Fp,Fps-Cisl, Uil-Fpl e la delegazione datoriale Federcasa, per l’aggiornamento della parte normativa del CCNL Federcasa.
Innanzitutto, si è discusso sulla proroga dell’accordo individuale sul lavoro agile in scadenza il prossimo 30 giugno, già approvata dalla Commissione Lavoro Federcasa.
Si è, inoltre, proposta l’estensione dell’applicazione del CCNL anche alle aziende i cui settori sono differenti da quello della casa e dell’edilizia residenziale pubblica e che conseguentemente applicano anche altri contratti di lavoro, escludendone l’utilizzo anche parziale di altri contratti di lavoro.
La trattativa si è, inoltre, concentrata sul tema del contratto a tempo determinato, al fine di evitare l’abuso di tale forma contrattuale da parte delle aziende, sulla formazione del personale e della relativa necessità di inserire nel CCNL una quota annua da destinare alla formazione di tutti i dipendenti.
Fissati i prossimi incontri per il 3 e 4 luglio, al fine di trattare sugli istituiti contrattuali relativi alle relazioni sindacali e per i prossimi 17 e 18 luglio per la revisione del dettato contrattuale relativo alla classificazione del personale.

CCNL Autostrade: accordo con le OO.SS. per iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione

Su base volontaria sarà possibile devolvere ore della propria retribuzione o cedere giornate di ferie o permesso al fine supportare concretamente le popolazioni interessate dall’alluvione

Il 23 maggio scorso è stato siglato un accordo tra le OO.SS. Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl VL e la direzione di Autostrade per l’Italia per promuovere importanti iniziative a sostegno delle popolazioni recentemente colpite dall’alluvione.
Le Parti hanno stabilito che, su base volontaria, sarà possibile per tutti i dipendenti del Gruppo ASPI:
– devolvere ore della propria retribuzione, alle quali l’Azienda aggiungerà analogo numero di ore;
– cedere, giornate (anche 1/2) di ferie e/o ore di permesso che saranno poi convertite nel corrispettivo economico. Tale valore verrà raddoppiato dall’Azienda e verrà devoluto alla Protezione Civile, al fine supportare concretamente le popolazioni interessate dall’alluvione.
Inoltre, verranno riconosciute, rispetto alle attuali spettanze, ulteriori 40 ore di permesso retribuite come normali giornate di lavoro per tutto il personale che, aderendo ad iniziative riguardanti le iniziative di aiuto verso i territori colpiti dall’evento alluvionale, sarà impegnato concretamente in attività di volontariato.
Tali iniziative, preventivamente corredate da apposita documentazione, dovranno essere presentate alla Direzione Aziendale.

Superbonus 110%: omesso deposito asseverazione di rischio sismico

Ai fini dell’accesso al Superbonus, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori (Agenzia delle entrate, risposta 29 maggio 2023, n. 332).

L’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, concernente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché per le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, dispone l’obbligo di depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell’intervento.

Secondo il suddetto comma 3, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato D.P.R. n. 380/2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Ai fini dell’accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, come chiarito dalla circolare n. 28/2022, sussiste la necessità dell’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle infrastrutture n. 58/2017. Secondo il citato D.M., il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori. Dunque, la tardiva o omessa presentazione dell’asseverazione non consente l’accesso al beneficio fiscale e non può essere considerata una violazione meramente formale, come ipotizzato dall’istante, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.
Inoltre, riguardo alla possibilità di ricorrere alla definizione di cui all’articolo 1, commi da 166 a 173 della Legge n. 197/2022, nell’ambito della Tregua fiscale, ne restano escluse le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato. Il legislatore, infatti, ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.

Nel caso di specie, la soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate al mancato deposito all’ente locale dell’asseverazione prima dell’inizio dei lavori, consiste nel sanare l’omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, ricorrendo all’istituto della remissione in bonis, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza e qualora l’istante:

– abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

– effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

– versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni, esclusa la compensazione prevista.

Tuttavia l’Agenzia delle entrate è impossibilitata a stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all’istituto della remissione in bonis, in quanto l’istante non ha specificato in quale periodo d’imposta sono iniziati i lavori ed è stato ommesso di allegare l’asseverazione, rendendo impossibile da stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all’istituto. Ciò sarà possibile, in particolare, laddove la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell’agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.

Cure termali: superato il limite dell’ultimo termine revisionale

L’INAIL ha modificato il Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici (INAIL, circolare 24 maggio 2023, n. 20).

L’INAIL ha eliminato la scadenza dell’ultimo termine revisionale, quale limite per il riconoscimento delle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici. La modifica al relativo Protocollo è stata stabilita in base alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 15 maggio 2023, n. 118.

La decisione dell’Istituto avviene in base all’orientamento evolutivo della Corte di Cassazione, per cui la presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi trova applicazione soltanto per quanto riguarda la misura della rendita di inabilità. Di conseguenza, le variazioni delle condizioni psicofisiche dell’infortunato e/o tecnopatico verificatesi dopo la scadenza dei termini revisionali, pur non potendo essere prese in considerazione ai fini dell’attribuzione di un grado maggiore o minore di menomazione a cui rapportare l’indennizzo in capitale o la rendita, sono, invece, rilevanti ai fini dell’erogazione delle altre prestazioni.

Infatti, in coerenza con l’obiettivo di realizzare un modello sempre più evoluto di “presa in carico” del lavoratore infortunato e/o tecnopatico, l’INAIL eroga prestazioni di assistenza protesica, interventi per l’autonomia e per il reinserimento sociale e lavorativo dei disabili da lavoro anche a termini revisionali scaduti, quando ritenuti necessari a garantire il mantenimento delle condizioni psicofisiche, relazionali e sociali e/o a prevenirne il peggioramento o a garantire il reinserimento lavorativo del disabile da lavoro.

Con la stessa logica, ad esempio, l’Istituto ha previsto che i farmaci di fascia C siano rimborsabili anche dopo la stabilizzazione o il consolidamento dei postumi. 

Pertanto, in applicazione delle modifiche al “Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici” approvato con la deliberazione su richiamata, le prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici sono erogabili anche oltre i termini revisionali.

Infine, l’Istituto segnala che le disposizioni contenute nel  citato Protocollo si applicano a tutti i casi futuri, a quelli in istruttoria e a quelli per cui siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.