CCNL Emittenti Radiofoniche e Televisive: in vigore i nuovi minimi retributivi

Dal 1° novembre 2023 nuove retribuzioni per i dipendenti delle emittenti radiofoniche e televisive

In data 26 maggio 2022, Confindustria Radio Televisioni per le radio, televisioni e aziende multimediali, la Commissione Lavoro, Anica, Rna, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uil-Com, hanno siglato il CCNL Emittenti Radiofoniche e Televisive, con decorrenza dal 26 maggio 2022 al 31 dicembre 2024.
La disciplina contrattuale applicata alle Aziende private che esercitano servizi radiotelevisivi multimediali, attività di messa in onda, produzione e commercializzazione di programmi, nonché attività di edizione, prevede al “Capitolo 9°-Trattamento economico, art. 46”, i minimi retributivi vigenti dal 1° novembre 2023 per entrambi i comparti, come riportato nelle tabelle sottostanti.
Settore Emittenti Radiofoniche

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
6 1.489,60 524,37 10,33 2.024,30
Quadro 1.489,60 524,37 10,33 2.024,30
5 1.336,14 520,49 10,33 1.866,96
4 1.099,24 515,45 10,33 1.625,02
3 938,70 513,10 10,33 1.462,13
2 792,49 509,71 10,33 1.312,53
1 662,27 506,96 10,33 1.179,56

Settore Emittenti Televisive

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
9 1.952,85 536,58 10,33 2.499,76
Quadro A 1.952,85 536,58 10,33 2.499,76
8 1.790,10 533,22 10,33 2.333,65
Quadro B 1.790,10 533,22 10,33 2.333,65
7 1.650,74 529,77 10,33 2.190,84
6 1.574,76 528,62 10,33 2.113,71
5 1.451,00 525,80 10,33 1.987,13
4 1.220,05 520,57 10,33 1.750,95
3 1.018,31 516,08 10,33 1.544,72
2 895,57 513,16 10,33 1.419,06
1 771,79 510,61 10,33 1.292,73

Legge delega in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2023, n. 267, è stata pubblicata la Legge 27 ottobre 2023, n. 160, con la quale il Governo viene delegato in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

La Legge n. 160/2023 definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell’intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche d’incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale.

Pertanto, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della suddetta delega, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l’attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese. Poi, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

 

Nell’esercizio della delega il Governo provvede a:

  • razionalizzare l’offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell’acquacoltura e ferma restando l’autonomia delle regioni nell’individuazione di ulteriori modelli per l’attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;

  • armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato “Codice degli incentivi”.

Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell’autonomia programmatica delle regioni:

  1. ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all’occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all’innovazione e alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell’accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l’aggregazione, o altri ambiti e finalità del sostegno;

  2. concentrazione dell’offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico;

  3. programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale.

I Decreti legislativi, nel disciplinare la programmazione, devono favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l’integrazione con gli interventi regionali, individuandone le condizioni e le soluzioni di raccordo.

 

ln particolare, il Codice degli incentivi dovrà ricomprendere:

– i contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l’attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese, l’individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l’accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l’individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;

– la revisione e l’aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l’erogazione di incentivi alle imprese;

– il rafforzamento delle attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post sull’efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;

– l’implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull’intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell’offerta di incentivi, nonché a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attività di valutazione e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;

– la previsione di premialità, nell’ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che persone con disabilità;

– la previsione di premialità, nell’ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.

CCNL Assicurazioni Anapa: riprendono le trattative per il rinnovo

Fissati per il mese di novembre nuovi incontri con l’obiettivo di discutere sulla parte economica del contratto 

Nei giorni scorsi Anapa ha incontrato i sindacati First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Uilca con l’obiettivo di sbloccare le trattative per il rinnovo del CCNL Agenzie di Assicurazione in gestione libera, applicabile ai lavoratori del settore e scaduto a giugno 2020.
Le parti si sono confrontate al fine di discutere su come dirimere le divergenze, soprattutto dal punto di vista economico.
Si sono, quindi, programmati degli incontri per il mese di novembre in cui una Commissione dovrà esaminare la questione della riforma del premio di produttività e la sua connessione con gli strumenti di welfare.
Fissato, invece, per il 4 dicembre un nuovo incontro tra le parti per trattare sugli altri istituti contrattuali e cercare quanto prima di arrivare ad una positiva conclusione della trattativa. 

Fringe benefit: precisazioni sul conguaglio nella sezione ListaPosPA Uniemens

Illustrate le modalità di esposizione dei dati per il recupero della contribuzione in relazione ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica (INPS, messaggio 14 novembre 2023, n. 4027).

L’INPS ha comunicato alcune precisazioni e istruzioni operative relative alle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens. Si tratta, in effetti, di un’integrazione del recente messaggio n. 3884/2023 con cui si illustrano le modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens per il recupero della contribuzione – nei casi in cui il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore alle soglie previste rispettivamente al comma 1 e 2 dell’articolo 40 del D.L. n. 48/2023 – in relazione ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

In sostanza, in tali ipotesi, i datori di lavoro potranno recuperare la quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione inviando nella <ListaPosPA> del mese di competenza dicembre 2023, l’elemento V1, Causale 5, a sostituzione della precedente denuncia del periodo o dei periodi in cui è stato dichiarato e assoggettato a contribuzione l’imponibile comprensivo della quota suddetta, indicandolo al netto della stessa.  

Analoga modalità deve essere utilizzata anche nei casi in cui il datore di lavoro debba, invece, assoggettare a contribuzione la quota di fringe benefit precedentemente esclusa, qualora questa quota, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (per i lavoratori dipendenti con figli a carico) o superiore a 258,23 euro (per la restante platea di lavoratori dipendenti).  

In presenza di lavoratori ai quali si applica il massimale previsto dall’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, qualora a seguito delle operazioni citate, l’importo da esporre nello specifico elemento “Eccedenza Massimale” vari a partire dal mese di regolarizzazione (per cui le retribuzioni già esposte in uno o più mesi successivi dovranno essere invece dichiarate, a seconda dei casi, come imponibili o come eccedenti), sarà necessario trasmettere per i mesi interessati l’elemento V1, causale 5, per effettuare le opportune correzioni.

Le somme imputabili al “bonus carburante”

Con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, l’INPS si era occupato del regime contributivo dei fringe benefit introdotto, per l’anno d’imposta 2023 dall’articolo 40 del D.L., n. 48 (Decreto Lavoro).

Nel messaggio in questione, l’Istituto aveva anche fornito precisazioni sulle modalità applicative relative all’assoggettamento a imposizione contributiva del bonus carburante (articolo 1, comma 1 del D.L.  n. 5/2023).

In particolare, in relazione a questa ultima fattispecie, è stato precisato che la quota relativa ai buoni benzina (o l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente le rispettive soglie previste dal menzionato articolo 40, commi 1 e 2, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale, mentre la quota relativa ai buoni benzina eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri fringe benefit è esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

Proprio in proposito, l’INPS evidenzia che nei casi in cui le somme imputabili al “bonus carburante” non siano state assoggettate a contribuzione, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento delle medesime avvalendosi dei flussi di regolarizzazione “DMVig”.

Diversamente, nei casi in cui le somme relative ai buoni benzina siano già state assoggettate a contribuzione e debbano essere recuperate perché confluite nell’importo ancora capiente dei fringe benefit, il loro recupero potrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel messaggio n. 3884/2023.

CCNL Dirigenti Magazzini Generali: a novembre la seconda tranche dell’Una Tantum

Con la retribuzione di novembre è prevista l’erogazione del restante importo di 500,00 euro a titolo di Una Tantum

Con l’accordo siglato il 31 maggio 2023 ASSOLOGISTICA e MANAGERITALIA hanno rinnovato la parte economica del contratto applicabile ai dirigenti delle imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aereoportuali.
Oltre agli aumenti retributivi, in vigore dal prossimo dicembre, è stato previsto ad integrale copertura periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, un importo “una tantum” di 1.000,00 euro lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranches:
– 500,00 euro con la retribuzione di luglio 2023;
500,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, in forza alla data di stipula dell’accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Nell’accordo viene inoltre precisato che l’importo in questione non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches l’importo totale o residuo dell’una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

Infortuni in occasione delle attività formative: istruzioni per le domande di accesso al Fondo

L’INAIL fornisce istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso al sostegno economico previsto dal Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative (INAIL, circolare 14 novembre 2023, n. 49).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il D.M. 25 settembre 2023, ha affidato all’INAIL la gestione delle domande nonché l’erogazione del sostegno economico agli aventi diritto a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative istituito dall’articolo 17, comma 1, del D.L. n. 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023.

 

Al Fondo in argomento hanno accesso i familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.

 

In particolare, si tratta degli infortuni:

 

– avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018;

mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;

– accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Sono esclusi gli infortuni in itinere.

 

I familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell’evento lesivo aventi diritto ai benefici a carico del Fondo sono innanzitutto, in parti uguali, il coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione, e i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.

 

In mancanza delle suddette categorie di beneficiari, l’aiuto può essere chiesto dai genitori, anche adottanti, dai fratelli e dalle sorelle, fino ad arrivare agli ascendenti di secondo grado, con divisione delle quote in parti uguali in caso di concorso di più aventi diritto.

 

L’importo del sostegno economico a carico del Fondo è erogato nel limite della dotazione annua dello stesso ed è determinato per ciascun infortunio mortale in 200.000 euro.

 

Le domande per l’accesso al beneficio devono essere inviate direttamente alla sede INAIL competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell’infortunio.

 

I soggetti interessati, in attesa del rilascio dell’apposito servizio online, potranno utilizzare il modulo allegato alla circolare in commento, inoltrandolo a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore. È inoltre sempre ammissibile, secondo le regole generali, la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio scelto dal richiedente. 

 

Vengono poi ricordati i termini di presentazione delle istanze da rispettare a pena di inammissibilità e che sono i seguenti:

 

a) entro il 18 febbraio 2024 – per infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023;

 

b) entro 90 giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo – per infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023.

 

Tra i dati che devono essere riportati nel modulo vi sono, tra gli altri, anche l’indicazione del grado di parentela, i dati del familiare beneficiario del sostegno economico (da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non corrisponda al soggetto beneficiario), i dati dell’istituto scolastico o dell’università di iscrizione della vittima, la data del decesso e il luogo dell’infortunio occorso durante e/o in occasione delle attività formative e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

Trattamento fiscale contributo di malattia e bonus straordinario Covid-19 erogati dall’Ente Bilaterale

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i contributi corrisposti dall’Ente bilaterale una tantum e in misura fissa ai lavoratori dipendenti che ne facciano richiesta, sono erogati per finalità assistenziali e, pertanto, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie di cui all’art. 6 del TUIR, non trovando applicazione di conseguenza la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 (Agenzia delle entrate, risposta 15 novembre 2023, n. 462).

L’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 276/2003 definisce gli ”Enti bilaterali” quali organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:

  • la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;

  • la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;

  • la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;

  • lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro;

  • ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire che esso deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi.

 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del TUIR i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

a) redditi fondiari;

b) redditi di capitale;

c) redditi di lavoro dipendente;

d) redditi di lavoro autonomo;

e) redditi d’impresa;

f)  redditi diversi.

 

In particolare, le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per Legge n. 104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevano ai fini fiscali.

Al contrario le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, sono da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In relazione, invece, all’erogazione una tantum, da parte di un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti, di un’indennità corrisposta in presenza di uno stato di bisogno derivante dal contagio da Covid-19, sulla base della attestazione rilasciata dall’Autorità medica competente, indipendentemente dalla retribuzione dell’iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito, l’Agenzia ha chiarito che la stessa non rileva sotto il profilo fiscale, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito.

Infine, relativamente ai contributi assistenziali concessi da enti privati di previdenza e assistenza ai professionisti in attività o in pensione, propri assicurati, qualora erogati per calamità naturali che hanno procurato danni ad immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale, le Entrate hanno ribadito che essi sono soggetti a tassazione solo se classificabili nelle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del TUIR. 

 

Nel caso in esame, l’Ente Bilaterale istante eroga:

  • un contributo per malattia di lunga durata;

  • un bonus straordinario Covid-19.

Tali contributi, corrisposti una tantum e in misura fissa, agli iscritti che ne facciamo richiesta sono erogati per finalità assistenziali e, pertanto, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, non trova applicazione la ritenuta a titolo di acconto.

CCNL Animazione (Conflavoro-Confsal): da novembre nuovi minimi retributivi

 

Con la retribuzione di novembre minimi aggiornati 

Con il CCNL del 3 giugno 2022 sono stati stabiliti i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga del mese di novembre. Il contratto, in scadenza il 31 maggio 2025, riguarda le lavoratrici ed i lavoratori che prestano servizio presso le Aziende di Animazione ed Intrattenimento; inoltre il CCNL disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra dipendenti e imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, terze alla gestione nell’ambito dell’intrattenimento organizzato per alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, discoteche e pub, parchi divertimento, parchi acquatici e tematici, eventi, spettacoli ed intrattenimenti vari in genere. Mentre, non sono inquadrabili in questo contratto i rapporti di lavoro tra aziende di gestione diretta e animatori che devono, invece, aderire al CCNL applicato al resto del personale alberghiero.
Di seguito, in tabella vengono riportati i nuovi minimi da novembre 2023, per gli amministrativi e per gli operatori delle strutture turistiche. Secondo disposizioni contrattuali, al Quadro viene riconosciuta, in aggiunta un’indennità pari a 75,00 euro assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali aziendali.

Livello Minimo
Quadro 2.860,75
I 2.501,36
A1 2.390,50
A2 1.921,40
I1 1.809,39
A3 1.727,85
I2 1.558,23
A4 1.507,05
I3 1.368,57
A5 1.286,65
I4 1.189,17

Il progetto di “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”

Illustrata la prima fase dell’iniziativa che definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate (INPS, messaggio 10 novembre 2023, n. 3978).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito informazioni sul progetto “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”. Si tratta di un’iniziativa concepita nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affidati all’Istituto.

Nella prima fase il progetto in questione definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate e, successivamente, nella seconda fase, interesserà l’analisi e l’implementazione del servizio per la riemissione dei riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine. In sostanza, per ottenere il pagamento di una rata o più rate di pensione/prestazione non pagate, il titolare della prestazione deve presentare apposita richiesta.

Il pagamento della rata richiesta, ossia la riemissione del pagamento, può essere effettuato, se spettante, a condizione che l’ente pagatore certifichi di non aver eseguito il relativo pagamento. Questa circostanza viene verificata sulla base dati dei pagamenti automaticamente tramite l’applicativo “Rate Maturate non Riscosse”.

La prima fase dell’automazione del processo riguarda la telematizzazione della presentazione della domanda di riemissione, accessibile dalla sezione “MyInps” del portale istituzionale, selezionando il seguente prodotto: “Ratei – Ratei a pensionato riemissione cedole non pagate“. Gli istituti di patronato possono presentare la domanda di riemissione delle rate attraverso la scheda “Richiesta per il pagamento delle rate pensione non pagate” oppure, attraverso il servizio delle domande online di pensione, selezionando il percorso descritto.

Accedendo all’area personale “MyInps”, il cittadino troverà nella notifica il collegamento alla domanda precompilata di riemissione delle rate non pagate. Nella domanda saranno richieste le coordinate di pagamento, che verranno condivise con l’ente pagatore per la validazione. La domanda sarà valida per tutte le rate non pagate e per le quali è necessario provvedere alla riemissione. In fase di prima applicazione il servizio di notifica tramite e-mail, PEC, SMS, le app “IO” e “Inps Mobile” sarà effettuato, in via sperimentale, per le pensioni in carico alla Direzione provinciale di Caserta.

Infine, l’INPS rende noto che dalla data del 1° gennaio 2024 il servizio di notifica sarà esteso a tutto il territorio nazionale.

Lavoratori marittimi: gli adempimenti in caso di malattia

L’INPS riepiloga gli adempimenti a cui sono tenuti i lavoratori del settore marittimo in costanza dell’evento di malattia indennizzato (INPS, messaggio 14 novembre 2023, n. 4010).

Le attività di accertamento, riscossione dei contributi e di pagamento delle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori marittimi sono gestite direttamente dall’INPS (articolo 10, comma 3, del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 99/2013).

 

Nel messaggio in oggetto, l’Istituto torna sull’argomento fornendo alcune indicazioni integrative (rispetto a quelle già contenute nella circolare n. 179/2013) riguardo agli adempimenti posti a carico dei lavoratori in caso di malattia.

 

Viene ribadito che, anche per i lavoratori del settore marittimo, vige l’obbligo di trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia, essendo quella cartacea ammessa solo in via eccezionale purché in originale e non in copia.

 

Il certificato di malattia deve essere inviato entro 2 giorni dal suo rilascio, pena la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo.

 

Particolare attenzione viene posta sulla comunicazione dell’indirizzo di reperibilità del lavoratore: è infatti suo specifico onere accertare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità comunicato nella certificazione medica, sia telematica che cartacea, trattandosi di elemento fondamentale per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.

 

Il lavoratore deve anche tenere costantemente aggiornato tale indirizzo durante tutto l’evento di malattia, comunicando le eventuali variazioni della sua reperibilità mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul portale istituzionale dell’INPS raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.

 

In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, definita come “Polo” di lavorazione per lo specifico evento di malattia marittimi indennizzato, utilizzando uno dei canali istituiti allo scopo, ovvero la casella PEC o il Contact Center Multicanale.

 

L’eventuale variazione comunicata con modalità non telematiche dovrà essere immediatamente acquisita in procedura dall’Unità operativa medico legale di competenza, al fine di assicurare la corretta eventuale disposizione della visita medica di controllo.

 

Infine, vengono illustrati gli adempimenti in caso di trasferimento all’estero in costanza di prestazioni a tutela dello stato di malattia.

 

I marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia prima di recarsi all’estero devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia.

 

L’accertamento medico legale è volto a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento in paesi dell’Unione europea, anche al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente derivanti dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell’INPS.

 

In caso di trasferimento all’estero senza l’autorizzazione o in presenza di parere negativo dell’INPS, sarà disposta a cura della Struttura territoriale competente la sospensione del diritto all’indennità.