CCNL Metalmeccanica – Industria: definita l’entità dell’aumento per la tranche di giugno

A seguito della pubblicazione dei dati consuntivi sull’inflazione registrata nel 2022 le Parti Sociali hanno stabilito l’entità dell’aumento per la terza tranche di giugno

Il 7 giugno 2023 Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno stabilito i nuovi aumenti previsti a giugno 2023 per 1,5 milioni di dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti.
Infatti, come previsto dal CCNL sottoscritto il 5 febbraio 2021, le parti si sono incontrate per calcolare i nuovi minimi, sulla base della stima dell’inflazione misurata dall’indice Ipca, al netto dei beni energetici importati.
Pertanto, a giugno, i dipendenti del settore a livello C3, potranno godranno di un incremento sui minimi pari a 123,40 euro medi mensili e non di 27,00 euro, come stabilito in sede contrattuale.  
L’aumento sarà del + 6,6% per tutti i livelli.
I sindacati sono soddisfatti, soprattutto per quanto riguarda la novità del contratto sottoscritto due anni fa, ovvero la determinazione degli aumenti durante e non solo a fine contratto, considerandola infatti una scelta pragmatica.
Di seguito i nuovi importi.

Livello Minimi dal 1°giugno 2023
D1 1.608,67 euro
D2 1.783,90 euro
C1 1.822,43 euro
C2 1.860,97 euro
C3 1.993,04 euro
B1 2.136,25 euro
B2 2.291,85 euro
B3 2.558,63 euro
A1 2.619,93 euro

 

CCNL Autoferrotranvieri: in corso la discussione per l’avvio della piattaforma di rinnovo del contratto

L’obiettivo della Uiltrasporti è la definizione del documento condiviso anche con tutte le sigle sindacali firmatarie del contratto entro il 30 giugno 

Al via a Roma, presso la sede nazionale della Uiltrasporti, l’incontro organizzato dalla Segreteria Nazionale della Uiltrasporti e rivolta a tutte le strutture regionali per discutere e definire l’avvio delle piattaforme di rinnovo del contratto collettivo del Trasporto Pubblico locale.
L’incontro ha visto l’attiva partecipazione di tutti i rappresentanti regionali del settore con interventi che hanno fornito punti di riflessione e confronto circa il riconoscimento del valore fondamentale del lavoro, sia in termini economici che normativi, anche per evitare la fuga dal settore che inevitabilmente produrrà perdita di quantità e qualità dei servizi.
L’obiettivo, ha affermato il segretario generale, è definire il documento, condiviso anche con tutte le sigle sindacali firmatarie del contratto, entro il 30 giugno, al fine di non perdere nemmeno un giorno rispetto alle tempistiche a disposizione. Tra i punti da affrontare, l’attenzione principale è posta sull’adeguamento salariale e sul recupero pieno del potere d’acquisto, nonchè la creazione di norme migliorative per la conciliazione dei tempi vita-lavoro, attraverso una diversa organizzazione del turno lavorativo. 
In secondo luogo, il dibattito con le altre Parti Sociali si dovrà focalizzare sul rafforzamento delle clausole sociali e sulla qualità del sistema degli appalti e subappalti, che rappresenta un tema delicato che necessita un’attività di vigilanza.
Infine non dovrà mancata l’attenzione sui temi riguardanti la parità di genere, la tutela della genitorialità e la sicurezza sul lavoro. 

Decreto Alluvioni: termini e modalità di presentazione della domanda di indennità per autonomi

Dal 15 giugno 2023 sarà possibile inoltrare la domanda telematica per richiedere l’indennità una tantum introdotta dal D.L. n. 61/2023 in favore dei lavoratori autonomi (INPS, circolare 8 giugno 2023, n. 54).

Il cosiddetto Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), all’articolo 8, comma 1, ha previsto un aiuto economico, nella forma di un’indennità una tantum, per alcune categorie di lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, riepiloga la platea dei soggetti potenziali beneficiari, i requisiti richiesti dalla normativa e fornisce indicazioni sui termini e le modalità di presentazione della domanda per accedere al beneficio.

 

Soggetti beneficiari dell’indennità una tantum

 

Destinatari dell’aiuto in questione sono le seguenti categorie di lavoratori: collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica; titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

 

In particolare, con riferimento all’ultima categoria di lavoratori sopra indicata, l’Istituto specifica che nella stessa sono ricompresi:

 

– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS;

 

– lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;

 

pescatori autonomi;

 

liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;

 

– lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex ENPALS.

 

Condizioni per l’accesso al beneficio e misura

 

L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori come sopra specificati a condizione che, alla data del 1° maggio 2023, risiedano o siano domiciliati ovvero operino, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (come individuati nell’allegato 1 al Decreto Alluvioni) e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, allorquando la stessa sia già avviata alla predetta data.

 

Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.

 

Il beneficio economico è riconosciuto nella misura pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nel limite dell’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non oltre i 3.000 euro.

 

La domanda

 

L’istanza per richiedere l’indennità una tantum deve essere inoltrata all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale istituzionale.

 

La domanda sarà disponibile a partire dal 15 giugno 2023 accedendo, con le solite credenziali (SPID almeno di livello 2 o superiore, CIE o CNS), alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito dell’INPS, selezionando poi “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

 

In alternativa, la domanda può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale o inoltrata attraverso gli Istituti di Patronato qualora il soggetto non sia in possesso di nessuna delle indicate credenziali di accesso.

 

I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

 

I richiedenti sono tenuti a dichiarare, sotto la loro responsabilità, il possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto e, nel caso in cui il controllo effettuato al riguardo dall’INPS dia esito negativo, verrà avviata la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.

 

 

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: ufficializzato il valore IPCA

Scatta la clausola di garanzia inserita nel CCNL 26 maggio 2021. Previsti aumenti pari a 124,28 euro al livello 5

Decorrono dal 1° giugno 2023 gli aumenti salariali per i lavoratori metalmeccanici ai quali si applica il CCNL Unionmeccanica-Confapi, sulla base del contratto firmato il 26 maggio 2021 con le Organizzazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm.
Le previsioni contrattuali stabiliscono che, per i dipendenti del settore, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflattiva consuntivata, misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati, così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.
Per l’anno in corso le Parti si sono incontrate per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri appena enunciati. 

Livello Aumenti Minimi dal 1°giugno 2023
1 90,75 1.465,75 
2 100,22 1.618,77 
3 111,20 1.796,07 
4 116,02 1.873,93
5 124,28 2.007,36 
6 133,25 2.152,24
7 142,96 2.309,01 
8 155,47 2.511,01 
8Q 155,47 2.511,01 
9 172,89 2.792,49 
9Q 172,89 2.792,49

 

Liberalizzazione temporanea degli scambi con l’Ucraina

L’Agenzia delle dogane ha pubblicato un avviso in merito al nuovo regolamento n. 1077/2023 sulle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi tra UE e Ucraina (Agenzia delle dogane, comunicato 8 giugno 2023).

Con il Regolamento della Commissione (UE) n. 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, sono state istituite misure di liberalizzazione temporanea degli scambi già previste dall’Accordo di associazione che regola le relazioni tra UE e l’Ucraina, con l’obiettivo di fornire, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell’Ucraina e degli operatori economici interessati.

 

Tali misure, in vigore a decorrere dal 6 giugno 2023 e, salvo deroghe, applicate fino al 5 giugno 2024, prevedono la concessione di regimi preferenziali che si applicano subordinatamente al rispetto, da parte dell’Ucraina, di tutte le condizioni richieste per la concessione dei benefici stabiliti dall’Accordo.

 

In particolare, il regolamento prevede:
– la sospensione dell’applicazione del regime dei prezzi di entrata per i prodotti ortofrutticoli;
– la sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all’importazione;
l’esenzione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante l’applicazione del regolamento, anche successivamente alla scadenza dello stesso;
– la sospensione temporanea dell’applicazione del regolamento (UE) 2015/4782 del Parlamento europeo e del Consiglio per le importazioni originarie dell’Ucraina.

Il Regolamento prevede, inoltre, che la Commissione possa sospendere, di propria iniziativa, oppure su richiesta di uno Stato membro, tali misure nel caso in cui l’Ucraina non rispetti i principi generali dell’Accordo di associazione.

La compilazione del Quadro RR per artigiani, commercianti e lavoratori autonomi

L’INPS fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione per i soggetti iscritti alle diverse gestioni previdenziali (INPS, circolare 7 giugno 2023, n. 52).

L’INPS ha provveduto a rendere note le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF” e la riscossione dei contributi dovuti a saldo 2022 e in acconto 2023 per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti (sezione I) e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (sezione II).

Infatti, l’articolo 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, dispone che i soggetti iscritti all’INPS (a eccezione dei coltivatori diretti) devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti nella propria dichiarazione dei redditi. Il medesimo decreto prevede, inoltre, che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Infine, con il provvedimento prot. n. 55597 del 28 febbraio 2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello “Redditi 2023-PF” per il periodo d’imposta 2022, nel quale è compreso il Quadro RR obbligatorio per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti (sezione I) e per gli iscritti alla Gestione separata INPS liberi professionisti (sezione II).

Artigiani ed esercenti attività commerciali

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”.

Qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite il modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

Per quel che l’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, l’INPS fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2022, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla Legge n. 145/2018, scomputate dal reddito dell’anno. Seguono nella circolare le indicazioni per la determinazione della base imponibile per i diversi casi tra i quali i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti e gli iscritti alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani dei soci di cooperative artigiane.

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Nella circolare in commento, infine, vengono riportate le istruzioni per la compilazione della sezione II del Quadro RR da parte dei soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo,  iscritti e tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata. 

In particolare, ricorda l’INPS; sono obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa). 

Nel documento dell’INPS vengono anche illustrate le indicazioni per la determinazione della base imponibile – rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” (se adottato dal professionista) per gli esercenti attività di impresa arti o professioni – e per il calcolo del contributo dovuto.

Infine, nella circolare in sono riportati i termini e le modalità di versamento per i contribuenti, le forme di rateizzazione e quelle relative alla compensazione.

CCNL Ormeggiatori e barcaioli: siglato il rinnovo del contratto

Aumenti retributivi e novità normative per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

E’ stato siglato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti insieme a Angopi, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi, l’accordo di rinnovo contrattuale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. 
La stipula, affermano le organizzazioni sindacali, arriva in una fase che presenta ancora alcune incertezze per il particolare contesto socio-economico mondiale e per la mancata approvazione del provvedimento relativo all’aggiornamento del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione che inciderà sugli aspetti formativi, classificatori e retributivi.
Il nuovo accordo, con decorrenza 1° luglio 2022-30 giugno 2025, ha previsto dal punto di vista retributivo un immediato incremento complessivo pari a 175,50 euro oltre al sostanziale miglioramento delle prestazioni erogate dal Fondo di accompagno all’esodo con l’aggiunta di un significativo incentivo modulato sulle modalità di uscita in aggiunta alla consolidata indennità erogata per la maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.
Dal punto di vista normativo, invece, il rinnovo ha introdotto significativi interventi sulla parte normativa riferita al turno giornaliero e all’istituto della mobilità rendendo il dettato contrattuale rafforzato, riformato ed adeguato alle novità normative.
Confermato, infine, l’avvio del percorso per la definizione di una specifica sezione contrattuale per il personale amministrativo e tecnico. 

Dirigenti Scolastici: siglata l’ipotesi di contratto integrativo

Nell’ipotesi di contratto integrativo stabiliti i criteri di ripartizione ed impiego delle risorse destinate al Fondo

Il 31 maggio scorso, il ministero dell’Istruzione e del Merito e le sigle sindacali della dirigenza scolastica, ovvero Anp-Cida, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Dirigenti Scuola-Di.S.Conf. e Snal-Confsal, hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo (Ccni) per il personale dei dirigenti scolastici, al fine di individuare delle fasce di complessità, dei criteri di riparto e d’impiego della risorsa che costituisce il Fondo unico nazionale (Fun), tra la quota destinata alla retribuzione di posizione e quella di risultato per quel che concerne l’anno scolastico 2023/2024. Lo scopo è quello di evitare che i dirigenti delle oltre 8.000 scuole presenti sul territorio nazionale siano vittime di decrementi retributivi rispetto alla situazione attuale. Per raggiungere tale scopo viene avviato un nuovo modello che consiste nel contratto che viene sottoscritto in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico di riferimento e prima dell’inizio delle procedure di mobilità. Questo iter fa sì che i dirigenti scolastici possano scegliere in maniera consapevole e informata le sedi di servizio.
Per quel che riguarda la posizione di parte variabile, il nuovo sistema nazionale si compone di tre fasce retributive, con importi che vanno a migliorare la situazione economica precedente, vale a dire:

– Fascia A: 21.600 euro;

– Fascia B: 17.600 euro;

– Fascia C: 13.600 euro.
Alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle Istituzioni scolastiche viene destinata una quota pari all’85% della risorsa componente il Fun. Mentre, alla retribuzione di risultato viene destinata una quota pari al 15% della risorsa che costituisce il Fondo. Nel caso in cui venga utilizzata una percentuale inferiore all’85% relativa alla retribuzione di posizione, questa viene destinata alla retribuzione di risultato.  

CCNL Cinematografia – Esercizi: sottoscritto il preaccordo sindacale

Oggetto dell’accordo sono la corresponsione dell’Una Tantum e l’incremento economico

Il 31 maggio 2023 si è tenuto il primo incontro per la trattativa del rinnovo contrattuale del CCNL Cinematografia – Esercizi, applicabile ai dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, scaduto lo scorso 31 dicembre 2019.
Si è stabilito, in primo luogo, per il periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum di 270,00 euro al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli. Tale indennità spetterà a tutti i dipendenti in forza al 1° giugno 2023 e sarà rapportata all’effettivo periodo di lavoro intercorso dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, comprese eventuali sospensioni per CIG, maternità e malattia; in caso di part-time, sarà proporzionato all’effettivo lavoro svolto. L’importo verrà corrisposto unitamente con le paghe di giugno 2023.
A decorrere dal 1° giugno sarà inoltre previsto l’aumento in acconto, pari a 35,00 euro al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli. 
Per quanto riguarda gli arretrati per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023, ammontanti a 175,00 euro rapportati al IV livello e da riparametrare, verranno corrisposti con le competenze del mese di ottobre 2023.
Il prossimo incontro avrà come oggetto la rivisitazione della classificazione, allo scopo verrà costituita una commissione tecnica paritetica composta da tre componenti per Organizzazione Sindacale.

Bonus Psicologo 2022: indicazioni per l’utilizzo del contributo e lo scorrimento delle graduatorie

L’INPS indica i termini per l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute di psicoterapia confermate in mancanza dei quali non si potrà dar luogo ai pagamenti, fornendo indicazioni per lo scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022 (INPS, messaggio 8 giugno 2023, n. 2127).

Il cosiddetto “Bonus psicologo 2022”, come noto, deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda in quanto, decorso tale termine, il codice univoco assegnato ai richiedenti e associato al valore economico attribuito in base all’ISEE del nucleo familiare di appartenenza è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuandosi nuovi beneficiari.

 

Pertanto, considerato che sono decorsi i 180 giorni, i professionisti non possono più aggiungere nuove sedute, né confermare quelle precedentemente inserite nel sistema, né annullare retroattivamente le sedute già confermate.

 

L’INPS, con il messaggio in oggetto, comunica che l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate deve essere completato entro e non oltre il 20 giugno 2023.

Il 21 giugno 2023 tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022. Si ricorda che, in mancanza dei dati completi di fatturazione, non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti.

 

Una volta validate tutte le sedute (ossia confermate e corredate dai dati di fatturazione), l’INPS potrà definire l’ammontare delle risorse regionali e provinciali residue, che consentiranno, se presenti, lo scorrimento delle rispettive graduatorie e l’ammissione di nuovi aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili. 

 

Completate queste operazioni, i nuovi beneficiari ammessi al contributo, a partire dalla prima settimana di luglio, potranno visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato (che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia), accedendo al servizio on line  “Contributo sessioni psicoterapia”, reperibile sul portale istituzionale al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”.

 

Viene precisato che saranno remunerate solo le prestazioni per le quali le Regioni/Province autonome hanno completato il trasferimento delle risorse stanziate e, laddove le Regioni/Province autonome abbiano provveduto al trasferimento parziale degli stanziamenti, le sedute saranno remunerate nei limiti delle risorse trasferite all’INPS.

 

Possono essere rimborsate solamente le fatture emesse dai professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.