Conguaglio di fine anno: chiarimenti e precisazioni

Fornite le indicazioni sulle operazioni di fine anno 2023 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens (INPS, circolare 20 dicembre 2023, n. 106).

L’INPS anche quest’anno ha comunicato le indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2023, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, per quel che riguarda il termine per l’effettuazione del conguaglio, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2023” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2024), anche con quella di competenza di “gennaio 2024” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2024, attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Inoltre, in considerazione che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS segnala che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2024” (scadenza di pagamento 16 marzo 2024), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.

Nella circolare in commento, vengono, infine, illustrate, tra le altre, le modalità di rendicontazione degli elementi variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), del massimale annuo per la base contributiva e pensionabile (articolo 2, comma 18, Legge n. 335/1995) pari per il 2023 a 113.520 euro, del contributo aggiuntivo IVS 1% (per il 2023, il limite è risultato 52.190 euro che, rapportato a 12 mesi, è pari a 4.349 euro), dei fringe benefits, dei prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR), ecc.

CCNL Agricoltura Impiegati: presentata la piattaforma per il rinnovo del contratto

Le OO.SS. richiedono aumenti retributivi in linea con l’aumento del costo della vita

Si sono aperte nei giorni scorsi le trattative per il rinnovo del contratto applicabile ai quadri ed impiegati agricoli, in scadenza al 31 dicembre 2023. Il rinnovo coinvolge oltre ventimila lavoratrici e lavoratori ed avrà validità per il periodo 2024-2027.
Confederdia e le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno illustrato i contenuti della piattaforma alle parti datoriali, sottolineando le ottime performance del settore agricolo italiano nonostante le tensioni internazionali e l’incremento generalizzato dei prezzi. I Sindacati hanno rappresentato la necessità di dare risposte al passo con le innovazioni tecnologiche e le trasformazioni sociali che impattano sul lavoro in maniera sempre più rilevante.
Tra gli obiettivi principali, quello di garantire un aumento economico adeguato, che consenta ai dipendenti e alle loro famiglie di recuperare il potere di acquisto perso di fronte alle impennate inflazionistiche e all’aumento del costo della vita.
Le Parti Sociali, esprimendo la comune volontà di giungere quanto prima al rinnovo del contratto, hanno già calendarizzato i prossimi incontri per il 16, 24 Gennaio e l’8 Febbraio, per entrare nel merito delle singole tematiche da affrontare.

Consiglio dei ministri, approvato in esame preliminare il D.Lgs. di riordino del settore giochi

In esame preliminare, il Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2023 ha approvato un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della Legge delega per l’attuazione della riforma fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 19 dicembre 2023, n. 62).

Il testo costituisce il quadro regolatorio nazionale della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, in particolare quelli a distanza (ovvero quelli che prevedono l’effettuazione del gioco in modalità interattiva attraverso una piattaforma su internet, in tv o al telefono), con esclusione di quelli a rete fisica e delle case da gioco (per le quali resta ferma la disciplina vigente).

 

Il testo individua i principi, compresi quelli di matrice europea, che regolano il gioco pubblico:

  • tutela dei minori;

  • cura e prevenzione delle ludopatie;

  • contrasto del gioco illegale;

  • tutela dell’affidamento nei rapporti tra Stato e concessionario;

  • utilizzo della pubblicità funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile.

Oltre ciò, il D.Lgs. si sofferma sul rapporto concessorio per i giochi a distanza, con l’individuazione delle varie tipologie di giochi pubblici a distanza con vincite in denaro.

Viene confermato che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici è consentito ai titolari di concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’esito di gara pubblica e si prevede che la durata massima della concessione sia di 9 anni, con esclusione del rinnovo.

Sono previsti specifici requisiti e condizioni che devono essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara pubblica e che devono valere per la durata della concessione.

 

Tra gli obblighi a carico del concessionario vi sono:

– la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al gioco;

– il versamento di un corrispettivo una tantum di 7 milioni di euro per ogni concessione richiesta;

– il pagamento di un canone annuo di concessione determinato nella misura del 3% del margine netto del concessionario.

 

Sono, inoltre, introdotte specifiche penali in caso di mancato/ritardato versamento, di ritardo superiore a 30 giorni nella presentazione della documentazione e dell’inadempimento degli obblighi previsti dalla convenzione e sono previste ipotesi di risoluzione consensuale della convenzione.

 

Lo schema di D.Lgs. prevede anche che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adotti le regole tecniche minime per l’organizzazione, da parte del concessionario, della propria rete telematica e dell’infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati ai fini della gestione della concessione e l’istituzione di un albo per la registrazione dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche.

 

Per tutelare il giocatore viene istituita la Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, il cui fine principale è individuato nel monitoraggio dell’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, e i relativi effetti sulla salute.

 

Tra le misure previste per proteggere la salute dei giocatori:

  • limitazione e autolimitazione del gioco, messaggi automatici circa la durata del gioco e i livelli di spesa, contenuti informativi sul gioco patologico, monitoraggio dei livelli di rischio;

  • investimento da parte del concessionario di una somma pari allo 0,2% dei ricavi netti, comunque non superiore a 1 milione di euro per anno, in campagne informative o iniziative di comunicazione responsabile, secondo temi stabiliti da una apposita Commissione operante presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Piattaforma OMNIA IS implementata con un nuovo servizio di alert

L’INPS comunica la sperimentazione del nuovo servizio di alert aziendale che avvisa dell’approssimarsi della scadenza dei termini decadenziali relativi alle prestazioni di integrazione salariale (INPS, messaggio 15 dicembre 2023, n. 4496).

Come noto, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (articolo 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015).

 

Inoltre, ai sensi del comma 5-bis del predetto articolo, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

 

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Da qui deriva l’importanza del nuovo servizio di alert aziendale che avvisa i datori di lavoro e gli intermediari dell’approssimarsi del termine decadenziale per l’invio dei flussi UNIEMENS e UNICIG41, contenenti, rispettivamente, i dati per conguagliare le prestazioni di integrazione salariale anticipate ai lavoratori e i dati necessari all’Istituto per il pagamento diretto delle medesime prestazioni.

 

Pertanto, i datori di lavoro che hanno presentato una domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) o di assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) o di un Fondo di solidarietà bilaterale, autorizzata dall’Istituto, riceveranno l’avviso attraverso apposita comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC).

 

Il servizio in oggetto è stato già avviato sperimentalmente relativamente alle prestazioni a pagamento diretto, interessando i datori di lavoro destinatari di autorizzazioni in scadenza tra la data del 1° dicembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023.

 

Successivamente il servizio sarà esteso anche alle prestazioni di integrazione salariale di CIGO/FIS/Fondi di solidarietà con pagamento a conguaglio, entrando a pieno regime nel corso dell’anno 2024.

E.B.M. Salute: aperte le iscrizioni del 2024 per i familiari

A partire dal 1°gennaio prevista l’attivazione della polizza  per i familiari non fiscalmente a carico 

Il Comitato Esecutivo dell’E.B.M. Salute, il fondo sanitario integrativo a tutela dei lavoratori del settore metalmeccanico, ha previsto l’avvio della campagna di adesione per l’estensione della copertura sanitaria al nucleo familiare relativamente all’anno 2024.
Infatti, a partire dal 2 gennaio 2024 i lavoratori possono richiedere l’attivazione della polizza per i familiari non fiscalmente a carico tramite l’Area Riservata EBM Salute selezionando l’apposita sezione familiari a pagamento.
La campagna di adesione termina il 29 febbraio 2024.
ll premio è pari ad un importo di 190,00 euro per il/la coniuge o il/la convivente e per ogni figlio/a a copertura del periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 (10 mesi).
Per quanto riguarda, invece, il nucleo familiare fiscalmente a carico, i lavoratori possono invece estendere gratuitamente il piano sanitario al nucleo familiare fiscalmente a carico in qualunque momento. Qualora sussistano le condizioni, la copertura deve essere attivata di anno in anno. Per il 2024, la polizza può quindi essere attivata a partire dal 1° gennaio.
Si considerano membri del nucleo familiare:
– l/la coniuge con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016 non legalmente ed effettivamente separato/a;
– i figli e le figlie.

Posticipo del pensionamento, i chiarimenti sull’applicazione della misura di esonero

Fornite ulteriori istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale (INPS, messaggio 19 dicembre 2023, n. 4558).

Dopo la circolare n. 82/2023, l’INPS torna sul tema dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti (articolo 1, commi 286 e 287, Legge n. 197/2022) che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. In particolare, l’Istituto fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura di esonero, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale.

In effetti, l’articolo 1, comma 286, della Legge di bilancio 2023, ha introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo. Pertanto, i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Ora dopo aver illustrato questo incentivo con la citata circolare n. 82/2023, l’INPS evidenzia che l’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

 

Modalità di esposizione in UniEmens

Ai fini della fruizione dell’incentivo in trattazione, l’Istituto fornisce quindi alcune istruzioni operative riguardanti le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso UniEmens.

Nella sezione <PosContributiva>, ad esempio, la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’Istituto precisa anche che in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto non sarà necessario compilare i campi sopra riportati.

Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia applicato l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, potrà recuperare questo importo utilizzando l’elemento <RecuperoAggRegolarizz> nella denuncia di dicembre 2023 o gennaio 2024.

Per quel che riguarda, invece, la sezione <PosAgri> del flusso UniEmens, in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto, i datori di manodopera agricola non dovranno valorizzare il codice “6” nell’elemento <TipoRetribParticolare> e il relativo campo <Retribuzione> per dichiarare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia dichiarato la questa quota di retribuzione, potrà recuperare l’importo relativo all’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, sommando tale contribuzione all’importo dichiarato nell’elemento <Retribuzione> relativo al codice agevolazione “PA” “Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”.

Infine, la circolare in commento include anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla sezione <PosPA>.

 

 

CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas: report sulla procedura di unificazione

Minimi tabellari, erogazione Una Tantum, Elemento di garanzia retributiva, armonizzazione della classificazione del personale, giornate retribuite per malattia figlio tra le principali novità

Nei giorni scorsi, le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e la delegazione trattante di Anpas-Misericordie si sono riunite per dar seguito alla trattativa sull’unificazione dei CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas 2020-2022.
Le parti si sono confrontate su vari istituti normativi non trattati durante l’incontro passato, al fine di rendere omogenee le due discipline contrattuali salvaguardandone però le relative specificità.
Si è provveduto innanzitutto ad armonizzare la declaratoria delle figure professionali, l’inserimento delle causali relative al lavoro a tempo determinato, la conferma dell’Elemento di garanzia retributiva per i lavoratori Anpas, nonché l’introduzione a favore dei lavoratori, di 2 giornate retribuite per la malattia del figlio.
Sempre nell’articolato viene inserita una sezione speciale indirizzata alle Misericordie, concernente le premialità sulla contrattazione di secondo livello, le indennità di turno per il lavoro ordinario, nonché la disciplina dell’Eadr del CCNL 2010-2012 per coloro che ne hanno diritto.
Per quanto la parte normativa del CCNL unificato, le parti datoriali hanno deciso di effettuare approfondimenti su alcuni istituti.
Circa la parte economica invece, i minimi tabellari sono stati equiparati a quelli dettati dal CCNL Croce Rossa del 2020-2022 al fine di iniziare le trattative con Croce Rossa Nazionale per realizzare un unico CCNL di settore una volta firmato il nuovo CCNL unificato, ed altresì, le parti hanno dato seguito ad un confronto sui tempi di erogazione dell’Una Tantum.
Da ultimo, queste comunicano, che il prossimo incontro è fissato per il giorno 18 gennaio 2024 con lo scopo di giungere alla sottoscrizione dell’ipotesi di rinnovo.

 

Al via le domande di Assegno di inclusione

In vista dell’entrata in vigore, il prossimo 1° gennaio 2024, dell’Assegno di inclusione, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulle modalità di accesso e di fruizione della misura attraverso l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa del nucleo beneficiario (INPS, circolare 16 dicembre 2023, n. 105). 

A partire dal 18 dicembre 2023 è possibile presentare domanda per l’Assegno di inclusione (ADI), la misura prevista dal Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) che offre alle persone fragili o in condizione di grave disagio un sostegno economico e un percorso verso l’inclusione sociale e lavorativa.

 

In particolare, la domanda di Assegno di inclusione si può presentare nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’INPS utilizzando le credenziali SPID, CNS e CIE oppure rivolgendosi a un patronato. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le domande potranno essere inoltrate anche attraverso i CAF.

 

In sostanza, direttamente dal portale INPS oppure con il supporto degli intermediari citati, il richiedente, dopo aver presentato la domanda, deve accedere al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD).

 

I Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.

 

L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda la quale si considera accolta, con possibilità di disporne il pagamento, all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 48/2023, il beneficio economico dell’ADI, con esito positivo dell’istruttoria, decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente. In fase di prima applicazione, per le sole domande complete della sottoscrizione del PAD e presentate entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio, ferma restando la necessità dell’esito positivo del controllo dei requisiti.

 

Con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare, viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni, nonché del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dei componenti del nucleo familiare.

 

I servizi sociali effettuano la valutazione multidimensionale e definiscono insieme al nucleo familiare il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

 

La valutazione multidimensionale consente:

 

1) di acquisire gli elementi necessari per la definizione del patto per l’inclusione sociale per i nuclei beneficiari;

2) di acquisire la documentazione inerente eventuali cause di esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa non già identificate dai dati amministrativi;

3) di identificare nell’ambio dei componenti il nucleo tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa coloro che sono immediatamente attivabili al lavoro, da indirizzare ai competenti Centri per l’impiego per la definizione anche dei patti di servizio personalizzati.

 

All’esito della valutazione multidimensionale, i componenti del nucleo possono essere tenuti a effettuare i seguenti percorsi:

 

– i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Tali componenti sono pertanto tenuti agli obblighi che derivano dal Patto di inclusione sociale sottoscritto, nonché da quelli derivanti dal percorso di attivazione lavorativa;

 

– i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, pur non essendo tenuti all’adesione al patto di inclusione o al patto di servizio, possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale.

 

Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).

 

Non si considerano beneficiari dell’Adi e, pertanto, sono esclusi da tutti gli obblighi, i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza, i quali possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro, misura che è cumulabile con il benefico dell’Adi entro il limite massimo di 3.000 euro annui per singolo componente.

 

La circolare in oggetto, tra le altre cose, si occupa anche delle variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio, della revoca e decadenza, dei controlli e delle sanzioni.

Dichiarazione integrativa per garantire l’effettività del diritto alla detrazione IVA

È possibile garantire l’esercizio del diritto a detrazione IVA attraverso una dichiarazione integrativa, relativa al periodo di imposta nel quale il diritto poteva essere esercitato (Agenzia delle entrate, risposta 18 dicembre 2023, n. 479).

L’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del Decreto IVA stabilisce che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Il momento da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:

  • sostanziale, dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;

  • formale, del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del Decreto IVA.

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

Il suddetto diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

 

L’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’IVA sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa, con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori/omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Pertanto, il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture, può recuperare l’imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, ammette la possibilità di ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa nell’ipotesi in cui, per mero errore, ­il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente.

 

Nella fattispecie oggetto di interpello, per errore, l’istante ha riversato all’erario l’IVA originariamente detratta con le liquidazioni periodiche, omettendo così di far confluire, nella dichiarazione IVA 2022, l’imposta relativa alle operazioni di acquisto documentate dalle fatture emesse nel 2021.

Ricorrendo la presenza del duplice presupposto, sostanziale e formale, pur non essendo stato esercitato ”tempestivamente” il diritto alla detrazione, resta possibile ”integrare” l’originaria dichiarazione presentata, senza versare alcuna sanzione.

CCNL Pubblico Impiego: con la retribuzione di dicembre anticipo rinnovo dei contratti pubblici 

 

Ai lavoratori delle amministrazioni statali viene riconosciuto l’importo dell’IVC relativo al periodo 2022-2024

Con una nota NoiPa del 16 dicembre 2023 è stata diffusa la notizia riguardante il pagamento dell’anticipo della mensilità di dicembre 2023 riguardante il rinnovo dei contratti pubblici, previsto dall’art.3 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145. Viene reso noto che l’anticipo è corrisposto eccezionalmente in un’unica soluzione, in misura pari a 6,7 volte il valore annuo lordo dell’indennità di vacanza contrattuale.
I destinatari dell’emolumento sono i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che appartengono alle amministrazioni statali e titolari dell’IVC: Ministeri; Agenzie fiscali; Enti pubblici non economici; Enti quali Cnel, Ansfisa-Ansv (ex art.70 del D.Lgs. 165/2001); Istruzione e ricerca; Funzioni Locali; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico; Carriera Diplomatica e Carriera Prefettizia.
Con la dicitura “Anticipo Rinnovo CCNL 2022-2024” è possibile indentificare l’importo nel cedolino con il codice 967. L’emolumento, come indicato nella nota, è soggetto a ritenute previdenziali e assistenziali ed è da ritenersi escluso dalla gestione dell’esonero contributivo.